Art. 127-ter c.p.c. — Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza

[1]L'udienza, anche se precedentemente fissata, puo' essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. ((L'udienza non puo' essere sostituita quando la presenza personale delle parti e' prescritta dalla legge o disposta dal giudice.)) 178

[2]Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita puo' opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. ((Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.)) Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. 178

[3]Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

[4]Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

[5]Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a tutti gli effetti. ((Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.)) 178 171 173

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, commi 2, 3 e 4) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023. 3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o piu' decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo. 4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalita' dei relativi servizi".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 1 gennaio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 2) che "Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonche' quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023"; - (con l'art. 35, comma 3) che "Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 127-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026

    4 maggio 2026

    In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

    Art. 127-ter c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11990/2026

    30 aprile 2026

    La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.

    Art. 127-ter c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11378/2026

    27 aprile 2026

    (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta - Termine di cinque giorni per il provvedimento del giudice - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento. Il termine di cinque giorni, entro il quale il giudice deve provvedere sull'opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, non ha natura perentoria, in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso a opera della legge.

    Art. 127-ter c.p.c. · Art. 152 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 106 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10930/2026

    24 aprile 2026

    Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

    Art. 127-ter c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 420 c.p.c. · Art. 421 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 321 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 55 parole aggiunte in 3 capoversi.

… sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. aggiunto: L'udienza non puo' essere sostituita quando la presenza personale delle parti e' prescritta dalla legge o disposta dal giudice.

… e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformita'. aggiunto: Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo e' considerato data di udienza a tutti gli effettiaggiunto: . Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art127ter · fonte del testo

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