Codice civile

Art. 407 c.c. — Procedimento

[1]Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

[2]Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

[3]Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

[4]Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

[5]In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Testo vigente dal 19 marzo 2004

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 407 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

    Art. 407 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 413 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 407 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 409 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 128/2007

    Questione inammissibile
    19 aprile 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 407 e 408 del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 6 e dell'art. 716 del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non impongono, a favore della persona interessata, l'assistenza tecnica da parte di un patrocinatore legale nel procedimento per la istituzione dell'amministrazione di sostegno. Invero, il giudice a quo ha omesso di verificare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, ad una soluzione conforme a Costituzione, come ha fatto, invece, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 25366 del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui «il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio». - In relazione alla omessa verifica, da parte del giudice a quo , della possibilità di pervenire in via interpretativa ad una soluzione conforme alla Costituzione, v., citate, tra le altre, le ordinanze n. 244 e n. 187/2006.

    Art. 407 c.c. · Art. 408 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2007

    Questione infondata
    19 gennaio 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 cod. civ., nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, contestati, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della misura dell'amministrazione di sostegno ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso. In realtà, l'art. 407 cod. civ. attribuisce chiaramente al giudice anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove ritenga tale dissenso giustificato e prevalente su ogni altra considerazione.

    Art. 407 c.c. · Art. 410 c.c. · Art. 388 c.c. · Art. 414 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 177 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

aggiunto: Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

aggiunto: Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

aggiunto: Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

aggiunto: In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art407 · fonte del testo

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