Codice di procedura penale

Art. 568 c.p.p. — Regole generali

La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse.285 Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione. L'impugnazione e' ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione e' proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

285

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 9 maggio 2022, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2022, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che e' inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato."

Testo vigente dal 12 maggio 2022

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 568 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 3892/2025

    30 gennaio 2025

    La Sesta Sezione penale ha affermato che: - sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare, emesso ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, stante la vigenza della regula iuris, evincibile dal disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato alla luce del parametro costituzionale fissato dall’art. 111 Cost., che vuole vi sia una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti che incidono, limitandola, sulla libertà personale; - in sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dall’abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che mettano a rischio, grave e attuale, la vita o l’integrità fisica della persona offesa.

    Art. 568 c.p.p. · Art. 384-bis c.p.p. · Art. 111 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 3/2008

    Parametro
    18 gennaio 2008

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla C…

    Art. 576 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2018 al 12 maggio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile - 9 maggio 2022, n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 11/05/2022, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 568, comma 4, del codice di procedura penale, in quanto interpretato nel senso che e' inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art568 · fonte del testo

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