Art. 473-bis.24 c.p.c. — Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

[1]((Si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

  • 1)contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;
  • 2)contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.)) 178

[2]Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

[3]Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, puo' assumere sommarie informazioni. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva.

[4]Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al ((primo comma, n. 2,)) e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. 178

[5]171 173

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 473-bis.24 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4979/2026

    5 marzo 2026

    Nei giudizi di separazione e divorzio come modificati dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 149 del 2022, il reclamo contro i provvedimenti temporanei ed urgenti all'esito dell'udienza di comparizione ovvero adottati in corso di causa, che introducono "sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale" o "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", è ammesso avverso i provvedimenti di accoglimento nonchè di rigetto, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 473 bis.24 cpc.

    Art. 473-bis.24 c.p.c. · Art. 473-bis.22 c.p.c. · Art. 473-bis.23 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 33 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4110/2026

    24 febbraio 2026

    Al giudizio di cassazione relativo al controllo di legittimità dei provvedimenti temporanei e urgenti, che coinvolgono i diritti fondamentali dei minori collegati all'esercizio della responsabilità genitoriale, di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.24 c.p.c., è applicabile la sospensione feriale dei termini, non essendo, tali provvedimenti, riconducibili alla categoria dei procedimenti cautelari e non potendo ammettersi una interpretazione analogica o estensiva del disposto dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, laddove individua i procedimenti sottratti alla sospensione feriale.

    Art. 473-bis.24 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32211/2025

    11 dicembre 2025

    Il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. non é un rimedio limitato ai soli casi in cui il provvedimento risulti affetto da vizi macroscopici, rilevabili ictu oculi ovvero emergenti dalla stessa motivazione, ma é volto ad un riesame della decisione, attraverso una ricostruzione diretta del fatto storico dedotto, anche sulla base delle "sommarie informazioni" eventualmente assunte.

    Art. 473-bis.24 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 25 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20897/2025

    23 luglio 2025

    In materia di ordine di protezione contro gli abusi familiari, la decisione sulla relativa richiesta, se proposta nell'ambito di un procedimento de responsabilitate, è attribuita al tribunale in composizione collegiale ed è reclamabile avanti alla corte d'appello, mentre, nel caso in cui sia proposta in via autonoma, la relativa decisione spetta al tribunale in composizione monocratica ed è suscettibile di reclamo avanti allo stesso tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 473-bis.71, commi 2 e 4, c.p.c. (Nella specie la S.C. ha dichiarato la competenza della corte d'appello in ordine al reclamo sul provvedimento contenente l'ordine di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, a fronte del ricorso del pubblico ministero ex artt. 333 c.c. e 5-bis della legge n. 1984 del 1983).

    Art. 473-bis.24 c.p.c. · Art. 473-bis.1 c.p.c. · Art. 473-bis.21 c.p.c. · Art. 473-bis.40 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 73 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 18 parole tolte, 17 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Controaggiunto: Si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

aggiunto: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 tolto: si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.aggiunto: ;

tolto: E' altresi' ammesso reclamoaggiunto: 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori tolto: ovvero aggiunto: o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al tolto: secondo comma aggiunto: primo comma, n. 2, e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art473bis24 · fonte del testo

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