[1]Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
[2]
[2]È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
53 pronunce che riguardano l’art. 3 cost., dalle Rassegne del Massimario.
Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25298/2026
14 settembre 2026
In tema di spese di costituzione di parte civile nel processo penale, la Sezione Terza civile - su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. - ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull’azione civile, con riferimento alla capo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
In tema di imposta di registro, le agevolazioni di cui all'art. 7 del d.l. n. 34 del 2019, conv. con l. n. 58 del 2019, trovano applicazione anche nel caso di acquisto dell'intero fabbricato unitamente alle aree pertinenziali, in quanto la ratio della menzionata disposizione è volta a favorire la rigenerazione urbana che non è esclusa dalla presenza di aree pertinenziali non trasferibili separatamente dalla costruzione, ponendosi una diversa interpretazione, nel senso dell'esclusione dalle agevolazioni dei fabbricati acquistati unitamente alle aree scoperte inscindibili (come i parcheggi), in contrasto con il principio di ragionevolezza e con l'art. 3 della Cost.
Sicilia n. 8 del 2018 - Carattere innovativo e non di interpretazione autentica - Fondamento - Violazione della parità di trattamento - Esclusione. In tema di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti parco, l'art. 67 della l.r. Sicilia n. 8 del 2018 - nell'equiparare, al primo comma, il trattamento del personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, a quello applicato negli altri Enti parco regionali - non ha natura interpretativa e dunque efficacia retroattiva, avendo validità solo per il futuro, come desumibile anche dalla disposizione di cui al suo secondo comma, che prevede lo stanziamento per il passato di una somma fissa per la corresponsione di arretrati, senza lasciar intendere che essa costituisca anticipo o acconto rispetto a ulteriori parificazioni, e senza che la distinzione di trattamento che ne risulta costituisca violazione del principio di parità di trattamento e di buon andamento della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, nella parte in cui non riconoscono al conduttore di un immobile in comproprietà il diritto di prelazione e il conseguente riscatto anche nell'ipotesi di alienazione di una sola quota dell'immobile locato - prospettata per la violazione dell'art. 3, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al conduttore di un immobile di proprietà esclusiva - non potendosi realizzare, nel primo caso, a differenza che nel secondo, la finalità della piena coincidenza tra la titolarità dell'attività imprenditoriale e la proprietà dell'immobile all'interno del quale è svolta, propria dell'istituto della prelazione nell'ambito dei rapporti in questione.
In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la disciplina nazionale può essere disapplicata per contrasto con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, qualora, avuto riguardo all'entità della sanzione prevista e all'impossibilità di modularne la misura in relazione alle circostanze del caso concreto, ecceda il limite di quanto necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta e la prevenzione dell'evasione, in violazione dei principi di proporzionalità e di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.
Ai fini della somministrazione gratuita di farmaci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998, ove la prescrizione del medico preveda l'impiego di un medicinale per una indicazione o modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata, secondo i parametri posti dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, conv. dalla l. n. 648 del 1996 - che richiama l'elenco dei farmaci predisposto ed aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco -, occorre che tale diverso utilizzo sia già noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale era stata rigettata la domanda di erogazione gratuita di un farmaco, prescritto dal medico con modalità di somministrazione - per via endovenosa - non contemplata tra quelle autorizzate, mancando, all'epoca della prescrizione, studi scientifici accreditati a livello internazionale per essere il paziente il primo soggetto della sperimentazione).
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
Il diritto a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ratione temporis vigente, spetta al convivente more uxorio che presta assistenza al partner disabile anche in relazione al periodo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, stante l'efficacia retroattiva della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 197 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione previgente nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del suddetto congedo in posizione equiparata al coniuge convivente.
In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.
I successori a titolo universale dell'avente diritto deceduto sono legittimati all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 512 del 1999, sia nel caso in cui la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l'esercizio dell'ordinaria azione civile, restando, a tal fine, irrilevante che questa sia stata proposta iure proprio o iure successionis.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie. Con riferimento all’art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, «di dubbia ragionevolezza» , atteso che «se, per un verso, la norma suddetta ha inteso “riconfermare” per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle “res” destinate alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l’atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà». In merito alla dedotta violazione dell’art. 41 Cost., la Corte ha precisato che «la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l’usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree “de quibus”), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita» , tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, «per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese” (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)» .
Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto tardiva l'insinuazione del credito per trattamento di fine rapporto, sorto ed esigibile in corso di procedura, senza operare una valutazione in concreto della tempestività della domanda).
All'istanza di rimborso dell'eccedenza d'imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, derivante dal disposto dell'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006 (che ha previsto, per i residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2002, la riduzione del 50% dell'imposta suddetta), si applica il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della medesima legge, senza che possa ravvisarsi alcuna ingiustificata disparità di trattamento, ai sensi dell'art. 3 Cost., rispetto alla disciplina del sisma del 1990.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.
Nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 CEDU.
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni: se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di ius dicere ; se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.
L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).
In tema di rapporto di impiego dei medici docenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliere, il regime della perequazione con i medici del SSN, nel sistema delineato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dal d.p.c.m. 24 maggio 2001, rinviene la propria fonte regolativa nei Protocolli di Intesa tra Regioni e Università ai quali si applicano, quanto alla loro successione nel tempo, regole analoghe a quelle dei contratti collettivi, con la conseguenza che un Protocollo che succede ad un altro, giunto alla scadenza stabilita, può introdurre un trattamento meno favorevole di quello precedente con efficacia da tale scadenza, ma non può regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese in vigenza di un Protocollo non ancora scaduto o di sue norme disciplinanti il periodo transitorio.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.
In tema di IVA, la disciplina sopravvenuta più favorevole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 87 del 2024 - che ha ridotto la misura della sanzione stabilita dall'art. 5, comma 4 e dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 al 70% della maggiore imposta - non si applica alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, stante l'espressa deroga al principio di retroattività della lex mitior prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 87 del 2024, compatibile sia con i principi costituzionali (artt. 3 e 117 Cost.) che con quelli del diritto dell'Unione Europea.
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 4- bis , ultimo periodo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., laddove, ai fini dell’applicabilità della sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione e dell’accesso al procedimento semplificato per l’attribuzione della liberazione anticipata, esclude la scindibilità del cumulo nel caso in cui questo includa anche pene irrogate per reati previsti dall’art. 4- bis ord. pen.
In tema di rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 58, della l. n. 350 del 2003 - nella parte in cui non estende anche alle dichiarazioni presentate dopo il 30 giugno 1997 l'impossibilità di far valere la prescrizione da parte dell'amministrazione finanziaria -, dal momento che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 241 del 1997, i contribuenti non erano più obbligati a chiedere il rimborso delle eccedenze delle imposte versate, ma potevano compensare le stesse con i loro debiti erariali.
Art. 3 cost.
Cass. civ., Sez. V, ord. interl. n. 26166/2025
25 settembre 2025
La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all’ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest’ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Contrasta con la disciplina dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, al fine di introdurre misure di sostegno alla famiglia e favorire il benessere e l'inclusione sociale, istituisce un contributo economico una tantum per le famiglie dei bambini nati in un certo periodo (c.d. bonus bebè regionale), nella parte in cui contempla, ai fini dell'accesso alla misura, il requisito della residenza di entrambi i genitori per cinque anni nella Regione.
Le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49, par. 1, CDFUE), dell’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire in mitius l’art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l’INPS -, non ha previsto l’applicazione retroattiva della novella.
In tema di imposte dirette e di IVA, nel sistema anteriore all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 a far data dal 1° gennaio 2019, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del citato d.P.R., anche ove si tratti di mezzi destinati alla vendita, giacché la norma non distingue tra questi ultimi e quelli impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale; né il diverso regime previsto dall'art. 6 per gli autotrasportatori di cose per conto terzi viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la previsione di limiti di applicabilità a determinate categorie di contribuenti costituisce legittimo elemento di differenziazione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.
La Sezione Tributaria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di successione per la rendita vitalizia, richiama il prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 (come integrato dall’art. 3, comma 164, della l. n. 662 del 1996), in tal modo ancorando la variazione del coefficiente di cui al menzionato prospetto a quella del tasso di interesse legale, in modo da determinare una base imponibile contraria al principio di realtà e produttiva di effetti praticamente confiscatori.
In tema di TASI, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, ex artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 669, l. n. 147 del 2013 nella parte in cui non esclude dal presupposto del tributo le piattaforme petrolifere marine, giacché il fatto che esse si trovino in mare non impedisce che ivi si svolgano attività comportanti l'utilizzo dei servizi pubblici offerti dal comune al quale, dunque, per vicinanza, sono territorialmente riferibili, in via presuntiva, sia le attività correlate alle persone che su tali piattaforme vivono e lavorano, sia i servizi e le attività ivi realizzate, con conseguente fruizione dei servizi indivisibili forniti dal comune costiero.
Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).
In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ("ratione temporis" applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5 e, in particolare, la necessità di una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso; tale sanzione non è in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. (Corte costituzionale, sentenza del 7 luglio 2015, n. 132), in considerazione delle peculiarità dell'accertamento e del ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente in vista della valutazione dell'Amministrazione circa l'esistenza di valide ragioni economiche sottese alle operazioni esaminate. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la necessità del contraddittorio e della richiesta di chiarimenti anche per le ipotesi di abuso "innominato" del diritto).
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave (rectius, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).
La Quinta Sezione penale ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui non è escluso che la Corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove ed è limitata al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie.
La Prima Sezione penale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre, dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 189 del 2012) e dell’art. 1, comma 923, l. n. 208 del 2015, secondo cui «in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.». In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, che mira a contrastare e prevenire la diffusione della ludopatia, attengono all’assenza di determinatezza della condotta e di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute, da un lato, ed i diritti alla libertà d’impresa ed alla privacy, dall’altro, posto che tale norma si riferisce alla presenza, presso gli esercizi pubblici, di qualsiasi apparecchiatura dotata di un sistema di collegamento a internet ed a disposizione dei clienti, senza descrivere alcuna condotta omissiva rilevante dell’esercente, sicché, come chiarito dal Collegio, «appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella mera messa a disposizione del mezzo stesso.». Infine, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 concernono, invece, la previsione di una sanzione in misura fissa (pari ad euro 20.000,00) che non risulta, in alcun modo, «modulabile in relazione all’entità della violazione, da desumersi, ad esempio, dal numero delle apparecchiature messe a disposizione, dall’effettivo collegamento riscontratosi, ovvero dalla gradazione dell’elemento soggettivo dell’esercente in relazione al suo obbligo di vigilanza», così impedendo di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti.
Art. 3 cost.
Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 19197/2024
12 luglio 2024
Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.
La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost. (disparità di trattamento), la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui la norma non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente per l’opera professionale svolta nell’ambito dei processi di cui alla l. n. 184 del 1983.
Art. 3 cost.
Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 18284/2024
4 luglio 2024
Nell’ambito di un giudizio volto all’annullamento della confisca ex art. 301 T.U. dogane di un bene introdotto in Italia dalla Svizzera, in assenza della dichiarazione e del pagamento dell’Iva all’importazione, le Sezioni unite civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 Cost. e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 70, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui, nell’estendere all’Iva all’importazione le disposizioni, concernenti le sanzioni, contenute nelle leggi doganali relative ai diritti di confine, non esclude l’applicabilità dell’art. 301 T.U. dogane.
Art. 3 cost.
Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 1900/2024
18 gennaio 2024
Le Sezioni Unite Civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza (rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 2121 del 24 gennaio 2023), hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., all’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed all’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 230 bis c.c., norma che, al primo comma, dispone che «il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» e, al terzo comma, indica che «ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo», ma non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio. Muovendo dalla preliminare considerazione riguardante l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 230 ter c.c. (introdotto dall’art. 1, comma 46, l. n. 76 del 2016), peraltro insuscettibile di applicazione o di interpretazione retroattiva, il dubbio di legittimità costituzionale concerne la potenziale irragionevolezza del trattamento differenziato del lavoro prestato nell’impresa dal convivente rispetto a quello del familiare, che non può essere superato dalla S.C. mediante un’interpretazione estensiva – e conforme alla Costituzione, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principî enunciati dalla Corte EDU – dell’art. 230 bis c.c. in ragione dell’insuperabile testo della disposizione e dei rischi di distonia del sistema ingenerati da una siffatta lettura.
La Sezione Prima civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art. 3 cost.
Cass. civ., Sez. IV, ord. interl. n. 22056/2023
24 luglio 2023
La Sezione Lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all’art. 3 Cost., dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti, che non possono iscriversi all’Inarcassa per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ex art. 21, l. n. 6 del 1981, e che siano pertanto tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Art. 3 cost.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Sentenza n. 159/2026
Parametro
2 ottobre 2026
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 155 del codice penale e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, del codice di procedura penale, nonché, in via subordinata, dell'art. 554-ter, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica,…
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplific…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordina…
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 162-ter, quarto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026.…
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedi…
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Cost…
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione seconda civile, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le question…
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvaz…
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024), promosse, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 118 e 119, della Costituzione, dalla Regione Lombardia,…
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art3
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari