Legge fallimentare

Art. 72 fallimento — Rapporti pendenti

Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. 50 Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. 50 L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. 50 Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ((ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente)). 50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 12 agosto 2012

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 72 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 13306/2026

    8 maggio 2026

    L'art. 108, comma 2, l.fall. prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo (disciplinata nella sezione II del capo VI della medesima normativa) secondo le alternative indicate nell'art. 107 l.fall., perché in essa il curatore esercita la sua funzione secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; al contrario, va escluso che la norma possa essere applicata - e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato - nei diversi casi in cui il curatore agisce, ex art. 72, ult. comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.

    Art. 72 fallimento · Art. 107 fallimento · Art. 108 fallimento

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13322/2026

    8 maggio 2026

    L'ipoteca gravante sul diritto di superficie si estingue solo nell'ipotesi di estinzione di tale diritto per decorso del termine.

    Art. 72 fallimento · Art. 81 fallimento · Art. 934 c.c. · Art. 952 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7249/2026

    26 marzo 2026

    In tema di locazione finanziaria, la l. n. 124 del 2017 trova applicazione per i contratti in cui non si siano già verificati, prima della sua entrata in vigore, i presupposti della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore (essendo, quindi, stata proposta domanda giudiziale di risoluzione ex art. 1453 c.c. o avendo il concedente dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.), con la conseguenza che gli effetti risolutori dovranno essere, per tali contratti, quelli disciplinati dal comma 138 dell'art. 1 della medesima legge.

    Art. 72 fallimento · Art. 72-quater fallimento · Art. 1455 c.c. · Art. 1 Legge annuale per il mercato e la concorrenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6581/2026

    19 marzo 2026

    Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 l.fall., respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore ha esercitato, ex art. 72 l.fall., la facoltà di scioglimento dal contratto pendente, non ha natura decisoria, in quanto non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma rientra tra i provvedimenti che attengono all'esercizio della funzione di controllo circa l'utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito; ne deriva che tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., potendo, i terzi interessati, contestare nelle sedi ordinarie, anche endoconcorsuali, gli effetti che dall'attività così esercitata si pretendono far derivare.

    Art. 72 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 26 fallimento

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 12 agosto 2012. 17 parole aggiunte.

… costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado aggiunto: ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa dell'acquirente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art72 · fonte del testo

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