Art. 35 — Deliberazioni del collegio giudicante

((La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.)) Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Testo vigente dal 13 giugno 2025 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15397/2026

    20 maggio 2026

    Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 - come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE - esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in materia di plusvalenza non dichiarata a fini IRPEF, derivante da una vendita immobiliare, pur disconoscendo i metodi di calcolo utilizzati dall'ufficio, non aveva annullato l'avviso di accertamento ma aveva provveduto a rideterminare la base imponibile, individuando la plusvalenza da sottoporre a tassazione nella differenza fra il valore di cessione dichiarato e quello iniziale, antecedente la lottizzazione, oggetto di valutazione unitaria).

    Art. 35 · Art. 111 cost. · Art. 112 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 258 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10875/2026

    23 aprile 2026

    In tema di processo tributario, l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande, costituisce una norma di carattere eccezionale, che introduce una deroga rispetto al regime previsto per il processo civile dall'art. 279 c.p.c., giustificata dall'esigenza di evitare gli inconvenienti cui il frazionamento del giudizio dà generalmente luogo anche nel processo civile, avuto specifico riguardo alla struttura del giudizio tributario ed al sistema della riscossione frazionata dei tributi, con i quali l'istituto della sentenza non definitiva, ed a maggior ragione quello dell'impugnazione differita ad esso correlato, verrebbero inevitabilmente a confliggere.

    Art. 35 · Art. 279 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 411 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7565/2026

    29 marzo 2026

    Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza, di modo che la sospensione del processo non può che essere integrale, ponendosi una sospensione parziale in contrasto con il disposto dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto implicante la decisione solo di alcune domande o di una parte della domanda.

    Art. 35 · Art. 279 c.p.c. · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 365 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 2025

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2024 al 13 giugno 2025. 4 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il collegio giudicanteaggiunto: La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, tolto: subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e aggiunto: il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo, salva la facolta' aggiunto: della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art35 · fonte del testo

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