Art. 434 c.p.c. — Deposito del ricorso in appello

[1]((Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

  • 1)le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
  • 2)le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.)) 178

[2]Il ricorso deve essere depositato ((...)) entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero. 88 90 178 173

Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

136

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 434 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29139/2025

    4 novembre 2025

    In tema di processo telematico, il deposito di files audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. ratione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio.

    Art. 434 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Rassegna di novembre 2025, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 28185/2025

    23 ottobre 2025

    L'appello proposto dall'originario convenuto, rimasto soccombente sia nel merito sia in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta in primo grado, non può essere dichiarato inammissibile sul presupposto che, essendo le contestazioni relative al merito della decisione "del tutto carenti", l'impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il regolamento facoltativo di competenza, atteso che il giudice del gravame è tenuto ad esaminare anzitutto il motivo sulla competenza e, solo una volta rigettato quest'ultimo, può decidere sul merito.

    Art. 434 c.p.c. · Art. 43 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 128 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10509/2025

    22 aprile 2025

    L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., ratione temporis applicabile, sull'erroneo presupposto che, dovendo farsi applicazione del rito del lavoro, in realtà non disposto dal giudice di prime cure, ai fini della tempestività dell'impugnazione rilevava la data di deposito e non di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado).

    Art. 434 c.p.c. · Art. 323 c.p.c. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 702-quater c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 183 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e novembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/1975

    Questione infondata
    3 luglio 1975

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 434, comma secondo, c.p.c. nel testo vigente prima della legge 11 agosto 1973, n. 533 - sollevata dal Tribunale di Pescara, con ordinanza 26 giugno 1973, in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione - è stata ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 13 marzo 1974, n. 62, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Ne' l'attuale prospettazione della questione con riguardo anche all'art. 24 della Costituzione induce a diversa decisione. Tale articolo, pur se interpretato in relazione con gli articoli 3 e 35 della Costituzione, nel senso di un principio di favore per i lavoratori anche sul piano processuale, legittima una disciplina legislativa che, in deroga a quella dei processi ordinari, consideri i particolari caratteri dei rapporti individuali di lavoro, i bisogni e la posizione dei lavoratori, e stabilisca norme adeguate al fine della tempestiva corresponsione del bene tutelato ai lavoratori. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto stabilisce per le controversie individuali di lavoro la competenza del giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza alla quale è addetto il lavoratore - in deroga alle disposizioni del foro generale delle persone fisiche e giuridiche - è ispirato al principio di adeguare la disciplina del processo al rapporto oggetto della controversia per renderne più agevole lo svolgimento. L'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ., nella sua precedente formula non contrasta quindi con gli artt. 3, 24 e 35 della Costituzione, ma è improntato all'osservanza dei principi costituzionali di tutela dei lavoratori. Le considerazioni innanzi svolte escludono anche fondamento alla denuncia di incostituzionalità dell'art. 413 cod. proc. civ. nel testo della legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha sostituito l'art. 434 stesso codice.

    Art. 434 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    La competenza territoriale esclusiva prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. - il quale dispone che nelle controversie individuali di lavoro competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione si trova l'azienda, o una qualsiasi dipendenza di questa alla quale è addetto il lavoratore (con implicita esclusione dei fori ordinari di cui agli artt. 18 ss. dello stesso codice) - discende dalla ratio della norma che non ha lo scopo di salvaguardare l'interesse dell'una o dell'altra parte, ma di rispettare l'esigenza di una migliore esplicazione della funzione giurisdizionale, nell'interesse superiore della giustizia, non potendo negarsi che lo svolgimento del processo nella circoscrizione del luogo in cui il rapporto di lavoro si è svolto consente di regola una più rapida raccolta delle prove ed una più sicura valutazione degli accertamenti di fatto. Pertanto, in considerazione della indiscutibile razionalità della disposizione non sussiste ne' la violazione dell'art. 3, ne' quella dell'art. 35 Cost.

    Art. 434 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 27 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414tolto: . L'appello aggiunto: e deve essere motivatotolto: , e per aggiunto: in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi tolto: deve indicareaggiunto: , a pena di inammissibilita', tolto: in modo chiaro, sintetico e specifico:

tolto: 1) il aggiunto: l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione tolto: di primo grado che viene impugnato; aggiunto: impugnato e in relazione a questo deve indicare:

tolto: 2aggiunto: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

tolto: 3aggiunto: 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato tolto: nella cancelleria della corte di appelloaggiunto: ... entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art434 · fonte del testo

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