Codice di procedura civile

Art. 348 c.p.c. — Improcedibilità d'appello

[1]L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.

[2]Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, ((il giudice)), con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio. 178

[3]L'improcedibilita' dell'appello e' dichiarata con sentenza. Davanti alla corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma. 171 173 67 72

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 348 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 13440/2026

    9 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato procedibile l'appello benché la prima iscrizione a ruolo fosse accompagnata dall'appello e dalla sentenza relativi ad altro giudizio e quella successiva corretta fosse tardiva).

    Art. 348 c.p.c. · Art. 165 c.p.c. · Art. 347 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 348 c.p.c. · Art. 83 cura italia · Art. 221 rilancio · Art. 121 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5302/2026

    9 marzo 2026

    In tema di deposito telematico, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua, ai fini della verifica della tempestività, il momento di perfezionamento del deposito, ma con efficacia anticipata meramente provvisoria, perché subordinata all'esito positivo delle PEC successive; qualora la cd. quarta PEC rechi esito negativo dei controlli automatici, comunicato con messaggio di "errore fatale" privo di ulteriori specificazioni ovvero con indicazioni mute e generiche (quale "codice esito: -1"), non vi è spazio per indagini sull'imputabilità dell'errore bloccante, gravando sul depositante soltanto, in via alternativa, l'onere di chiedere prontamente la rimessione in termini o di riattivare spontaneamente il deposito mediante nuovo invio, senza dover dimostrare natura od origine dell'errore né la sua non imputabilità a negligenza, spettando invece alla controparte allegare e provare eventuali contestazioni diverse da quelle poste a base del rifiuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato improcedibile l'appello ritenendo necessaria un'istanza di rimessione in termini e ascrivendo all'appellante la causa del mancato perfezionamento del deposito, nonostante la parte avesse effettuato un nuovo deposito, accettato dal sistema, tre giorni dopo).

    Art. 348 c.p.c. · Art. 347 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31009/2025

    26 novembre 2025

    Dall'applicabilità del rito del lavoro al giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazioni di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, consegue che l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte ai sensi dell'art. art. 436, comma 3, c.p.c.

    Art. 348 c.p.c. · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 436 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Se l'appellante non compare alla prima udienza, benche' si sia anteriormente costituito, il tolto: collegio aggiunto: giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art348 · fonte del testo

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