Codice di procedura civile

Art. 287 c.p.c. — Casi di correzione

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 112

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Cotituzionale

112

La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

Testo vigente dal 18 novembre 2004

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Corte di cassazione

22 pronunce che riguardano l’art. 287 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16372/2026

    26 maggio 2026

    La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.

    Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10852/2026

    23 aprile 2026

    In tema di procedura di correzione di errore materiale, l'ordinanza che non si limiti ad emendare l'errore dal quale è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo, integra, a propria volta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura ex artt. 287 e 391 bis c.p.c..

    Art. 287 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8340/2026

    3 aprile 2026

    In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo, adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.

    Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 112 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6404/2026

    18 marzo 2026

    L'istanza di correzione di errore materiale non integra um motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

    Art. 287 c.p.c. · Art. 288 c.p.c. · Art. 339 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 335/2004

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 287 del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Ed infatti, la norma impugnata dal rimettente esclude la sola sentenza di primo grado già investita dall’appello – ma non anche quella non ancora appellata – dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale da essa disciplinato, ed in tale modo viene a determinare una situazione eccezionale rispetto alla regola – ricavabile dall’esame del sistema normativo in cui tale norma si inserisce – secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ('lato sensù) ostativo. La circostanza poi che la legge n. 353 del 1990 abbia introdotto la duplice regola della mancanza di efficacia sospensiva dell’appello (art. 337 cod. proc. civ.), unitamente a quella dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.), rende tale disciplina – che non può essere più giustificata in base a mere esigenze di economia processuale – del tutto irragionevole, risolvendosi essa altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l’azione esecutiva strumento essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione dell’art. 24 Cost. - Sulla possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo solo in caso di manifesta irrazionalità della disciplina, ovvero di assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative, v. le citate sentenze n. 32 e n. 204/2001.

    Art. 287 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 393/1994

    Questione inammissibile
    17 novembre 1994

    L'art. 287 cod. proc. civ. prevede, nei casi di omissioni o di errori materiali o di calcolo, la possibilità di correzione, con apposito procedimento, delle sentenze e delle ordinanze, ma solo se contro le prime non sia stato proposto appello e le seconde non siano revocabili. Difetta perciò di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti del citato articolo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., - per la ritenuta non estensibilità della norma ai decreti ingiuntivi - nel corso di un procedimento nel quale, essendosi chiesta la correzione di un decreto ingiuntivo già impugnato con tempestiva opposizione, l'art. 287 cod. proc. civ., anche se dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua', non sarebbe comunque applicabile. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 287 cod. proc. civ.). red.: S.P.

    Art. 287 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 18 novembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 novembre 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Cotituzionale

    La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art287 · fonte del testo

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