Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo. 112
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Cotituzionale
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La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."
La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza - la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere - , mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.
In tema di procedura di correzione di errore materiale, l'ordinanza che non si limiti ad emendare l'errore dal quale è affetto il provvedimento da correggere, ma intervenga ulteriormente sul testo o sulla formulazione del provvedimento medesimo, integra, a propria volta, un errore materiale, da correggere con la medesima procedura ex artt. 287 e 391 bis c.p.c..
In tema di correzione di errore materiale, una volta che il relativo procedimento sia stato attivato, il giudice, indipendentemente dai motivi e dai limiti dell'istanza di parte - la quale ha mera funzione di impulso di un adempimento di carattere meramente formale, volto alla corretta e chiara estrinsecazione dell'attività giurisdizionale - è tenuto a procedere nel modo più idoneo a rendere chiaro ed esplicito il contenuto decisorio del provvedimento, verificando, mediante una mera lettura dell'atto, se sussista un errore materiale o di calcolo e, in caso affermativo, adeguando l'espressione letterale del provvedimento, in una sua parte, al contenuto sostanziale emergente obiettivamente e univocamente dal testo complessivo.
L'istanza di correzione di errore materiale non integra um motivo di gravame, anche quando sia rivolta al giudice dell'impugnazione della sentenza contenente l'errore che si chiede di correggere; pertanto, il suo accoglimento da parte del giudice d'appello non assume di per sé rilievo ai fini della valutazione della soccombenza nel relativo giudizio, la quale va riferita esclusivamente all'esito della controversia, come delimitata dai motivi di gravame veri e propri e dalle eccezioni eventualmente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Non è causa di nullità della sentenza ma ha natura di mero errore materiale - come tale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. e, nel rito di legittimità, dell'art. 391-bis c.p.c. - la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di un magistrato non relatore facente parte del collegio che, secondo le risultanze del verbale d'udienza, ha riservato la decisione, poiché, in difetto di elementi contrari dedotti dal ricorrente, i magistrati indicati nel suddetto verbale si devono ritenersi coincidenti con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, essendo l'intestazione priva di autonoma efficacia probatoria ed esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza.
In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude l'impugnabilità per altra via del provvedimento, in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo; il principio di assoluta inimpugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza è privo di natura decisoria e rappresenta una mera determinazione di natura amministrativa, non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti e funzionale esclusivamente all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento senza poter toccare il contenuto concettuale della decisione, restando impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi.
Il ricorso per la correzione di errore materiale di un decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. non dev'essere notificato alle parti costituite nel procedimento concluso con il decreto stesso, in quanto alla correzione provvede la Corte a norma dell'art. 391-bis c.p.c., previa comunicazione alle parti della fissazione della relativa adunanza, senza che sia prevista l'instaurazione di specifico contraddittorio.
L'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della medesima sentenza ex art. 287 c.p.c., non costituisce una manifestazione del potere di autotutela ma di reiterazione della pretesa fiscale per il sopravvenuto mutamento del presupposto imponibile rispetto all'originario avviso di liquidazione, con la conseguenza che il nuovo avviso di liquidazione dell'imposta, emesso in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, è autonomamente impugnabile da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.
Nel caso di cassazione con rinvio su determinati capi della decisione, la struttura chiusa del giudizio ex 394 c.p.c. non osta alla proposizione, davanti al giudice di rinvio, di un'istanza di correzione di errore materiale o di calcolo in relazione ai capi della decisione non cassati o non impugnati - e, dunque, coperti da giudicato formale -, in quanto la natura amministrativa della correzione ne consente, ai sensi dell'art. 288, comma 3, c.p.c., l'incidenza anche su una pronuncia passata in giudicato e la proponibilità in sede di rinvio è giustificata dalla pendenza di detto giudizio.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa . (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con cui il Tribunale, rigettando l'opposizione proposta, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso un decreto di riduzione officiosa del compenso già liquidato in precedenza, aveva ritenuto che l'errore del giudice nella determinazione dei compensi possa essere emendato con il provvedimento di correzione o all'esito di un procedimento di revocazione, volti ad evitare responsabilità per erronea liquidazione ai sensi della disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa, anche considerato che detta opposizione non è atto di impugnazione, ma introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali).
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile ictu oculi, ma anche in funzione integrativa, qualora sia necessario introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza - quale fonte esclusiva della "conoscenza legale" di essa - non ammette equipollenti, non essendo, pertanto, idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata, effettuata nell'ambito del giudizio ex artt. 287 e 288 c.p.c.
La procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto unicamente ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice già espressa in sentenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, da un lato in quanto non finalizzato a ottenere la correzione di un errore materiale, e dall'altro perché - ove riqualificato come ricorso per revocazione - privo di procura speciale).
L'emissione del provvedimento di correzione degli errori materiali contenuti nel decreto di estinzione, adottato in esito a proposta di definizione del giudizio non opposta, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., spetta al collegio della sezione nell'ambito della quale il decreto da correggere è stato pronunciato, in virtù dell'esplicita menzione contenuta nell'art. 391-bis c.p.c., per il quale "il decreto di cui all'articolo 380-bis c.p.c." è accomunato alla sentenza e all'ordinanza ai fini della disciplina del procedimento per la correzione degli errori materiali.
Il disposto di cui all'art. 288, comma 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per la correzione dell'errore materiale proposto quando sia decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento dev'essere notificato alla parte personalmente - introduce un limite di portata generale alla perpetuatio dell'ufficio del difensore, trovando fondamento in una presunzione di avvenuta cessazione dell'incarico difensivo, collegata alla conclusione del giudizio e all'esaurimento dei mezzi ordinari d'impugnazione, applicabile anche al procedimento di correzione dei provvedimenti della Corte di cassazione, in mancanza di una specifica disciplina.
Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.
In tema di spese processuali, la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento "integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.
La statuizione sulle spese processuali, operata con il decreto di omologa dell'A.T.P. ex art. 445- bis, comma 5, c.p.c., può essere emendata con la procedura di correzione dell'errore materiale solo nei casi in cui alla correzione della decisione principale - siccome viziata da una difformità rispetto al risultato peritale - non possa che seguire quella sulle spese, e non, invece, nel caso in cui la suddetta statuizione sia stata omessa nei confronti di una parte convenuta priva di legittimazione passiva, in quanto tale omissione configura un vizio rimediabile con l'impugnazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c., con cui il tribunale aveva emendato il decreto di omologa privo della regolamentazione sulle spese nei confronti di una Provincia, originariamente convenuta e poi estromessa nel giudizio di A.T.P.O.).
Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata che in motivazione aveva aderito alle prospettazioni dell'appellante Ader per poi, nel dispositivo, respingerne l'appello).
Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).
L'ordinanza con cui è stata rigettata l'istanza di correzione dell'errore materiale è inutilizzabile ai fini dell'integrazione o dell'interpretazione del provvedimento che ne è oggetto, posto che è solo l'ordinanza di accoglimento a divenire parte integrante del provvedimento corretto.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sentenza n. 335/2004
Ha colpito questo articolo
10 novembre 2004
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 287 del codice di procedura civile, limitatamente alle parole «contro le quali non sia stato proposto appello». Ed infatti, la norma impugnata dal rimettente esclude la sola sentenza di primo grado già investita dall’appello – ma non anche quella non ancora appellata – dallo speciale procedimento di correzione di errore materiale da essa disciplinato, ed in tale modo viene a determinare una situazione eccezionale rispetto alla regola – ricavabile dall’esame del sistema normativo in cui tale norma si inserisce – secondo la quale il procedimento di correzione è insensibile alla proposizione dell’impugnazione ed è di competenza del giudice che ha emesso il provvedimento affetto da errore ('lato sensù) ostativo. La circostanza poi che la legge n. 353 del 1990 abbia introdotto la duplice regola della mancanza di efficacia sospensiva dell’appello (art. 337 cod. proc. civ.), unitamente a quella dell’immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 cod. proc. civ.), rende tale disciplina – che non può essere più giustificata in base a mere esigenze di economia processuale – del tutto irragionevole, risolvendosi essa altresì in una ingiustificabile compressione del diritto di agire esecutivamente della parte vittoriosa, e pertanto – costituendo l’azione esecutiva strumento essenziale dell’effettività della tutela giurisdizionale – in una violazione dell’art. 24 Cost. - Sulla possibilità per la Corte costituzionale di sindacare la discrezionalità del legislatore nel disciplinare il processo solo in caso di manifesta irrazionalità della disciplina, ovvero di assenza di una valida ragione giustificativa delle scelte legislative, v. le citate sentenze n. 32 e n. 204/2001.
L'art. 287 cod. proc. civ. prevede, nei casi di omissioni o di errori materiali o di calcolo, la possibilità di correzione, con apposito procedimento, delle sentenze e delle ordinanze, ma solo se contro le prime non sia stato proposto appello e le seconde non siano revocabili. Difetta perciò di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata, nei confronti del citato articolo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., - per la ritenuta non estensibilità della norma ai decreti ingiuntivi - nel corso di un procedimento nel quale, essendosi chiesta la correzione di un decreto ingiuntivo già impugnato con tempestiva opposizione, l'art. 287 cod. proc. civ., anche se dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua', non sarebbe comunque applicabile. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 287 cod. proc. civ.). red.: S.P.
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 novembre 2004.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Corte Cotituzionale
La Corte Cotituzionale con sentenza 28 ottobre - 10 novembre 2004, n. 335 (in G.U. 1a s.s. 17/11/2004, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile limitatamente alle parole "contro le quali non sia stato proposto appello"."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art287 · fonte del testo
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