Art. 118 c.p.c. — Ordine d'ispezione di persone e di cose

[1]Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.

[2]Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. 171 173

[3]Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.2 125

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438

2

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

L. 18 giugno 2009, n. 69

125

La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 15) che "All'articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.500"."

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 118 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27552/2025

    15 ottobre 2025

    Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda.

    Art. 118 c.p.c. · Art. 269 c.c. · Art. 116 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 23 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19760/2025

    17 luglio 2025

    In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).

    Art. 118 c.p.c. · Art. 210 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 133 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 471/2000

    Questione inammissibile
    6 novembre 2000

    Manifesta inammissibilità - per evidente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 cod. proc. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto del terzo a consentire l'ispezione di cose in suo possesso ordinata dal giudice, quest'ultimo possa disporre l'ispezione coattivamente. L.T.

    Art. 118 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 39/1998

    Questione inammissibile
    26 febbraio 1998

    È manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in maniera ancipite, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, comma 2, cod. civ. e 118 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 Cost.. - S. n. 350/1997; O. nn. 222/1995 e 48/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 269 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art118 · fonte del testo

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