Orario di lavoro

Art. 8 — Pause

Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Testo vigente dal 14 aprile 2003

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20246/2025

    19 luglio 2025

    La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui ricorrenza, a fronte di valida allegazione da parte di quest'ultimo, può essere stabilita dal giudice di merito anche tramite il ricorso a presunzioni, con accertamento insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in conformità all'art. 111 Cost..

    Art. 8 · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8710/2025

    2 aprile 2025

    In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno. (Principio affermato in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di un lavoratore addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani, licenziato perché, durante il turno svolto al di fuori dell'azienda, usava intrattenersi presso diversi bar per un periodo di tempo che eccedeva ampiamente l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003).

    Art. 8 · Art. 2 statuto dei lavoratori · Art. 3 statuto dei lavoratori · Art. 4 statuto dei lavoratori

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66~art8 · fonte del testo

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