Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 116 — Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio

L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 116, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1963/2026

    29 gennaio 2026

    Il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, sia in caso di infruttuosità totale delle stesse, sia in caso di recupero solo parziale del credito e/o delle spese sostenute.

    Art. 116 · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 84 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 170 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33762/2025

    23 dicembre 2025

    L'istanza di liquidazione delle competenze spettanti al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002 implica il già intervenuto esperimento infruttuoso delle procedure per il recupero del credito professionale, sicché qualora essa sia intempestiva - in quanto il professionista non sia ancora in grado di dare prova del relativo presupposto - l'azione si consuma definitivamente e la domanda non può essere utilmente riproposta, in ossequio sia ai principi di ragionevole durata dei procedimenti e irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali sia al principio di autoresponsabilità parametrato alle qualificate competenze professionali dell'avvocato.

    Art. 116 · Art. 111 cost. · Art. 324 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31899/2025

    7 dicembre 2025

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 116 del d.P.R. n. 115 del 2002, il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero ma non è tenuto a provare anche l'impossidenza dell'assistito, poiché ciò si risolverebbe in un onere eccessivo e non funzionale all'istituto della difesa d'ufficio.

    Art. 116 · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 84 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 206/2016

    Questione infondata
    21 luglio 2016

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - nella parte in cui prevede la garanzia dello Stato per il pagamento delle spese e degli onorari spettanti al difensore d'ufficio, che non è stato in grado di reperire il proprio assistito. In particolare, non sussiste l'asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al difensore di fiducia in quanto, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina si giustifica in termini di ragionevolezza. Infatti, la convenzione tra il difensore di fiducia e l'assistito in ordine alla corresponsione degli onorari integra il rapporto di mandato libero professionale che li lega, esponendo sul piano privatistico il legale a rischio di inadempimento da parte del proprio cliente. Tale situazione non è in alcun modo comparabile al mandato difensivo del legale nominato d'ufficio, che è chiamato ad una prestazione ex lege , imposta dallo Stato per l'attuazione del diritto di difesa e non rinunciabile. La diversità delle situazioni non è incisa dalla volontarietà dell'iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio, poiché essa non riguarda l'assunzione di uno specifico incarico defensionale, rispetto alla cui accettazione il legale nominato d'ufficio non ha alcuna disponibilità, non potendo rifiutare. Quanto alla posizione del difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, si rileva che la disciplina rinviene il suo presupposto nella non abbienza del beneficiario e l'onere di pagamento è posto definitivamente a carico dell'erario, mentre la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare. Il rischio di scelte difensive inutilmente onerose e comunque sanzionabili disciplinarmente non è direttamene riconducibile all'applicazione della norma, ma costituisce un inconveniente di fatto, non implicante profili di costituzionalità ai sensi degli artt. 97 e 111 Cost. Per l'affermazione secondo cui la lesione dell'art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento non sussiste quando, in considerazione della diversità delle fattispecie poste a confronto, la diversa disciplina delle situazioni si giustifichi in termini di ragionevolezza, v. ex multis , la citata sentenza n. 146/2016. Per l'affermazione che la liquidazione della difesa di ufficio, il cui presupposto si rinviene nella irreperibilità ovvero insolvenza dell'assistito, costituisce una mera anticipazione, che lo Stato è tenuto a recuperare, v. le citate ordinanze nn. 160/2006, 328/2003 e 266/2003. Sull'inconveniente di fatto, non implicante un profilo di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 157/2014.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 201/2015

    Questione infondata
    15 ottobre 2015

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia, o di ufficio, dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio, in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito. Infatti, la questione è analoga ad altra già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 191 del 2013, nella quale si sottolinea come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale. Quanto al (nuovo) profilo dell'asserita ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto difensore di fiducia (ammesso alla liquidazione erariale), e il sostituto, "con delega" del difensore di fiducia (cui tale diritto non è riconosciuto), questo è, del pari, manifestamente infondato atteso che il sostituto "delegato" interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante e non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale. Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 185/2012. Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 191/2013. Per l'affermazione che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo ha, alternativamente, la facoltà di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne su tale presupposto, il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. le citate sentenze n. 117/2012 e n. 91/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 97 c.p.p. · Art. 116 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 117 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

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  • Ordinanza n. 191/2013

    Questione infondata
    12 luglio 2013

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 116 e 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, impugnati, in riferimento artt. 3 e 81, quarto comma, Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, estendono, anche al mero difensore designato dal giudice in sostituzione occasionale del difensore di fiducia (o di ufficio) dell'imputato, il diritto alla liquidazione erariale delle competenze professionali spettante al difensore di ufficio (in caso di impossidenza od irreperibilità dell'assistito). Infatti, nell'accezione restrittiva (che esclude la liquidabilità di onorari al sostituto), che il rimettente vorrebbe ora ripristinare per via di reductio ad legitimitatem , sia l'art. 116 che l'art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono stati, a suo tempo, sottoposti a sindacato di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 (per irragionevole disparità di trattamento tra difensore d'ufficio e sostituto), 24 (per compromessa effettività del diritto di difesa) e 36 Cost. (per vulnus al diritto alla remunerazione di ogni prestazione lavorativa). Nell'occasione, tali questioni sono state dichiarate manifestamente infondate in ragione della "erroneità della premessa interpretativa", in quanto, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, del codice di procedura penale, al difensore designato in sostituzione si applicano le disposizioni dell'art. 102 dello stesso codice, secondo cui il sostituto esercita i diritti ed assume i doveri del difensore e, quindi, anche al primo si applica la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato (ordinanza n. 176 del 2006); e la Corte ha rilevato come sia proprio l'esegesi estensiva delle predette disposizioni a sottrarle al sospetto di illegittimità costituzionale, in quanto «conforme alle norme costituzionali invocate» (ordinanza n. 8 del 2005). Quanto al (nuovo) profilo di violazione dell'articolo 81, quarto comma, Cost., questo è, del pari, manifestamente infondato, in quanto la copertura di legge, per la retribuzione ai sostituti, che il rimettente prospetta carente, è evidentemente quella stessa prevista per la remunerazione dei difensori di ufficio. Infine, la tesi, su cui diffusamente argomenta lo stesso giudice a quo - per la quale la remunerazione del sostituto dovrebbe far carico, a titolo sanzionatorio, al difensore sostituito «che è l'unico soggetto ad aver dato consapevolmente origine con la propria condotta (assenza) alla designazione del sostituto» - attiene, evidentemente, al novero delle valutazioni rimesse alla discrezionalità di scelte normative riservate al legislatore e non può avere, come tale, valenza di censura suscettibile di esame nella sede del sindacato di legittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 81 cost. · Art. 97 c.p.p. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art116 · fonte del testo

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