In materia di supercondominio, nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., le questioni dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, o, ancora, dell'esistenza di un supercondominio del quale faccia, o meno, parte un determinato condominio, in quanto inerenti all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., possono formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale: tale accertamento è privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario, ed è volto a verificare se i condomini o edifici del supercondominio abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., ovvero cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con i condomini e edifici medesimi e perciò appartenenti, pro quota, ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
Art. 34 c.p.c. · Art. 1117 c.c. · Art. 1137 c.c. · Art. 102 c.p.c.