((1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo)) (( La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di parte)) L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

  • a)dell'esito del processo nel quale si e' verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2;
  • b)del comportamento del giudice e delle parti;
  • c)della natura degli interessi coinvolti;
  • d)del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

5

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 55, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 2-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14164/2026

    14 maggio 2026

    In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis della l. n. 89 del 2001, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello accertato dal giudice, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati.

    Art. 2-bis

    Rassegna di maggio 2026, p. 85 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13757/2026

    11 maggio 2026

    In tema di liquidazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, la complessità del giudizio presupposto non consente la riduzione del moltiplicatore annuo al di sotto del limite minimo di cui all'art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001.

    Art. 2-bis · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di maggio 2026, p. 79 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13232/2026

    7 maggio 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la riduzione percentuale dell'indennizzo prevista dall'art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 trova applicazione ogniqualvolta sia raggiunta la soglia numerica delle parti processuali indicata dalla norma, indipendentemente dal fatto che essa derivi da cumulo soggettivo originario ovvero dalla successiva riunione di procedimenti relativi a cause connesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto che aveva ridotto l'indennizzo spettante a ciascuna delle parti, allorché la soglia numerica era stata raggiunta con la riunione dei distinti ricorsi per l'equa riparazione proposti da soggetti che avevano agito unitariamente nel processo presupposto).

    Art. 2-bis

    Rassegna di maggio 2026, p. 73 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12070/2026

    30 aprile 2026

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nel prevedere che "di regola" l'indennizzo sia liquidato in una forbice compresa tra euro 400,00 ed euro 800,00 per anno di ritardo, non pone un limite minimo inderogabile, consentendo al giudice di merito, purché con motivazione rigorosa e aderente al caso concreto, di riconoscere un importo inferiore al minimo previsto dalla norma, quando ciò sia giustificato dalle peculiarità della fattispecie (peculiarità che ricorrono, in particolare, nell'ambito delle procedure fallimentari, ove l'intervento tempestivo del Fondo di garanzia INPS, determinando la soddisfazione, totale o prevalente, del credito del lavoratore entro il termine di durata ragionevole, comporti una significativa attenuazione del patema d'animo correlato all'attesa, rendendo non irragionevole la liquidazione di un indennizzo annuo anche inferiore a euro 400,00 purché non meramente simbolico e tale da assicurare comunque un serio ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito).

    Art. 2-bis · Art. 111 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 187 ↗

Tutte le 15 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 280/2014

    Questione infondata
    12 dicembre 2014

    È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui, col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. - In termini analoghi, v. le citate ordinanze nn. 240/2014, 204/2014 e 124/2014.

    Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 240/2014

    Questione infondata
    22 ottobre 2014

    È inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione Cittadinanzattiva nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, che disciplina la misura dell'indennizzo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Detta Associazione, infatti, non è parte nel giudizio principale e non è portatrice di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - In senso analogo, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 293/2011, 151/2009 e ordinanza letta all'udienza del 31 marzo 2009 ad essa allegata, 94/2009, 76/2008 e ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2008 ad essa allegata; ordinanze nn. 144/2010 e 414/2007.

    Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 204/2014

    Questione infondata
    16 luglio 2014

    È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 2- bis , comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui - col disporre che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo «non può in ogni caso essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa) - comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente». La disposizione censurata deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, il cui valore accertato costituisce un dato oggettivo, che non muta in ragione della posizione che la parte che chiede l'indennizzo aveva nel processo presupposto. Non risulta, pertanto, esclusa la possibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi, attore o convenuto, sia risultato, nello stesso, soccombente. - In termini analoghi, v. ordinanza n. 124/2014.

    Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 375 c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2012 al 1 gennaio 2016. 8 parole tolte, 147 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: 1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazioneaggiunto: , di regola, una somma di denarotolto: , non inferiore a tolto: 500 euro aggiunto: euro 400 e non superiore a tolto: 1.500 euro, aggiunto: euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. tolto: L'indennizzo e' aggiunto: La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo La somma puo' essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono piu' di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono piu' di cinquanta. La somma puo' essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce. 1-quater. L'indennizzo e' riconosciuto una sola volta in caso di riunione di piu' giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione e' disposta su istanza di parte L'indennizzo e' determinato a norma dell'articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:

d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della partetolto: . 3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non puo' in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2001-03-24;89~art2bis · fonte del testo

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