Codice di procedura civile

Art. 175 c.p.c. — Direzione del procedimento

[1]Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.

[2]Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.

[3]Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 175 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16200/2026

    25 maggio 2026

    In materia di prova documentale nel processo civile, l'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, consente al giudice di derogare alla regola del deposito telematico e di ammettere il deposito in modalità cartacea per malfunzionamento dei sistemi o "per specifiche ragioni"; in ogni caso, la nullità non può essere pronunciata quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, secondo il principio generale sancito dall'art. 156 c.p.c., con la realizzazione del contraddittorio tra le parti e con l'esame del giudice.

    Art. 175 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11990/2026

    30 aprile 2026

    La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.

    Art. 175 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30767/2025

    22 novembre 2025

    In tema di processo telematico, la produzione in giudizio di files video, quali riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c., quantunque preclusa, per via telematica, a causa di limiti tecnici del sistema, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., anche in epoca antecedente all'adozione, mediante provvedimento della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della giustizia del 2 agosto 2024, delle specifiche tecniche, richiamate dall'art. 196-quater disp. att. c.p.c., con cui tali limiti sono stati superati, in quanto quest'ultima disposizione è intesa a disciplinare le modalità telematiche di acquisizione di atti e documenti al processo, non a limitare il diritto alla prova.

    Art. 175 c.p.c. · Art. 2712 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11825/2025

    5 maggio 2025

    Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

    Art. 175 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art175 · fonte del testo

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