Art. 96 fallimento — Formazione ed esecutività dello stato passivo

Il giudice delegato, con decreto ((succintamente motivato)), accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. 50 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169)). 50 Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

  • 1)i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
  • 2)i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
  • 3)i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 96 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14316/2026

    14 maggio 2026

    In tema di giudizio di accertamento o di condanna nei confronti del debitore in bonis, l'art. 96, comma 2, n. 3), l. fall., nella formulazione vigente ratione temporis, si applica - in forza di un'interpretazione estensiva coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost. - anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto della domanda proposta da un creditore ed implica che, in caso di prosecuzione del giudizio di impugnazione proposto dal creditore, a seguito dell'interruzione per il fallimento del debitore, da parte del curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito, eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado, spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda creditoria in primo grado.

    Art. 96 fallimento · Art. 111 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 156 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9271/2026

    13 aprile 2026

    In tema di imposta di registro, il provvedimento di ammissione con riserva al passivo fallimentare di un credito rientrante tra i crediti condizionali, ex artt. 96, comma 3, n. 1, e 55, ultimo comma, l.fall., che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione dell'obbligato principale, (nella specie, il credito assistito da polizza fideiussoria "a prima richiesta" con rinuncia del garante al beneficio di preventiva escussione del debitore principale), è soggetto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, essendo la riserva, ostativa all'esigibilità del credito in sede concorsuale, equiparabile a una condizione sospensiva del provvedimento stesso, con la conseguenza che, solo quando si verifichi l'evento determinante l'avveramento dell'iniziale riserva (nella specie, l'infruttuosa escussione del garante da parte del creditore), il successivo provvedimento di ammissione definitiva del credito è soggetto a imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 19 e 27, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con l'aliquota prevista dall'art. 8, lett. c), della tariffa, parte prima, ivi annessa.

    Art. 96 fallimento · Art. 55 fallimento · Art. 113-bis fallimento · Art. 27 Testo unico l'imposta di registro

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 392 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    18 marzo 2026

    La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

    Art. 96 fallimento · Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 295 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, pp. 14, 15 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2012/2026

    30 gennaio 2026

    Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, la mancata riassunzione del giudizio da parte del curatore fallimentare non comporta l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo opposto, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato ed è, come tale, privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziaria iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal creditore ammesso in via chirografaria, che aveva lamentato la mancata ammissione in via privilegiata ipotecaria in forza di decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte del debitore in un giudizio che, interrotto in conseguenza della dichiarazione di fallimento dell'opponente, non era poi stato riassunto).

    Art. 96 fallimento · Art. 308 c.p.c. · Art. 653 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 41 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 33 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Il giudice delegato, con decreto aggiunto: succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. tolto: Il decreto e' succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. tolto: Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art96 · fonte del testo

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