Archiviazione, la persona offesa che si oppone può ricusare il giudice

Con la sentenza n. 132 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non consente alla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione di ricusare il giudice dell'udienza.

· Redazione Iuspedia · 2 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Il caso
  2. Parte, soggetto, vittima
  3. Le ragioni della decisione
  4. La decisione

Con la sentenza n. 132 del 2026, decisa il 20 maggio e depositata il 21 luglio 2026, la Corte costituzionale ha riconosciuto alla persona offesa che si oppone alla richiesta di archiviazione la possibilità di ricusare il giudice per le indagini preliminari chiamato a decidere sull'opposizione.

Il caso

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza del 21 ottobre 2025.

Davanti alla Corte d'appello di Catanzaro alcune persone offese avevano ricusato il giudice per le indagini preliminari nel procedimento sulla richiesta di archiviazione nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine, indagato per la morte di un loro familiare. Secondo loro il giudice non era imparziale: in un altro procedimento, nato dalla stessa vicenda, aveva emesso nei confronti di alcuni componenti della famiglia un'ordinanza cautelare contenente valutazioni che avrebbero pregiudicato la decisione sull'archiviazione.

La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la ricusazione. Secondo un orientamento consolidato della Cassazione, divenuto diritto vivente, la ricusazione può essere proposta soltanto dalle «parti», e la persona offesa non è parte in senso tecnico.

Parte, soggetto, vittima

Il codice qualifica la persona offesa come «soggetto» del procedimento (art. 90 c.p.p.) e le riconosce la qualità di «parte» solo quando, come danneggiata dal reato, si costituisce parte civile (art. 78 c.p.p.). Accanto a queste nozioni c'è quella di «vittima», introdotta con la riforma della giustizia riparativa dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 e dal d.lgs. n. 150 del 2022.

La Corte ricorda anche che il legislatore usa talvolta il termine «parti» in senso non tecnico, fino a comprendere l'offeso dal reato: lo aveva già osservato con la sentenza n. 559 del 1990.

Le ragioni della decisione

La sentenza muove dal crescente peso della fase che precede il dibattimento e dal ruolo sempre più rilevante della persona offesa, oltre che della vittima, nel sistema processuale.

La ricusazione, come l'astensione, è uno degli strumenti che tutelano l'imparzialità del giudice, che nel giusto processo dell'art. 111 della Costituzione occupa un posto centrale: senza imparzialità, osserva la Corte richiamando la propria giurisprudenza, tutte le altre regole e garanzie processuali perderebbero significato. Il giusto processo, inoltre, copre l'intero procedimento, compresa la fase che precede il dibattimento.

L'opposizione all'archiviazione è uno dei principali strumenti con cui la persona offesa svolge un «ruolo di supporto e di controllo dell'operato del pubblico ministero», per colmare eventuali lacune investigative e assicurare la completezza delle indagini, a sua volta funzionale al corretto esercizio dell'azione penale obbligatoria.

Sarebbe incongruo, conclude la Corte, riconoscerle il diritto di interloquire con il giudice sull'archiviazione e poi negarle la possibilità di contestarne la terzietà e l'imparzialità: il diritto ne risulterebbe sostanzialmente svuotato.

La decisione

L'art. 37 c.p.p. è stato dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'udienza prevista dall'art. 409, comma 2, c.p.p. possa essere ricusato anche dalla persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione.

Sono rimaste assorbite le altre questioni: quella riferita all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quelle sugli artt. 38 e 409 c.p.p.

Norme e fonti

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