72 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16364/2026
Ammissione › Domanda
Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Art. 44, comma 1, CCII - Rinvio alla «domanda di cui all'articolo 40» - Modalità ex art. 120-bis del CCII.
La domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44, comma 1, CCII, richiede, per le società, il rispetto delle formalità decisionali e pubblicitarie previste dall'art. 120-bis CCII.
Omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva - Estensione al concordato in continuità aziendale e alla ristrutturazione trasversale ex art. 112 CCII, 2 comma , lett d) - Testo anteriore alla modifica portata dal d.lgs. n. 136 del 2024 - Esclusione - Fondamento.
In tema di transazione fiscale e contributiva, la disciplina dell'adesione forzosa del voto negativo o del non voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie prevista dall'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella formulazione vigente sino all'entrata in vigore dell'art. 21 del d.lgs n.136 del 2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall'art. 112, comma 2, CCII.
Omologazione concordato in continuità aziendale con le modalità di approvazione ex art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte CCII - Testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 - Presupposti - Formazione della classe.
Ai fini dell'omologazione del concordato con le modalità di approvazione non a maggioranza delle classi, di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, CCII, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024, è necessario che almeno una classe o l'unica classe che ha espresso il sostegno al concordato sia formata da creditori muniti di privilegio, cui sia stato offerto un pagamento non integrale del credito e che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Concordato in continuità - Finanza esterna - Regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 - Deroga all'art. 84, comma 6, CCII - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Nel concordato in continuità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024, l'apporto di finanza esterna, in quanto non generato dalla prosecuzione utile in sé dell'attività d'impresa, è liberamente distribuibile in deroga alle disposizioni di all'art. 84, comma 6, CCII, con la conseguenza che esso non è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell'individuazione della classe che, beneficiandone, ha espresso il sostegno del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d), seconda parte, CCII.
L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.
Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Perentorietà - Fondamento
Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.
Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Eccezione ex art. 40 comma 10, ultimo periodo, ccci - Presupposto - Mera rinuncia alla composizione negoziata - Esclusione
Nel corso del procedimento di liquidazione giudiziale, il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un'eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tuttavia, l'ammissibilità della domanda in tal modo differibile non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e, dunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.
Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l. fall. - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all'art. 168 l. fall. - Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento - Ammissibilità - "Spossessamento attenuato" ex art. 167 l. fall. - Conseguenze - Pagamento di debiti tributari anteriore e oggetto di rateazione - Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice - Necessità - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui all'art. 168 l. fall., non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, dal deposito del ricorso, opera il regime di "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle relative rate dovuto al rispetto di tale vincolo non costituisce inadempimento colpevole né legittima l'applicazione o il recupero delle sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.
Iscrizione a ruolo e notificazione della cartella di pagamento - Transazione fiscale ex artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012 - Inadempimento del debitore - Decreto di risoluzione o di annullamento dell'accordo - Riespansione del potere impositivo.
L'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di pagamento per il recupero delle somme incluse nella transazione fiscale di cui agli artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012, ratione temporis vigente, è possibile, nell'ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa - anche per il periodo anteriore all'introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - solo dopo la pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo.
Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Valutazione del Tribunale - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale - Necessità - Meritevolezza del debitore - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.
Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Condizioni.
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, CCII, la Corte d'appello, in caso di accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omologazione, può confermare la decisione del tribunale solo su richiesta del proponente, non essendo necessaria l'adesione delle altre parti costituite, né, in particolare, del creditore reclamante, la quale è ammissibile esclusivamente ove il reclamo attenga alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria e non anche quando siano accertati ulteriori profili di illegittimità della proposta, quali la violazione dell'autonomia negoziale del reclamante mediante modifica unilaterale di contratti pendenti.
Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Valutazione della Corte di appello - Fondamento.
In tema di concordato preventivo, la conferma della sentenza di omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, CCII postula la valutazione in concreto della prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori e comporta il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.
Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità.
Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.
Omologazione forzosa ex art. 112 comma 2 CCII - Testo anteriore alla modifica portata dal d.lgs. n. 136/2024 - Espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 cit. - Interpretazione - Riferibilità all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti.
In tema di concordato preventivo in continuità, l'omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, c.c.i.i., nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024, postula l'adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l'espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 citato, va interpretata come riferibile all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell'ambito di una maggioranza comunque necessaria.
Concordato fallimentare - Risoluzione - Riapertura del fallimento - Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. - Garanzia atipica per il buon esito della proposta concordataria - Art. 140, comma 3, l.fall. - Applicabilità.
In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l'art. 140, comma 3, l.fall., in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell'impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.
Accordi di ristrutturazione - Reclamo ex art. 51 CCII - Legittimazione del creditore non opponente - Condizioni.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi, spetta solo ai soggetti che hanno assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, è comunque destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, del d.l. n. 69 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 103 del 2023), fatta salva la possibilità di dedurre un vizio procedurale, impeditivo di detta partecipazione.
Deliberazione ed omologazione › Sentenza di omologazione
Omologazione del concordato preventivo - Vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti - Giudicato - Esclusione - Accertamento in via ordinaria del credito - Ammissibilità - Conseguenze.
La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.
Concordato preventivo - Ammissione e omologazione - Scritture contabili - Controllo del tribunale - Limiti - Attestazione del professionista - Verifica della completezza dei dati aziendali e dei criteri di giudizio - Finalità informative - Voto dei creditori - Omologazione forzosa - Fattispecie.
Ammissione › Condizioni
In tema di concordato preventivo, il tribunale, sia in sede di ammissione sia in sede di omologazione, pur non potendo controllare direttamente la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve verificare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati dal professionista ex art. 161, comma 3, l. fall., al fine di assicurare ai creditori una corretta informazione sia per l'espressione del voto sulla proposta sia, in sede di omologazione forzosa, per la valutazione della convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva revocato l'omologazione per l'omesso aggiornamento della relazione attestativa in ordine al sopravvenuto incremento di valore dell'azienda rilevante ai fini del giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria).
In genere. tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i., le disposizioni introdotte dall'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023, inserito dalla legge di conversione n. 103 del 2023, hanno efficacia retroattiva e si applicano anche alle proposte di accordo depositate dopo l'emanazione del decreto-legge ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, essendo state espressamente previste dal legislatore, nelle more dell'adozione del c.d. decreto correttivo-ter, per assicurare un'adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all'accordo.
Concordato preventivo con cessione dei beni - Vendita eseguita dal liquidatore giudiziale - Diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore prima dell'ammissione alla procedura - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione convenzionale attribuito dal debitore a un terzo prima dell'ammissione alla procedura, poiché il rapporto di prelazione, al pari degli altri rapporti giuridici preesistenti, non si scioglie per effetto dell'apertura del concordato o della sua omologazione; né è ravvisabile un'incompatibilità oggettiva della prelazione con la fase esecutiva del concordato, atteso che la liquidazione può svolgersi secondo le modalità previste dalla proposta omologata e che l'esercizio della prelazione, collocandosi dopo l'individuazione dell'acquirente e la definitiva determinazione del prezzo, non incide di per sé negativamente sull'interesse dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto che aveva ritenuto opponibile alla procedura concordataria il diritto di prelazione previsto in un contratto di affitto di azienda stipulato prima dell'ammissione al concordato e conservato nella successiva cessione d'azienda).
Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Nomina del commissario giudiziale - Compito di riferire su ogni aspetto - Preclusioni per le attestazioni del professionista indipendente - Insussistenza - Fondamento.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa, ex art. 61 CCII, il tribunale può conferire al commissario giudiziale, nominato ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCII, il compito di riferire su ogni aspetto rilevante per la decisione sulla domanda di omologazione, senza preclusione di quelli che sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente, ai sensi dell'art. 57, comma 4, CCII, poiché l'art. 48, comma 4, CCII, impone all'organo giudicante di decidere - all'esito dell'udienza di comparizione delle parti e del commissario giudiziale ed assunti gli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio - dopo aver "sentito il commissario giudiziale".
Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ex art. 61 CCII - Pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese - Verifica del Tribunale, anche d'ufficio, della effettiva conclusione degli accordi tra debitori e creditori - Giudizio di fatto - Presupposto necessario della domanda di omologazione.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex art. 61 CCII, l'avvenuta pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese - contestualmente al deposito in tribunale e con acquisto di efficacia dal giorno della pubblicazione, a norma dell'art. 40, comma 4, CCII - non esclude la possibilità per il tribunale di procedere, anche d'ufficio, alla verifica della effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, nelle forme dovute e sulla base di un giudizio di fatto non censurabile in Cassazione, trattandosi di un presupposto dello strumento, inquadrabile come elemento ed oggetto necessario della domanda di omologazione.
Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa - Formazione di categorie di creditori per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici - Presupposto necessario ex art. 61, comma 1, CCII - Individuazione dei criteri di formazione - Richiamo alle classi nel concordato preventivo - Fondamento.
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, la formazione di "categorie" di creditori caratterizzate da omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici integra un presupposto necessario, espressamente previsto dall'art. 61, comma 1, CCII, per l'operatività dello strumento, ben potendosi richiamare l'iter interpretativo ed applicativo formatosi in sede di concordato preventivo per la concreta individuazione dei predetti criteri, poiché l'adozione di un diverso lemma attesta semplicemente lo scrupolo del legislatore di mantenere ferma la diversa identità dei due strumenti.
Concordato semplificato - Partecipazione del P.M. - Informativa - Conclusioni a verbale d'udienza - Ammissibilità - Fattispecie.
Anche in tema di concordato semplificato il P.M. deve essere notiziato della proposta, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, che si realizza ordinariamente - nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti - mediante presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, così rassegnando le proprie conclusioni orali, come avviene di regola negli ordinari procedimenti civili e secondo quanto previsto nella sequenza procedimentale propria del concordato preventivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato il provvedimento della corte di appello che, in riforma rispetto alla decisione di prime cure, ha dichiarato l'inammissibilità della proposta concordataria su conforme parere del P.M., stante il mancato deposito dei bilanci e l'assenza di garanzie a supporto dell'effettiva erogazione di finanza esterna destinata ai creditori chirografari).
Concordato semplificato - Reclamo avverso provvedimento di omologazione - Ausiliario e commissario liquidatore - Contraddittori necessari - Esclusione.
Nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'appello, previsto per il procedimento di omologazione del concordato semplificato dagli artt. 25 sexies, comma 6 e 247, CCII, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari né l'ausiliario nominato dal tribunale, ai sensi del terzo comma del predetto art. 25 sexies, né il commissario liquidatore nominato con il decreto di omologazione, in quanto gli stessi non rivestono la qualità di parte sostanziale di detto giudizio.
In materia di concordato preventivo liquidatorio, al Tribunale spetta la verifica del requisito di ammissibilità della proposta, di cui all'art. 160 comma 4, l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2015, che implica non solo l'assunzione da parte del debitore dell'obbligo di pagare i creditori chirografari (ab origine o degradati ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall.) nella misura minima indicata dalla legge, ma anche la valutazione prognostica che, con alta probabilità, detto obbligo sarà effettivamente adempiuto.
Concordato semplificato - Impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato - Decreto della corte d'appello in sede di reclamo - Ricorribilità in cassazione - Inammissibilità.
In tema di concordato semplificato, il decreto della corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, comma 7, e 247 CCII, né, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l'attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell'art. 84, comma 4, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione.
Concordato semplificato - Sindacato del tribunale - Oggetto - Presupposti di accesso alla composizione negoziata - Verifica - Modalità.
In tema di concordato semplificato, il sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all'ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa previsti dall'art. 12 CCII, tramite l'esame mediato dei documenti di cui agli artt. 25 sexies, comma 1, e 39 CCII.
Concordato semplificato - Utilità della proposta per ciascun creditore - Semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di concordato semplificato, l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione.
Misure protettive e cautelari ex art. 6 e ss. della l. n. 147 del 2021 - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso le misure protettive ex artt. 6 e ss. del d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 147 del 2021, trattandosi di provvedimenti, di natura interinale e cautelare, che, in quanto ontologicamente inidonei ad incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, non sono assimilabili alle decisioni pronunciate in funzione giurisdizionale previste dall'art. 111 Cost.
Concordato semplificato liquidatorio - Presupposto - Crisi reversibile - Esclusione - Opzione per la liquidazione giudiziale - Criteri.
Il concordato semplificato liquidatorio presuppone, come la liquidazione giudiziale, che la situazione di crisi ed insolvenza non sia (più) reversibile e superabile; sicché l'opzione per l'uno o per l'altra non è legata alla natura dell'insolvenza, ma alla valutazione in ordine alla migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori.
Apertura del procedimento per l’omologazione del concordato semplificato - Revoca - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Il decreto con cui il tribunale revoca l'apertura del procedimento per l'omologazione del concordato semplificato non é soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 44, comma 2 CCII, e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in mancanza del necessario requisito della decisorietà.
Decreto emesso in sede di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento reso all'esito del reclamo sul primo davanti alla corte d’appello - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il decreto con cui il Tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione della proposta concordataria, ne ha rilevato l'inammissibilità in presenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., ritenuti invece insussistenti dal giudice di prime cure).
Valutazione in sede di omologa - Informazioni derivanti dalla proposta e dalla attestazione - Scopo - Accadimenti anteriori al deposito della domanda - Fattispecie.
In tema di concordato preventivo, le informazioni che devono corredare la domanda di ammissione, onde consentire ai creditori un consapevole esercizio di voto sulla convenienza economica rispetto al fallimento, devono riguardare, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della stessa, ma anche tutti gli accadimenti anteriori che hanno determinato la consistenza del patrimonio del proponente nelle sue componenti del passivo e in quelle dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori; in particolare, la relazione ex art 160, comma 2, l.fall., deve contenere le valutazioni sulla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione al fine di consentire ai creditori di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, sicché l'indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbe indurre a ritenere l'inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, dà luogo ad una violazione dei presupposti giuridici della procedura. (Fattispecie in tema di diniego di omologazione per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., a fronte dell'opposizione del fisco e richiesta di cram down da parte del debitore).
Attestazione di veridicità dei dati aziendali - Funzione - Tempestiva integrazione - Necessità - Fatti potenzialmente decettivi - Revoca ex art. 173 l.fall. - Fattispecie.
In tema di condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - che costituisce il perno sul quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, in quanto contribuisce a fornire le indicazioni necessarie circa la tenuta e sostenibilità della proposta concordataria - deve essere integrata prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale di rigetto del reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo, perché l'emersione di alcuni crediti litigiosi incidenti sul passivo dell'impresa non era stata oggetto di ostensione da parte della società debitrice in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell'ammissione al concordato, ma era frutto di attività di scoperta da parte dell'organo commissariale).
Reddito d'impresa ex art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Omologazione del concordato fallimentare - Ritorno in bonis del debitore - Residuo attivo - Determinazione - Criteri - Fondamento.
In tema di determinazione del reddito d'impresa relativamente al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura di fallimento (ora liquidazione giudiziale) ovvero di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di chiusura della procedura a seguito di concordato, con rientro in bonis del debitore, il residuo attivo, sulla base del quale calcolare la differenza con il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, deve essere determinato tenendo conto delle passività non ancora soddisfatte, ma da soddisfare in esecuzione del programma concordatario, non potendosi ritenere che tale soddisfacimento derivi già di per sé dall'omologazione del concordato.
Composizione negoziata della crisi ex d.l. n 118 del 2021Valutazione di ammissibilità dell’istanza con applicazione delle misure protettive - Potere del giudice della crisi - Sussistenza.
In tema di rapporti tra la composizione negoziata della crisi ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l'inammissibilità dell'istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive, ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell'art. 23, comma 2, del d.l. n. 118 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 147 del 2021, in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno.
Proposta di concordato semplificato - Giudizio di ritualità previsto dall'art. 25 sexies CCII - Contenuto - Legalità sostanziale e condizioni di ammissibilità.
In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudizio di ammissibilità della proposta, svolto dal tribunale ai fini dell'apertura della relativa procedura, non deve limitarsi ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, così da ricomprendere l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25 sexies CCII, in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultima disposizione e dal precedente art. 39.
Decisione della Corte di Appello ex art. 47, comma 5, CCII - Conferma della decisione di inammissibilità della proposta di concordato - Ricorso per Cassazione - Esclusione.
La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.
Concordato preventivo e fallimento - Contemporanea pendenza innanzi ad uffici giudiziari diversi - Criteri ed oneri.
Quando la domanda di concordato preventivo e il procedimento prefallimentare risultano pendenti innanzi ad uffici giudiziari diversi, ferma la regola della continenza ex art. 39, comma 2, c.p.c., è onere del debitore proporre la domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale investito anteriormente dell'istanza di fallimento, anche quando lo ritenga incompetente, affinché i due procedimenti possano confluire dinanzi al medesimo tribunale, non costituendo tale condotta acquiescenza alla eventuale violazione dell'art. 9 l.fall.
Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una società riconducibile al figlio e della protratta attività di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo
Concordato preventivo - Opposizione all’omologazione - Interesse ad agire - Mancato computo del voto determinante del creditore dissenziente - Sufficienza - Allegazione del miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all’alternativa del concordato - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di concordato preventivo, il creditore dissenziente ha un interesse personale e diretto, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., a dedurre, con il rimedio tipico dell'opposizione all'omologa, l'irregolarità dell'approvazione della domanda per essere stato illegittimamente escluso dal conteggio delle maggioranze il proprio voto dissenziente determinante per la formazione del quorum e non deve necessariamente allegare anche l'ulteriore pregiudizio riconducibile al miglior soddisfacimento del proprio credito ritratto dalla liquidazione concorsuale rispetto all'alternativa del concordato, in quanto, diversamente, si precluderebbe al dissenziente di far valere l'illegittima privazione del proprio diritto al voto in mancanza di una specifica contestazione sulla convenienza, introducendo così un controllo non previsto da parte del Tribunale.
Concordato preventivo nella fase ante-omologa - Decorrenza della prescrizione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, durante la fase ante-omologa la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori già scaduti e inizia a decorrere con l'apertura della procedura, a norma del combinato disposto degli artt. 55 e 169 l.fall., per quei crediti non ancora scaduti, in quanto - salvo il caso di cui all'art. 168, comma 2, della l.fall. - l'ammissione del debitore alla predetta procedura non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora.
Concordato preventivo omologato - Vincolo concordatario - Temporanea inesigibilità dei crediti - Causa ostativa al decorso della prescrizione - Durata della sospensione - Facoltà per il creditore.
L'omologa del concordato, vincolando ex art. 184 l.fall. (applicabile ratione temporis) tutti i creditori anteriori all'osservanza dei nuovi termini di adempimento previsti nella proposta concordataria o nei piani di riparto, dà luogo ad una situazione di temporanea inesigibilità dei relativi crediti e integra una causa giuridica ostativa all'ulteriore decorso della prescrizione, segnatamente, una causa di sospensione, che viene meno solo con la scadenza dei predetti termini; resta ferma, tuttavia, la possibilità per il creditore di tutelare la propria posizione giuridica anche prima di tale scadenza, quando si manifesta con evidenza che le modalità satisfattive contemplate nel piano omologato sono inattuabili.
Concordato preventivo - Somma necessaria per l'intera procedura - Termine fissato dal tribunale per il deposito - Natura - Deposito tardivo - Conseguenze.
In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato.
Il creditore dissenziente rispetto alla proposta di concordato preventivo deve opporsi formalmente all'omologa, costituendosi in giudizio e depositando una memoria, sicché, in caso contrario, egli non assume la qualità di parte in senso formale ed il tribunale, in mancanza di altre opposizioni ritualmente proposte, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 180, comma 3, l.fall.
La revoca dell'ammissione al concordato di cui all'art. 173 l.fall. non è una sanzione avente una valenza di natura morale per il comportamento scorretto del debitore, ma risponde alla finalità, di stampo pubblicistico, di tutelare la legalità della procedura concorsuale, tanto è vero che si applica indipendentemente dal fatto che si sia realizzato un pregiudizio e indipendentemente dal voto espresso in adunanza dai creditori.
Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente - al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, l.fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al tribunale.
Deliberazione ed omologazione › Sentenza di omologazione › Impugnazioni
Omologazione del concordato preventivo - Diniego - Impugnazioni autonomamente proponibili - Sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale - Conseguenze di natura processuale - Fondamento.
La sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.
Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
Dispositivo: Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
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(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in correlazione agli artt. 2269, 2290 e 2293 del
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Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia
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