Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Concordato preventivo

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

72 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 26 maggio 2026

Pagina 1 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

72 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16364/2026

    Ammissione › Domanda

    Domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza - Art. 44, comma 1, CCII - Rinvio alla «domanda di cui all'articolo 40» - Modalità ex art. 120-bis del CCII.

    La domanda di accesso con riserva a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44, comma 1, CCII, richiede, per le società, il rispetto delle formalità decisionali e pubblicitarie previste dall'art. 120-bis CCII.

    Rv. 679250-01Rassegna di maggio 2026, p. 59Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 15593/2026

    Deliberazione ed omologazione

    Omologazione forzosa della transazione fiscale e contributiva - Estensione al concordato in continuità aziendale e alla ristrutturazione trasversale ex art. 112 CCII, 2 comma , lett d) - Testo anteriore alla modifica portata dal d.lgs. n. 136 del 2024 - Esclusione - Fondamento.

    In tema di transazione fiscale e contributiva, la disciplina dell'adesione forzosa del voto negativo o del non voto dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie prevista dall'art. 88, comma 2-bis, CCII, nella formulazione vigente sino all'entrata in vigore dell'art. 21 del d.lgs n.136 del 2024, non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall'art. 112, comma 2, CCII.

    Rv. 679248-01Rassegna di maggio 2026, p. 52Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 15593/2026

    Deliberazione ed omologazione

    Omologazione concordato in continuità aziendale con le modalità di approvazione ex art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte CCII - Testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024 - Presupposti - Formazione della classe.

    Ai fini dell'omologazione del concordato con le modalità di approvazione non a maggioranza delle classi, di cui all'art. 112, comma 2, lett. d), seconda parte, CCII, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024, è necessario che almeno una classe o l'unica classe che ha espresso il sostegno al concordato sia formata da creditori muniti di privilegio, cui sia stato offerto un pagamento non integrale del credito e che sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

    Rv. 679248-02Rassegna di maggio 2026, p. 52Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interl. n. 15593/2026

    Deliberazione ed omologazione

    Concordato in continuità - Finanza esterna - Regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 - Deroga all'art. 84, comma 6, CCII - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

    Nel concordato in continuità, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs n. 136 del 2024, l'apporto di finanza esterna, in quanto non generato dalla prosecuzione utile in sé dell'attività d'impresa, è liberamente distribuibile in deroga alle disposizioni di all'art. 84, comma 6, CCII, con la conseguenza che esso non è ricompreso nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell'individuazione della classe che, beneficiandone, ha espresso il sostegno del concordato ai sensi dell'art. 112, comma 2 lett. d), seconda parte, CCII.

    Rv. 679248-03Rassegna di maggio 2026, p. 53Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14492/2026

    L'ammissione a concordato preventivo del promittente venditore non è di ostacolo all'esperimento dell'azione ex art. 2932 c.c. con contestuale richiesta di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile promesso in vendita, sia in quanto tale azione non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, differenziandosi dalle azioni esecutive individuali, vietate dal primo comma dell'art. 168 L.F., sia in quanto le condizioni per il soddisfacimento in sede concorsuale del credito garantito dall'ipoteca - in quanto dipendono dalla consistenza patrimoniale messa a disposizione dei creditori e dalle condizioni del piano concordatario, che se omologato è obbligatorio per i creditori anteriori ai sensi dell'art. 184 L.F. - devono essere verificate in concreto, potendo in ogni caso il promissario acquirente - qualora il creditore non presti il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per incapienza dell'attivo della procedura - proporre l'azione di risoluzione del preliminare, oltre che attivare la garanzia per evizione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.

    Classificata anche sotto: Contratti in genere › Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) · Responsabilità patrimoniale › Cause di prelazione

    Rv. 678973-01Rassegna di maggio 2026, p. 90Art. 2932 c.c. · Art. 324 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912/2026

    Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Perentorietà - Fondamento

    Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.

    Rv. 679230-01Rassegna di maggio 2026, p. 38Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13997/2026

    Liquidazione giudiziale - Procedimento - Domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi - Termine di proposizione - Eccezione ex art. 40 comma 10, ultimo periodo, ccci - Presupposto - Mera rinuncia alla composizione negoziata - Esclusione

    Nel corso del procedimento di liquidazione giudiziale, il disposto dell'art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, prevede un'eccezione alla regola generale secondo la quale la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; tuttavia, l'ammissibilità della domanda in tal modo differibile non è compatibile con un termine che decorra dalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa della composizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentata una volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corso della procedura di composizione negoziata e, dunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.

    Rv. 679347-01Rassegna di maggio 2026, p. 39Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13242/2026

    Ammissione › Effetti

    Concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l. fall. - Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all'art. 168 l. fall. - Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento - Ammissibilità - "Spossessamento attenuato" ex art. 167 l. fall. - Conseguenze - Pagamento di debiti tributari anteriore e oggetto di rateazione - Atto di straordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice - Necessità - Conseguenze.

    In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui all'art. 168 l. fall., non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, dal deposito del ricorso, opera il regime di "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle relative rate dovuto al rispetto di tale vincolo non costituisce inadempimento colpevole né legittima l'applicazione o il recupero delle sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.

    Classificata anche sotto: Riscossione delle imposte › Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) · Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 678879-01Rassegna di maggio 2026, p. 231Art. 161 fallimento · Art. 167 fallimento · Art. 168 fallimento · Art. 182-quinquies fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12324/2026

    Iscrizione a ruolo e notificazione della cartella di pagamento - Transazione fiscale ex artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012 - Inadempimento del debitore - Decreto di risoluzione o di annullamento dell'accordo - Riespansione del potere impositivo.

    L'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella di pagamento per il recupero delle somme incluse nella transazione fiscale di cui agli artt. 7 e ss. della l. n. 3 del 2012, ratione temporis vigente, è possibile, nell'ipotesi di mancato assolvimento integrale e tempestivo dei pagamenti dovuti in adempimento della stessa - anche per il periodo anteriore all'introduzione del comma 1-bis, lett. c) dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - solo dopo la pubblicazione del decreto dichiarativo della risoluzione o dell'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 14 della medesima legge, che comporta la riespansione del potere impositivo.

    Rv. 678661-01Rassegna di maggio 2026, p. 219Art. 7 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 14 Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 25 Riscossione imposte sul redditoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10723/2026

    Ammissione

    Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Valutazione del Tribunale - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale - Necessità - Meritevolezza del debitore - Esclusione - Fondamento.

    Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

    Rv. 678498-01Rassegna di marzo 2026, p. 98Art. 112 c.c.i.i. · Art. 88 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 41/2006Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 102 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

  • Sentenza n. 52/1991Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 161 fallimento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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