Art. 153 c.p.c. — Improrogabilità dei termini perentori
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[1]I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.
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[2]((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma)).
In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).
Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.
Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.
In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.
La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.
In tema di ricorso per cassazione, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. va esclusa quando la tardiva notificazione dell'atto sia ricondotta a un asserito disguido informatico nella sottoscrizione e notificazione del ricorso, non provato come imprevedibile malfunzionamento del sistema e comunque rilevabile con l'ordinaria diligenza, poiché l'istituto presuppone un impedimento assoluto e non una mera difficoltà.
In tema di udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta", la durata del termine perentorio per il deposito di note scritte, di cui al comma 4, primo inciso, dell'art. 127-ter c.p.c., da assegnarsi in caso di mancato loro deposito nel primo termine, di cui al precedente comma 2, può essere liberamente determinata dal giudice e non deve necessariamente corrispondere a quella di quindici giorni - imposta dal suddetto comma 2 in relazione al provvedimento di fissazione dell'udienza disciplinato dal comma 1, in ragione dell'esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità - risultando pienamente giustificata, in presenza di un atteggiamento di disinteresse delle parti, l'assegnazione di un termine anche inferiore.
Il mancato deposito dell'autorizzazione ad agire in giudizio nel termine perentorio assegnato ex art. 182 c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009) è sanato ex tunc dalla produzione nel solo grado di appello dell'autorizzazione concessa nelle more del giudizio di secondo grado, realizzandosi l'ipotesi di rimessione in termini implicitamente richiesta con il deposito del provvedimento autorizzatorio, consentita - in base alla nuova formulazione dell'art. 153, comma 2 c.p.c. - anche a termine perentorio scaduto. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'autorizzazione, accordata dal g.t., alla proposizione di un'azione di impugnazione testamentaria proposta dall'amministratore di sostegno, richiesta e sollecitata nel termine assegnato dal giudice di primo grado).
In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).
Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante con la c.d. quarta p.e.c., contenente indicazioni generiche (quale quella di "codice esito: -1" o "errore fatale") - e la parte abbia prontamente provveduto alla spontanea ripresa del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, non vi è spazio per un'indagine circa l'imputabilità dell'errore al fatto del depositante e il deposito stesso deve ritenersi tempestivo, non dovendosi neppure disporre la rimessione in termini, a fronte della tempestiva esecuzione dell'attività da cui la parte risultava incolpevolmente decaduta. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento che aveva ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto ridepositato telematicamente il giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, ma entro due giorni dalla comunicazione generica del primo esito negativo per motivi tecnici).
In tema di liquidazione controllata, nel caso in cui la scadenza del termine per presentare osservazioni al progetto di stato passivo si verifichi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 136 del 2024 (prevista per il 28 settembre 2024 dall'art. 56 dello stesso d.lgs.), trova applicazione l'art. 273 CCII novellato, per cui il termine per proporre opposizione allo stato passivo formato dal liquidatore è di otto giorni, giusto il rinvio al reclamo previsto dall'art. 133, nel testo modificato dal correttivo, dovendosi altresì escludere che l'assenza di vacatio legis della riforma costituisca, di per sé, impedimento tale da giustificare la remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
L'ordinanza letta in udienza dalla corte d'appello, all'esito del contraddittorio tra le parti, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, ove la causa non sia stata, in precedenza, espressamente rinviata o assunta in riserva, si considera comunicata nel corso della suddetta udienza, con la conseguenza che non dev'essere comunicata ai difensori non presenti a cura della cancelleria.
Nel caso in cui il rifiuto del deposito telematico di atti processuali dipenda dall'esito negativo dei controlli automatici - comunicato al depositante, tramite la cd. quarta p.e.c., con messaggio di "errore fatale" senza ulteriori specificazioni, o con indicazioni mute e generiche (quale quella di "codice esito: -1") -, non v'è spazio per indagini circa l'imputabilità dell'errore bloccante al medesimo depositante, sul quale gravano solo gli oneri alternativi di pronta richiesta di rimessione in termini o di ripresa spontanea del procedimento di deposito mediante un nuovo invio telematico, e non anche di dimostrare natura od origine di tale errore e la sua non imputabilità a propria negligenza.
Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.
L'istituto della rimessione in termini per l'introduzione di mezzi istruttori presuppone la presenza di un errore ascrivibile ad un fattore impeditivo - avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata - estraneo alla volontà della parte nei cui confronti si è verificata una decadenza e richiede l'immediata reazione di questa - entro un "termine ragionevolmente contenuto" - dal momento in cui acquisisce la conoscenza e la disponibilità di elementi probatori prima sconosciuti e inaccessibili, nonché la non imputabilità alla parte stessa. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto immune da vizi la decisione della Corte territoriale che aveva considerato tardiva la richiesta di acquisizione della documentazione formatasi in sede penale, poiché avvenuta a distanza di più di sei mesi dall'effettiva conoscenza degli elaborati peritali del pubblico ministero nei procedimenti penali parallelamente pendenti).
In tema di notificazione di un atto processuale, l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione non consente di ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., poiché la perentorietà del termine assegnato dal giudice impedisce, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., che lo stesso possa essere prorogato o concesso nuovamente, salva la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini ed essendo irrilevante l'esistenza di una notificazione che, seppur correttamente effettuata sul piano formale, in quanto tempestiva, sia inidonea, in ragione della carenza contenutistica, a soddisfare la finalità di dare al destinatario adeguata notizia dell'atto processuale, in modo da metterlo nelle condizioni di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordinanza n. 270/1991
Questione infondata
12 giugno 1991
La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformità della cui ragionevolezza non può dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.
Nel processo civile, l'immutabilità dei termini perentori, sia legali che giudiziali, (oltre a rispondere a generali ed indiscutibili motivi di certezza) tende, in particolare a garantire una effettiva parità di diritti delle parti, contemperandone l'esercizio con le esigenze della difesa. Con le quali ultime manifestamente pertanto non contrasta l'inderogabilità del termine perentorio per la notifica del ricorso (e del decreto di comparizione) in tema di opposizione agli atti esecutivi. Mentre nelle peculiari ipotesi della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad intimazione di licenza o sfratto dopo la convalida (sub artt. 650 e 668 c.p.c.) la forza maggiore è bensì presa in considerazione, ma solo sotto il diverso profilo della sua rilevanza come causa impeditiva della conoscenza (che deve essere effettiva) dell'evento dal quale la legge fa decorrere il termine per l'esercizio delle rispettive attività difensive (Manifesta infondatezza della questione di legittimita'costituzionale degli artt. 153, 618, co. primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) - cfr. sentt. 139/1967; 106/1973; 34/1974.
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 35 parole aggiunte.
aggiunto: La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art153 · fonte del testo
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