Art. 153 c.p.c. — Improrogabilità dei termini perentori

[1]I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

[2]((La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 153 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15223/2026

    20 maggio 2026

    In tema di prova testimoniale, in caso di sopravvenuto decesso del testimone ammesso e non ancora escusso, la parte può essere rimessa in termini per la sua sostituzione se e in quanto il decesso non fosse prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha escluso, cassando la decisione impugnata, che la morte del teste - ritualmente indicato ed ammesso ma non escusso per un rinvio dell'udienza disposto d'ufficio dal giudice - intervenuta nelle more del rinvio, fosse prevedibile e, dunque, la decadenza imputabile alla parte).

    Art. 153 c.p.c. · Art. 257 c.p.c. · Art. 244 c.p.c. · Art. 245 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 163 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13912/2026

    13 maggio 2026

    Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la conseguenza che trattandosi di un termine la cui decorrenza, per espressa volontà del legislatore, dà luogo automaticamente alla decadenza dal potere di compiere l'atto, lo stesso ha natura perentoria, non potendo essere prorogato nemmeno sull'accordo delle parti, stante il principio di improrogabilità dei termini perentori.

    Art. 153 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 38 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13701/2026

    11 maggio 2026

    Ai fini del rispetto del termine di impugnazione, in caso di notifica al domicilio eletto, nel giudizio "a quo", presso il difensore, che abbia avuto esito negativo per essersi il procuratore trasferito, e di successiva notifica nel nuovo studio andata a buon fine, non si determina la conservazione degli effetti di quella precedente, neppure nell'ipotesi in cui non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, non sussistendo alcun onere del procuratore di provvedere a tale adempimento, ed essendo il domicilio reale del difensore agevolmente verificabile dal notificante con un minimo onere di diligenza anche mediante la consultazione dell'albo professionale.

    Art. 153 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 137 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 78 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12492/2026

    4 maggio 2026

    In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.

    Art. 153 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 127-ter c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 25 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 270/1991

    Questione infondata
    12 giugno 1991

    La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformità della cui ragionevolezza non può dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.

    Art. 690 c.p.c. · Art. 702 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 900/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    Nel processo civile, l'immutabilità dei termini perentori, sia legali che giudiziali, (oltre a rispondere a generali ed indiscutibili motivi di certezza) tende, in particolare a garantire una effettiva parità di diritti delle parti, contemperandone l'esercizio con le esigenze della difesa. Con le quali ultime manifestamente pertanto non contrasta l'inderogabilità del termine perentorio per la notifica del ricorso (e del decreto di comparizione) in tema di opposizione agli atti esecutivi. Mentre nelle peculiari ipotesi della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e ad intimazione di licenza o sfratto dopo la convalida (sub artt. 650 e 668 c.p.c.) la forza maggiore è bensì presa in considerazione, ma solo sotto il diverso profilo della sua rilevanza come causa impeditiva della conoscenza (che deve essere effettiva) dell'evento dal quale la legge fa decorrere il termine per l'esercizio delle rispettive attività difensive (Manifesta infondatezza della questione di legittimita'costituzionale degli artt. 153, 618, co. primo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.) - cfr. sentt. 139/1967; 106/1973; 34/1974.

    Art. 153 c.p.c. · Art. 618 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 35 parole aggiunte.

aggiunto: La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art153 · fonte del testo

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