Art. 391-ter c.p.c. — Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo

[1]Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.

[2]Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 391-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13854/2026

    12 maggio 2026

    Avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito.

    Art. 391-ter c.p.c. · Art. 395 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 83 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22106/2025

    31 luglio 2025

    La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione non può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., non essendo detta ipotesi richiamata né dall'art. 391-bis, né dall'art. 391-ter c.p.c., ed è, invece, sempre ammissibile per errore di fatto, ai sensi dell'391-bis c.p.c. e, per i provvedimenti che hanno deciso la causa nel merito, anche per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c.; le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale.

    Art. 391-ter c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 395 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 83 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10341/2025

    19 aprile 2025

    La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.

    Art. 391-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 336 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art391ter · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari