Codice di procedura civile

Art. 371 c.p.c. — Ricorso incidentale

[1]La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.

[2]La parte alla quale e' stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione. 171 173

[3]Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.

[4]Per resistere al ricorso incidentale puo' essere depositato un controricorso ((entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma)). 171 173 178

[5]Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non e' necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

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ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 371 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11574/2026

    28 aprile 2026

    L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

    Art. 371 c.p.c. · Art. 370 c.p.c. · Art. 326 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10896/2026

    23 aprile 2026

    In tema di ricorso per cassazione notificato a una parte nelle forme dell'impugnazione incidentale successiva al ricorso principale, la parte che intenda impugnare a sua volta i capi della sentenza a sé sfavorevoli deve proporre ricorso incidentale entro i termini di cui all'art. 370 c.p.c. e, nel caso di notifica ai sensi dell'art. 332 c.p.c., rispettando il termine breve di decadenza di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c., nella formulazione vigente, quale applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, in base al quale, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre devono essere proposte in via incidentale nel medesimo processo.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte cui era stato notificato il ricorso principale e che, dopo aver depositato tempestivo controricorso, aveva introdotto una successiva autonoma impugnazione, convertibile in ricorso incidentale, ma notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 371, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente).

    Art. 371 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 332 c.p.c. · Art. 370 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7759/2026

    31 marzo 2026

    Ai fini della distinzione tra ricorso principale e incidentale, l'ordine cronologico di proposizione di più ricorsi per cassazione si determina in base alla rispettiva data di notifica, mentre, in caso di notificazioni avvenute nella stessa data, rileva quella del deposito di ciascun ricorso.

    Art. 371 c.p.c. · Art. 330 c.p.c. · Art. 333 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 7670/2026

    30 marzo 2026

    A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, il ricorso incidentale - che la parte, ai sensi dell'art. 371 c.p.c., deve proporre con l'atto contenente il controricorso - dev'essere soltanto depositato e non anche notificato, con la conseguenza che l'adempimento rilevante per non incorrere nella decadenza è il deposito suddetto e non la sua notificazione, non più richiesta.

    Art. 371 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 1110/1988

    Questione inammissibile
    20 dicembre 1988

    Benché non possa negarsi che l'omessa previsione dell'interruzione del termine per proporre ricorso incidentale a favore degli eredi della parte deceduta dopo la notifica del ricorso principale comporti una diversità di trattamento per il ricorrente incidentale rispetto a quella riservata al ricorrente principale, la Corte costituzionale non può tuttavia sopperire alla riscontrata lacuna normativa con una sentenza manipolativa o additiva, occorrendo una nuova e specifica disciplina normativa che si inserisca nel sistema del codice di rito. (È pertanto inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 371, primo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte contro la quale il ricorso principale è diretto durante il termine per proporre ricorso incidentale, tale termine sia interrotto e che il nuovo decorra dal giorno in cui la notificazione del ricorso è rinnovata agli eredi). cfr. s. 139/1967, s. 41/1986.

    Art. 371 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 4 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Per resistere al ricorso incidentale puo' essere depositato un controricorso tolto: a norma dell'articolo precedente aggiunto: entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art371 · fonte del testo

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