Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 190 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10712/2026

    22 aprile 2026

    Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 della l.f., il rito, da coordinarsi con la precedente fase di natura contenziosa e a trattazione camerale, è caratterizzato da una struttura semplificata funzionale alle esigenze di snellezza e celerità, articolandosi in una fase di costituzione delle parti che si esaurisce in un'unica udienza a trattazione orale, nella quale ciascuna parte, secondo una sequenza semplificata, è ammessa a illustrare le proprie difese e a replicare a quelle avverse, senza che la dialettica processuale comporti la facoltà di depositare ulteriori memorie difensive né l'applicabilità degli artt. 189 e 190 c.p.c., restando assicurato il contraddittorio mediante l'interlocuzione orale; ne consegue che non è dovuta la concessione di termini per il deposito di memorie, potendo il giudice, nell'ambito della flessibilità del modello camerale e secondo un temperato principio inquisitorio, acquisire d'ufficio eventuali informazioni per integrare il quadro istruttorio e modulare la scansione procedimentale.

    Art. 190 c.p.c. · Art. 189 c.p.c. · Art. 24 cost.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34651/2025

    29 dicembre 2025

    La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).

    Art. 190 c.p.c. · Art. 352 c.p.c. · Art. 189 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21279/2025

    25 luglio 2025

    Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.

    Art. 190 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c. · Art. 352 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17032/2025

    25 giugno 2025

    Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.

    Art. 190 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 183 c.p.c. · Art. 275 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 28 febbraio 2023. 56 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

tolto: Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art190 · fonte del testo

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