Art. 384-bis c.p.p. — Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi e' colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamento. (( Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter. 2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo))

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 384-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 3892/2025

    30 gennaio 2025

    La Sesta Sezione penale ha affermato che: - sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento reiettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall’abitazione familiare, emesso ai sensi dell’art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 11, comma 1, legge 24 novembre 2023, n. 168, anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, stante la vigenza della regula iuris, evincibile dal disposto dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., interpretato alla luce del parametro costituzionale fissato dall’art. 111 Cost., che vuole vi sia una necessaria verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti che incidono, limitandola, sulla libertà personale; - in sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dall’abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, in esito al contraddittorio delle parti e sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’udienza, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che mettano a rischio, grave e attuale, la vita o l’integrità fisica della persona offesa.

    Art. 384-bis c.p.p. · Art. 568 c.p.p. · Art. 111 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

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Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 2013 al 9 dicembre 2023. 1 parola tolta, 266 parole aggiunte.

… 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. tolto: 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e … Della dichiarazione orale di querela si da' atto nel verbale delle operazioni di allontanamentoaggiunto: . Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrita' fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza e' stato eseguito. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter. 2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art384bis · fonte del testo

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