Codice di procedura civile

Art. 51 c.p.c. — Astensione del giudice

[1]Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

  • 1)se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
  • 2)se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
  • 3)se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
  • 4)se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
  • 5)se e' tutore, curatore ((, amministratore di sostegno)), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.

[2]In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore. 8792

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 luglio 1997, n. 276

87

La L. 22 luglio 1997, n. 276 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che "Il giudice onorario aggregato ha l'obbligo di astenersi, e puo' in difetto essere ricusato a norma dell'articolo 52 del Codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del medesimo codice, quando sia stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, o parente o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. L'astensione ha effetto dal momento della comunicazione al Presidente del tribunale e non e' richiesta l'autorizzazione prevista dall'articolo 51, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori".

92

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998 n. 399 nel modificare l'art. 6 della L. 22 luglio 1997, n. 276 ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 11) che "Il giudice onorario aggregato ha altresi' l'obbligo di astenersi, e puo' essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualita' di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori ovvero abbia svolto attivita' professionale, nella qualita' di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori." - (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati gia' nominati.".

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 51 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3032/2026

    11 febbraio 2026

    La pronuncia del giudizio di revocazione ad opera di magistrati che hanno fatto parte del collegio, che si è espresso sulla decisione oggetto di revocazione, non costituisce causa di nullità della sentenza, poiché, salvo il caso del dolo del giudice di cui all'art. 395, n. 6, c.p.c., non sussiste alcuna incompatibilità, secondo l'ordinamento processuale vigente, a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 395 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2200/2026

    2 febbraio 2026

    In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14 ter e ss. della l. n. 3 del 2012, il provvedimento reso dal tribunale in sede di reclamo sulla nomina o sostituzione del liquidatore non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., poiché non ha natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo, ma è funzionale alla tutela dell'interesse pubblicistico al più corretto svolgimento della procedura concorsuale.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 14-ter Disposizioni in materia di usura e di estorsione · Art. 28 fallimento

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 260/2026

    5 gennaio 2026

    Integra l'illecito disciplinare ex art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. n.109 del 2006, consistente nella "consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge", la condotta del magistrato che, in sede fallimentare, provveda alla nomina di professionisti (nella specie quali curatori fallimentari e commissari giudiziali) congiunti o soggetti ad esso legati da rapporti di amicizia o abituale frequentazione, anche qualora i fatti oggetto di incolpazione siano avvenuti in data antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 54 del 2018, atteso che i limiti dallo stesso introdotti - implicando un generalizzato divieto di nomina di professionisti o ausiliari legati da siffatti rapporti con qualunque magistrato dell'intero ufficio giudiziario - operano su un piano diverso da quello degli obblighi di astensione previsti dall'art. 51 c.p.c., rimasti immutati, in relazione a nomine direttamente operate dal singolo magistrato.

    Art. 51 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 29907/2025

    12 novembre 2025

    L'obbligo di astensione sancito dall'art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c. si impone solo al giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado, posto che la norma è volta ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima res iudicanda in un unico processo; ne consegue che l'obbligo non può essere inteso nel senso di operare in un nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 52 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 48/2014

    Questione inammissibile
    13 marzo 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. La prospettazione della questione è contraddittoria, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la dichiarazione di astensione, quale risulterebbe possibile in esito all'intervento additivo invocato, sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso. Inoltre, risultano generiche le censure con le quali è dedotta la violazione degli artt. 3 e 54, secondo comma, Cost. Infine, il quesito è rivolto a sollecitare un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, in un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, riservato all'ampia discrezionalità del legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Per la manifesta inammissibilità di identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 128/2013.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 54 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 128/2013

    Questione inammissibile
    5 giugno 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo" ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991, cioè basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio. A suo avviso, quanto previsto dell'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace è corrisposta un'indennità [...] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» - farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere, nel minor tempo possibile, il maggior numero di cause, circostanza che ne pregiudicherebbe l'imparzialità. La questione risulta: 1) priva di rilevanza perché il remittente l'ha sollevata senza aver preventivamente formulato al capo dell'ufficio richiesta di autorizzazione all'astensione (che, se accolta, gli avrebbe consentito di essere spogliato del processo, così ottenendo il medesimo risultato cui è finalizzato l'incidente di costituzionalità); 2) prospettata in modo contraddittorio, in quanto, in base alle stesse argomentazioni del rimettente, anche la richiesta di autorizzazione all'astensione sarebbe contrastata dall'interesse economico del giudicante a non astenersi per non perdere il compenso; 3) supportata da argomentazioni generiche, sia per la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. (che si limita a dire che è espressivo del canone di «ragionevolezza), sia per il prospettato contrasto con l'art. 54, secondo comma, Cost., di cui si limita a richiamare l'incipit «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»; 4) diretta a chiedere a questa Corte un intervento non costituzionalmente obbligato, oltre che largamente creativo, come tale riservato al legislatore, perché riguardante un ambito, quale quello della disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, caratterizzato dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute. - Sull'ampia discrezionalità - col solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute - da riconoscere al legislatore nella disciplina del processo e della conformazione degli istituti processuali, ordinanza n. 240/2012.

    Art. 51 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 54 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 86/2013

    Questione infondata
    14 maggio 2013

    1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, e dell'articolo 36, comma 3, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 11…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1998 al 19 marzo 2004. 3 parole aggiunte.

5) se e' tutore, curatore, aggiunto: amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art51 · fonte del testo

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