Segue nell'art. 404 la disciplina della cosidetta «piccola adozione». In ordine a questo istituto non è sembrata esatta la denominazione «vincolo parentale», proposta dalla Commissione, perchè tale non può qualificarsi un vincolo che intercorre fra il minore affidato e la persona dell'affidatario, che non porta alla costituzione di uno stato familiare e non attribuisce diritti successori. È stato escluso il termine «piccola adozione», perchè tale locuzione avrebbe l'inconveniente di avvicinare concettualmente il nuovo istituto a quello dell'adozione, dal quale invece nettamente si differenzia. È vero che i due istituti hanno in comune il fatto materiale dell'assunzione di un estraneo nell'ambito di una famiglia, ma tale assunzione ha luogo con finalità, modalità ed effetti diversissimi. Mentre precipua finalità dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia, inserendo in essa e nella posizione di figlio, una persona estranea, il nuovo istituto ha per Scopo precipuo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai genitori l'assistenza di cui hanno bisogno e quindi ha finalità essenzialmente benefica e assistenziale. Pertanto, mentre l'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia che si costituisce con l'atto di adozione, l'istituto dell'affiliazione è regolato in funzione dell'interesse pubblico dell'assistenza ai minori e si ricollega all'istituto della tutela. Dalla diversa finalità dei due istituti discendono conseguenze rilevanti: cosi, non si richiede, che l'affiliante sia privo di figli, mentre per la adozione ciò è condizione essenziale; non si sono posti i limiti e le condizioni di età che si esigono per l'adozione; l'affiliazione per la sua stessa natura, a differenza di quel che avviene per l'adozione, può trovare applicazione solo nei confronti dei minorenni; l'adozione fa sorgere un vincolo duraturo e diritti successori a favore dell'adottato, il che non fa l'affiliazione. Pertanto il termine a affiliazione sembra il più idoneo a caratterizzare il nuovo istituto. Vero è che questo termine indicava nel diritto intermedio un istituto che aveva la funzione di creare un successore alla persona dell'affiliante, mentre il termine «affiliazione» usato per indicare l'attuale istituto, che non crea diritti successori, anzi si estingue con la morte dell'affiliante, verrebbe ad avere un significato del tutto diverso dal significato storico ad esso inerente. Ma ciò non deve destare preoccupazioni, per il fatto che l'antico istituto dell'affiliazione, che fiori fino al tredicesimo secolo in Italia, è ormai estraneo alla coscienza giuridica contemporanea, ed è perciò da escludere la possibilità di equivoci sul significato del termine. Viceversa questo termine, rispetto ad altri che sono stati proposti, offre l'indiscutibile vantaggio di esprimere dal punto vista lessicologico, il concetto che la persona, a cui viene affidato il minore, attribuisce a questo una posizione quasi analoga a quella di figlio e ha il dovere morale di trattarlo ed educarlo come tale. Questo sentimento è così profondamente radicato nella coscienza della nostra popolazione, che i minori affidati dai brefotrofi ai privati, sono da questi considerati quasi come figli propri. Tale vivo sentimento è opportuno rispecchiare in termine appropriato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 198