Codice civile

Art. 404 c.c. — Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

7 pronunce che riguardano l’art. 404 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

    Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 413 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 409 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 279/2026

    6 gennaio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale - quando il beneficiario si trova in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna - va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, poiché non trova applicazione il criterio legale della residenza (quale luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, che coincide, salva prova contraria, con la dimora abituale), che, implicando il carattere volontario dello stabilimento, è escluso per definizione, non potendo l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, fissare liberamente la propria dimora.

    Art. 404 c.c. · Art. 43 c.c. · Art. 44 c.c. · Art. 45 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 33823/2025

    23 dicembre 2025

    Il beneficiario di amministrazione di sostegno ha diritto di nominare un difensore di fiducia al fine di richiederne la revoca, senza necessità di autorizzazione del Giudice Tutelare.

    Art. 404 c.c. · Art. 411 c.c. · Art. 412 c.c. · Art. 413 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Segue nell'art. 404 la disciplina della cosidetta «piccola adozione». In ordine a questo istituto non è sembrata esatta la denominazione «vincolo parentale», proposta dalla Commissione, perchè tale non può qualificarsi un vincolo che intercorre fra il minore affidato e la persona dell'affidatario, che non porta alla costituzione di uno stato familiare e non attribuisce diritti successori. È stato escluso il termine «piccola adozione», perchè tale locuzione avrebbe l'inconveniente di avvicinare concettualmente il nuovo istituto a quello dell'adozione, dal quale invece nettamente si differenzia. È vero che i due istituti hanno in comune il fatto materiale dell'assunzione di un estraneo nell'ambito di una famiglia, ma tale assunzione ha luogo con finalità, modalità ed effetti diversissimi. Mentre precipua finalità dell'adozione è quella di assicurare la continuità della famiglia, inserendo in essa e nella posizione di figlio, una persona estranea, il nuovo istituto ha per Scopo precipuo di dare ai fanciulli privi o abbandonati dai genitori l'assistenza di cui hanno bisogno e quindi ha finalità essenzialmente benefica e assistenziale. Pertanto, mentre l'istituto dell'adozione è disciplinato dalla legge in funzione soprattutto dell'interesse della famiglia che si costituisce con l'atto di adozione, l'istituto dell'affiliazione è regolato in funzione dell'interesse pubblico dell'assistenza ai minori e si ricollega all'istituto della tutela. Dalla diversa finalità dei due istituti discendono conseguenze rilevanti: cosi, non si richiede, che l'affiliante sia privo di figli, mentre per la adozione ciò è condizione essenziale; non si sono posti i limiti e le condizioni di età che si esigono per l'adozione; l'affiliazione per la sua stessa natura, a differenza di quel che avviene per l'adozione, può trovare applicazione solo nei confronti dei minorenni; l'adozione fa sorgere un vincolo duraturo e diritti successori a favore dell'adottato, il che non fa l'affiliazione. Pertanto il termine a affiliazione sembra il più idoneo a caratterizzare il nuovo istituto. Vero è che questo termine indicava nel diritto intermedio un istituto che aveva la funzione di creare un successore alla persona dell'affiliante, mentre il termine «affiliazione» usato per indicare l'attuale istituto, che non crea diritti successori, anzi si estingue con la morte dell'affiliante, verrebbe ad avere un significato del tutto diverso dal significato storico ad esso inerente. Ma ciò non deve destare preoccupazioni, per il fatto che l'antico istituto dell'affiliazione, che fiori fino al tredicesimo secolo in Italia, è ormai estraneo alla coscienza giuridica contemporanea, ed è perciò da escludere la possibilità di equivoci sul significato del termine. Viceversa questo termine, rispetto ad altri che sono stati proposti, offre l'indiscutibile vantaggio di esprimere dal punto vista lessicologico, il concetto che la persona, a cui viene affidato il minore, attribuisce a questo una posizione quasi analoga a quella di figlio e ha il dovere morale di trattarlo ed educarlo come tale. Questo sentimento è così profondamente radicato nella coscienza della nostra popolazione, che i minori affidati dai brefotrofi ai privati, sono da questi considerati quasi come figli propri. Tale vivo sentimento è opportuno rispecchiare in termine appropriato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 198

  • L'art. 404 contempla la possibilità dell'affidamento a privati di minorenni ricoverati in istituti di assistenza e la facoltà della persona, a cui il minore è stato affidato, di chiedere al giudice tutelare, dopo tre anni dall'affidamento, di affiliarsi il minore. La medesima facoltà è concessa a chi abbia provveduto all'allevamento del minore senza che gli sia stato affidato da un istituto, sempre che siano decorsi tre anni dall'inizio dell'allevamento. Ad evitare poi il pericolo che minori di razza ariana possano essere affiliati da persone di razza diversa, si dispone che coloro che non appartengono alla razza ariana possono chiedere l'affiliazione solo di minori che non siano di razza ariana.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 199

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 51 parole aggiunte.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art404 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari