Art. 2112 c.c. — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

[1]In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

[2]Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

[3]Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

[4]Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

[5]Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

[6]Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' ((di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.)) 129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18

129

con decorrenza dal 1 luglio 2001

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2001".

Testo vigente dal 26 ottobre 2004

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 2112 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12788/2026

    5 maggio 2026

    In tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, gli psicologi transitati, in attuazione dell'art. 28, comma 1, l.r. Calabria n. 9 del 2007, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie, vanno inquadrati come dirigenti sanitari non medici ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa comparto sanità del 5 dicembre 1996, e dei contratti collettivi successivi, applicati dall'ente di destinazione, non essendo a tal fine necessaria la previa istituzione di un posto dirigenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato l'attribuzione della qualifica dirigenziale chiesta da uno psicologo transitato dalla Regione ad un'Azienda sanitaria provinciale (ASP), e spettante in base al pertinente contratto collettivo applicato dalla medesima Azienda, in ragione dell'erroneo rilievo della mancata previsione nella sua pianta organica di un posto dirigenziale vacante).

    Art. 2112 c.c. · Art. 2103 c.c. · Art. 31 TU pubblico impiego · Art. 52 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 188 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12415/2026

    3 maggio 2026

    In tema di appalti pubblici, la garanzia prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, si caratterizza per la configurazione di un meccanismo di attivazione dell'amministrazione appaltante, anche in corso di esecuzione del contratto, per l'operatività del quale è sufficiente la denuncia, senza necessità di particolari formalità, dell'inadempimento da parte del lavoratore, che determina l'insorgere dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di procedere ai dovuti accertamenti e all'eventuale pagamento diretto all'esito del contraddittorio con l'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia ritenendo inidonea la comunicazione del lavoratore priva di quantificazione del credito e di richiesta di pagamento diretto, nonché per circostanze sopravvenute quali la cessazione del rapporto e l'assenza di debiti residui dell'ente verso l'appaltatore).

    Art. 2112 c.c. · Art. 30 ((Codice dei contratti pubblici)) · Art. 1676 c.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 187 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 5912/2026

    16 marzo 2026
    • Regioni

    Puglia n. 3 del 2010 (applicabile ratione temporis) - Inquadramento - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie. In tema di passaggio all'ARIF (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) di personale addetto agli impianti irrigui, la l.r. Puglia n. 3 del 2010, nella versione ratione temporis applicabile, distingue tra la posizione degli operai già alle dipendenze della Regione, a tempo determinato o indeterminato, e quella degli operai inquadrati nei ruoli regionali, dalla quale discende che, dopo il suddetto passaggio, ai primi si applica il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, mentre ai secondi, salvo che abbiano esercitato l'opzione, trovano applicazione lo statuto giuridico e la disciplina contrattuale propri dei dipendenti delle regioni e degli enti locali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, sovrapponendo la qualità di dipendente a tempo indeterminato a quella di dipendente di ruolo, aveva erroneamente riconosciuto al lavoratore assunto a tempo indeterminato dalla Regione Puglia, ma non inserito nei ruoli della stessa, il trattamento economico e giuridico di cui al CCNL operai agricoli e floro-vivaisti, già applicato ai dipendenti regionali a tempo indeterminato ma non più contemplato dalla legge regionale per il personale non di ruolo transitato all'ARIF, da inquadrare, nelle more della procedura selettiva, secondo la relativa tabella di equiparazione, nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria).

    Art. 2112 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 293 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4665/2026

    2 marzo 2026

    In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la messa in mora e la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, previa detrazione dell'aliunde perceptum, non trovando, invece, applicazione il principio della compensatio lucri cum damno al periodo successivo alla sentenza suddetta, stante la natura retributiva e non risarcitoria delle somme spettanti ai lavoratori in caso di inottemperanza al comando giudiziale di ripristino del rapporto lavorativo da parte del datore cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto detraibile, dal risarcimento dovuto dal datore cedente per il periodo dalla messa in mora fino alla sentenza dichiarativa dell'illegittimità della cessione, le somme versate al lavoratore, a titolo di incentivo all'esodo, dal cessionario, in virtù di un accordo conciliativo conseguente al licenziamento da parte di quest'ultimo).

    Art. 2112 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 12 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 286 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli effetti del trasferimento dell'azienda sui rapporti di lavoro vengono regolati dall'art. 2112, con notevoli sviluppi e perfezionamenti della disciplina finora dettata dalla legge sull'impiego privato e dai contratti collettivi. Il principio della continuazione dei rapporti col nuovo titolare dell'azienda, quando la disdetta non sia stata data in tempo utile dall'alienante, trovasi riaffermato nel primo comma, mentre nel secondo la questione della solidarietà dell'acquirente per tutti i debiti dell'alienante inerenti al rapporto di lavoro, è stata risoluta in senso positivo, sotto date condizioni atte a tutelare la posizione dell'acquirente rispetto ai debiti che egli non ha conosciuto e che non avrebbe potuto rilevare dall'esame dei libri dell'azienda o del libretto di lavoro. Nel terzo comma dell'art. 2112 si è tenuto conto della gravità dell'onere che impone all'alienante la persistenza della sua responsabilità per i debiti contratti durante la sua gestione, specie nell'ipotesi che il rapporto di lavoro continui con l'acquirente e che perciò solo in un tempo futuro e imprevedibile si potrà determinare la quota proporzionale dell'indennità di anzianità, dovuta dallo stesso alienante. Per questa ragione, ed anche per eliminare un ostacolo che potrebbe in certi casi rendere difficili i trasferimenti di azienda, si è ritenuto opportuno ammettere la possibilità della liberazione dell'alienante, quando, a tutela degli interessi delle parti, e in ispecie del prestatore di lavoro, intervengano nell'atto le competenti associazioni professionali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 854

Che cosa è cambiato dal 26 ottobre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.

… di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'articolo tolto: 1676 aggiunto: 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2112 · fonte del testo

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