Art. 173 fallimento — Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. ((La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.)) All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.50

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 19 dicembre 2012

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 173 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 545/2026

    9 gennaio 2026

    Il decreto con cui il tribunale revoca l'apertura del procedimento per l'omologazione del concordato semplificato non é soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 44, comma 2 CCII, e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in mancanza del necessario requisito della decisorietà.

    Art. 173 fallimento · Art. 111 cost. · Art. 25-sexies c.c.i.i.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31958/2025

    9 dicembre 2025

    In tema di condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, l'attestazione di veridicità dei dati aziendali - che costituisce il perno sul quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, in quanto contribuisce a fornire le indicazioni necessarie circa la tenuta e sostenibilità della proposta concordataria - deve essere integrata prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall'organo commissariale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale di rigetto del reclamo avverso la decisione del tribunale che aveva revocato l'ammissione al concordato preventivo, perché l'emersione di alcuni crediti litigiosi incidenti sul passivo dell'impresa non era stata oggetto di ostensione da parte della società debitrice in sede di illustrazione e di deposito di memoria integrativa prima dell'ammissione al concordato, ma era frutto di attività di scoperta da parte dell'organo commissariale).

    Art. 173 fallimento · Art. 162 fallimento

    Rassegna di dicembre 2025, p. 22 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 19 dicembre 2012. 20 parole aggiunte.

… per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. aggiunto: La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art173 · fonte del testo

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