Art. 210 c.p.c. — Ordine di esibizione alla parte o al terzo

[1]Negli stessi limiti entro i quali puo' essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, puo' ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

[2]Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione.

[3]Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

[4]Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo comportamento desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. 171 173

[5]Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

LavoroVersione 0.4

Ricorso al giudice del lavoro

Ricorso ex artt. 409 e 414 c.p.c. con più domande nello stesso atto — licenziamento e reintegrazione, inquadramento, differenze retributive, straordinario, TFR, contributi — fatto a paragrafi titolati, istanze istruttorie a blocchi e conclusioni per gruppi.

LavoroVersione 0.1

Ricorso per l’impugnazione del licenziamento

Ricorso del lavoratore ex artt. 414 e 441-bis c.p.c.: regime secondo la data di assunzione e le dimensioni del datore, licenziamento disciplinare, per motivo oggettivo, senza motivi, orale o nullo, impugnazione stragiudiziale dell’art. 6 della l. 604/1966, tutele graduate come le prevedono l’art. 18 dello Statuto, l’art. 8 della l. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 210 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10728/2026

    22 aprile 2026

    In tema di contratti bancari di conto corrente, il diritto del correntista ad ottenere dalla banca la consegna del contratto, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, decorrente dalla data di stipulazione del contratto.

    Art. 210 c.p.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2946 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 98 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19760/2025

    17 luglio 2025

    In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni).

    Art. 210 c.p.c. · Art. 421 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 118 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 133 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19763/2025

    17 luglio 2025

    In tema di poteri istruttori del giudice, pur essendo discrezionale il potere di desumere argomenti di prova dall'inosservanza dell'ordine ex art. 210 c.p.c., tuttavia tale discrezionalità deve essere correlata alla natura dell'argomento, il che implica che il rifiuto di esibizione di documenti può essere anche valutato come ammissione del fatto costitutivo affermato dalla controparte, ma è necessario che vi siano elementi di prova concorrente. (Nella specie, in un giudizio azionato per il riconoscimento di provvigioni, la S.C ha cassato la sentenza che, pur reputando implausibile la giustificazione addotta per la mancata produzione delle documentazione contabile, ha affermato che tale carenza si ripercuoteva in danno dello stesso appellante che non si era curato di predisporre e conservare la documentazione dalla quale poter desumere la sussistenza di tutte le somme pretese - così da poter consentire la corretta ricostruzione del rapporto - limitando le conseguenze della mancata ottemperanza all'ordine alla sola regolamentazione delle spese di lite).

    Art. 210 c.p.c. · Art. 116 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 137 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art210 · fonte del testo

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