Codice civile

Art. 337-ter c.c.

[1]Provvedimenti riguardo ai figli

[2]Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

[3]Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). 321322

[4]La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento.

[5]Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:

  • 1)le attuali esigenze del figlio.
  • 2)il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  • 3)i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  • 4)le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • 5)la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[6]L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

[7]Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

321

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

322

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo vigente dal 28 febbraio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

11 pronunce che riguardano l’art. 337-ter c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11635/2026

    28 aprile 2026

    In tema di assegno divorzile, il genitore collocatario può essere onerato del mantenimento ordinario per i figli minori in via esclusiva o permanente anche mediante la corresponsione di un assegno perequativo a favore del genitore non collocatario per i tempi di permanenza della prole presso quest'ultimo, nel caso in cui, ancorchè non ricorra una condizione di non autosufficienza economico-reddituale non dovuta ad inerzia colpevole, sia ravvisabile l'interesse della prole a conservare rapporti costanti con il genitore non collocatario meno abbiente in un ambiente adeguato ed idoneo a garantire la condizione di vita goduta presso il genitore collocatario e quindi senza indurre una situazione di palese disagio od una difficoltà rilevante nell'esercizio del diritto della prole alla genitorialità, in misura che sia proporzionata al caso concreto ed ai reali bisogni della prole.

    Art. 337-ter c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4110/2026

    24 febbraio 2026

    In tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, il giudice non può adottare letture assolutizzanti, tali da consentire alla salvaguardia di un singolo diritto individuale di andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico; pertanto, così come dalle disposizioni in tema di bigenitorialità non può trarsi una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, neppure può consentirsi un esercizio incondizionato di quest'ultimo diritto, che deve, anzi, trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

    Art. 337-ter c.c. · Art. 316 c.c. · Art. 155 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 34143/2025

    26 dicembre 2025

    Nei procedimenti di separazione e divorzio instaurati anteriormente al 28 febbraio 2023, nel rito vigente ante d.lgs. n. 149 del 2022, il provvedimento provvisorio e urgente adottato nell'interesse dei figli ex art. 337-ter c.p.c., a modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c., anche se concernente l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale, è revocabile o modificabile soltanto dal giudice che lo ha pronunciato e non è, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione, neppure avverso l'ordinanza della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il reclamo.

    Art. 337-ter c.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25974/2025

    23 settembre 2025

    In tema di sottrazione internazionale di minori, attesa la regola generale prevista dall'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, che impone il ritorno immediato nello Stato di residenza del minore illecitamente sottratto, la valutazione della sussistenza di una condizione ostativa al predetto rientro va effettuata in maniera rigorosa, non essendo tale condizione ostativa integrata dal semplice disagio psicologico derivante dal distacco del minore dal genitore autore della sottrazione abusiva, a meno che che tale disagio non raggiunga la soglia di un'effettiva, e non meramente transeunte, sofferenza, fonte di pericolo psichico o di effettiva intollerabilità.

    Art. 337-ter c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/2016

    Questione infondata
    20 ottobre 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337- ter cod. civ. censurato - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - nella parte in cui non consente la valutazione da parte del giudice della sussistenza in concreto di un interesse del minore a conservare rapporti significativi con l' ex partner del genitore biologico. Il rimettente trascura di considerare che l'interruzione ingiustificata, da parte di uno o di entrambi i genitori, in contrasto con l'interesse del minore, di un rapporto significativo, da quest'ultimo instaurato e intrattenuto con soggetti che non siano parenti, è riconducibile alla ipotesi di condotta del genitore "comunque pregiudizievole al figlio", in relazione alla quale l'art. 333 cod. civ. già consente al giudice di adottare "i provvedimenti convenienti" nel caso concreto. E ciò su ricorso del pubblico ministero (a tanto legittimato dall'art. 336 cod. civ.), anche su sollecitazione dell'adulto non parente coinvolto nel rapporto in questione. Non sussiste, pertanto, il vuoto di tutela dell'interesse del minore presupposto dal rimettente.

    Art. 337-ter c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023. 18 parole tolte, 19 parole aggiunte.

… e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. tolto: A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art337ter · fonte del testo

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