Art. 405 c.c. — Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità

[1]Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

[2]Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.

[3]Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

[4]Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.

[5]Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  • 1)delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
  • 2)della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;
  • 3)dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • 4)degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
  • 5)dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
  • 6)della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

[6]Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

[7]Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

[8]Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 405 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.

    Art. 405 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 413 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare può, ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c., escludere la capacità del beneficiario di disporre per testamento, ove le sue condizioni psico- fisiche non gli consentano di esprimere una libera e consapevole volontà, motivando compiutamente sia in riferimento a tali condizioni psico-fisiche e all'interesse del soggetto protetto, sia in relazione all'esigenza di tutelare la libertà di manifestazione e l'assenza di condizionamenti della sua volontà testamentaria, ma non può stabilire che il beneficiario possa disporre solo con l'assistenza dell'amministratore. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per la violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Art. 405 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 407 c.c. · Art. 409 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 45 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25890/2025

    22 settembre 2025

    In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge (in linea con le indicazioni contenute nell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità) deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata, sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza delle stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi, come ad esempio la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che aveva ritenuto fondata la nomina di un amministratore di sostegno, valorizzando tratti comportamentali "evitanti" assunti dalla beneficiaria, rispetto agli incontri con i Servizi sociali ed alle visite disposte dal C.T.U., nonché le difficoltà di gestione di un complesso immobiliare che non potevano di per sé, tenuto conto delle capacità professionali dimostrate come artista ed insegnante, dimostrare la sussistenza di uno stato di menomazione tale da limitare la capacità gestoria dell'interessata).

    Art. 405 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 78 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 22 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 440/2005

    Questione infondata
    9 dicembre 2005

    riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 404, 405, numeri 3 e 4, e 409 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 de…

    Art. 404 c.c. · Art. 405 c.c. · Art. 409 c.c. · Art. 388 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 51/1972

    Questione infondata
    15 marzo 1972

    Non lede il principio di eguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi è separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge richiedente.

    Art. 405 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 405 richiede l'assenso del coniuge, se il richiedente è coniugato. La norma è giustificata dall'opportunità di evitare turbamenti dell'armonia e della pace domestica, immettendo nella famiglia un minorenne estranea. Tuttavia è stato introdotto un temperamento per il caso in cui il coniuge si trovi nella impossibilità di manifestare la sua volontà ovvero, essendo legalmente separato, rifiuti l'assenso, poichè in queste due ipotesi si è conferita al giudice tutelare la facoltà di ammettere per gravi motivi la affiliazione anche in mancanza dell'assenso, prescrivendosi, per ovvia cautela, che il tribunale, Allorchè sia chiamato ad omologare il provvedimento ammissivo dell'affiliazione senza il prescritto assenso, deve, prima di provvedere, sentire il coniuge, salvo che ciò non sia possibile, nel qual caso potrà sentire i prossimi parenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 200

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1983 al 19 marzo 2004. 9 parole tolte, 369 parole aggiunte in 14 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L.4 MAGGIO 1983, N. 184aggiunto: Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

aggiunto: Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.

aggiunto: Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

aggiunto: Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.

aggiunto: Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

aggiunto: 1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;

aggiunto: 2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;

aggiunto: 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

aggiunto: 4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;

aggiunto: 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';

aggiunto: 6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

aggiunto: Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

aggiunto: Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

aggiunto: Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art405 · fonte del testo

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