Art. 328 c.p.c. — Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

[1]Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso e' interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e' rinnovata.

[2]Tale rinnovazione puo' essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

[3]Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente e' prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento. 44

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

44

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".

Testo vigente dal 13 marzo 1986

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 328 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7236/2026

    25 marzo 2026

    Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)

    Art. 328 c.p.c. · Art. 334 c.p.c. · Art. 371 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 70 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3865/2026

    20 febbraio 2026

    La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).

    Art. 328 c.p.c. · Art. 153 c.p.c. · Art. 164 c.p.c. · Art. 291 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 100 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34083/2025

    24 dicembre 2025

    Gli eventi contemplati dagli artt. 299 e 300 c.p.c., se si verificano dopo la pubblicazione della sentenza, non determinano l'interruzione del processo (il quale, in tale fase, versa in uno stato di quiescenza) ma incidono esclusivamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell'atto di impugnazione, nonché sul decorso dei termini per impugnare.

    Art. 328 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 129 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19687/2025

    16 luglio 2025

    In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.

    Art. 328 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 300 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 130 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 41/1986

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1986

    Posto che l'esercizio del ministero del difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di persona, è da ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 328 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione dei termini previsti dal'art. 325 per la proposizione delle varie impugnazioni, oltre agli eventi che colpiscono la parte o il suo legale rappresentante, anche la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenuta nel corso dei termini stessi.

    Art. 328 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 198/2013

    Questione inammissibile
    17 luglio 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del cod. civ. e 328 cod. proc. civi., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. Da un lato, il rimettente non ha adempiuto al dovere di sperimentare la possibilità di dare alle norme impugnate un significato tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali, in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione. Dall'altro, il petitum non si configura come soluzione costituzionalmente imposta e appare diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione.

    Art. 2495 c.c. · Art. 328 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 222/1995

    Questione inammissibile
    1 giugno 1995

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'adozione di pronunzie additive, come quella nella specie auspicata dal giudice 'a quò, è consentita nei soli limiti in cui la 'reductio ad legitimitatem' della norma impugnata sia costituzionalmente obbligata e non implichi una scelta tra più soluzioni possibili, come tale riservata alla discrezionalità del legislatore. - Sul punto, da ultimo, v. S. nn. 129, 286, 438/1993, 5, 114, 265, 373/1994; O. n. 73/1995. red.: G. Leo

    Art. 328 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 327 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 13 marzo 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-3 marzo 1986, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 12/3/1986, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art328 · fonte del testo

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