Codice di procedura civile

Art. 352 c.p.c. — Decisione

[1]Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, ((il giudice)), quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti, salvo che queste non vi rinuncino, i seguenti termini perentori: 178

  • 1)un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
  • 2)un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
  • 3)un termine non superiore a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica.

[2]All'udienza la causa e' trattenuta in decisione. Davanti alla corte di appello, l'istruttore riserva la decisione al collegio. La sentenza e' depositata entro sessanta giorni. 171 173

Gli interventi su questo articolo(8)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

L. 12 novembre 2011, n. 183

134

La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che la presente modifica si applica decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 352 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1217/2026

    20 gennaio 2026

    La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che ha definito il giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno senza attendere la scadenza del termine assegnato per le note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, che in precedenza era stata fissata con modalità cartolare).

    Art. 352 c.p.c. · Art. 127-bis c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 159 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34651/2025

    29 dicembre 2025

    La mancata assegnazione alle parti, nonostante le stesse non vi abbiano rinunciato, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche non determina la nullità della sentenza allorquando tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini previsti dalla suddetta disposizione, dovendosi in tal modo ritenere il vizio sanato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del contraddittorio, atteso che, a fronte della mancata concessione, da parte della Corte d'appello, del termine per le note di replica, la parte avrebbe potuto in ogni caso autonomamente provvedere al relativo deposito, essendo stata adottata la decisione in data successiva alla decorrenza del termine all'uopo previsto dall'art. 190 c.p.c.).

    Art. 352 c.p.c. · Art. 190 c.p.c. · Art. 189 c.p.c. · Art. 101 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29782/2025

    11 novembre 2025

    In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).

    Art. 352 c.p.c. · Art. 339 c.p.c. · Art. 342 c.p.c. · Art. 329 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21279/2025

    25 luglio 2025

    Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.

    Art. 352 c.p.c. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c. · Art. 190 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 333/2002

    Questione inammissibile
    9 luglio 2002

    Manifesta inammissibilità - per mancata valutazione, da parte del rimettente, di ogni ragionevole interpretazione della norma denunciata in senso conforme al sistema processuale complessivamente considerato e ai valori costituzionali - della questione di legittimità dell'art. 352, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede, o perlomeno non consente, la fissazione di una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, anche nell'ipotesi in cui solo in tale udienza si sia costituita, difendendosi, la parte appellata.

    Art. 352 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2023 al 26 novembre 2024. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

Esaurita l'attivita' prevista negli articoli 350 e 351, tolto: l'istruttore aggiunto: il giudice, quando non ritiene di procedere ai sensi dell'articolo 350-bis, fissa davanti a se' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art352 · fonte del testo

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