Codice di procedura civile

Art. 354 c.p.c. — Rimessione al primo giudice

[1]Il giudice d'appello, se dichiara la nullita' della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullita' della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.

[2]Nei casi di rimessione al primo giudice, le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso per cassazione, il termine e' interrotto.

[3]Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullita' di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attivita' che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 354 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13302/2026

    8 maggio 2026

    Nella controversia con pluralità di litisconsorti necessari, la nullità della notifica della citazione nei confronti di uno dei litisconsorti, che non si sia costituito, comporta un vizio dell'integrità del contraddittorio che può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e che, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, comma 2, c.p.c.

    Art. 354 c.p.c. · Art. 102 c.p.c. · Art. 157 c.p.c. · Art. 160 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10707/2026

    22 aprile 2026

    Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

    Art. 354 c.p.c. · Art. 383 c.p.c. · Art. 392 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10211/2026

    19 aprile 2026

    In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa al giudice di primo grado è prevista dall'art. 59, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo in ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali il giudice di secondo grado, qualora accolga l'appello, è tenuto a decidere la causa nel merito, in quanto mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, senza che in contrario rilevi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della CTR che, accogliendo l'impugnazione relativa all'erronea declaratoria di estinzione del processo per carenza di legittimazione ad impugnare gli atti impositivi del rappresentante legale di impresa fallita, aveva rimesso gli atti al giudice di prime cure).

    Art. 354 c.p.c. · Art. 59 Disposizioni sul processo tributario

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9544/2026

    14 aprile 2026

    La disciplina generale di cui all'art. 354 c.p.c. si applica anche nello speciale regime fallimentare ex art. 18 l.fall., sicché, nel caso di mancata notifica della sentenza che ha accolto il reclamo, il termine per procedere alla riassunzione del giudizio è quello "lungo" ex art. 327 c.p.c.

    Art. 354 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/2020

    Questione infondata
    26 marzo 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il petitum additivo dell'ordinanza di rimessione ancipite. La discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, che consentono di intendere l'esposizione più ampia del petitum, di cui alla motivazione, come una semplice premessa generale, introduttiva dell'indicazione specifica del petitum effettivo, contenuta in dispositivo. L'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017 ).

    Art. 354 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 449/2007

    Questione inammissibile
    21 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353, 354 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 46 cod. proc. civ., censurati, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilità per il tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace, di rimettere la causa al giudice di primo grado, qualora riformi la sentenza con cui il giudice di pace - definitivamente pronunciando - ha declinato la propria competenza. L'ordinanza di rimessione, infatti, è carente di motivazione sulla rilevanza della questione, in quanto il rimettente, pur dando atto della contemporanea pendenza, dinanzi a sé, di due procedimenti "aventi lo stesso oggetto sostanziale", l'uno in appello e l'altro in primo grado a seguito di riassunzione entro i termini indicati dal giudice di pace, non precisa alcunché circa la compatibilità tra tale riassunzione e l'attualità dell'interesse ad impugnare, e quindi sull'ammissibilità dell'appello.

    Art. 353 c.p.c. · Art. 354 c.p.c. · Art. 46 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art354 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari