Costituzione

Art. 13 cost.

[1]La libertà personale è inviolabile.

[2]Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

[3]In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

[4]È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

[5]La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 13 cost., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5323/2026

    9 marzo 2026

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

    Art. 13 cost. · Art. 105 cost. · Art. 303 c.p.p. · Art. 305 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1668/2026

    25 gennaio 2026

    Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

    Art. 13 cost. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1424/2026

    22 gennaio 2026

    La previsione relativa al trattenimento del migrante nell'ambito di procedura accelerata di frontiera di cui all'art. 28 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, contenuta nell'art. 6-bis, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015 (nel testo ratione temporis vigente prima della modifica apportata dal d.l. n. 145 del 2024), ha dato attuazione all'art. 8, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE, contemplando la possibilità di prestazione, su richiesta dello straniero, di una garanzia pecuniaria in alternativa al trattenimento, con la conseguenza che la stessa previsione rispetta la riserva di legge che la costituzione impone in tema di limitazione della libertà personale, anche quale effetto della mancata prestazione di detta garanzia, essendo demandata alla normativa secondaria - decreto interministeriale del 10 maggio 2024 e, in precedenza, decreto ministeriale del 14 settembre 2023 - la sola disciplina di dettaglio.

    Art. 13 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 30659/2025

    20 novembre 2025

    E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. contro le sentenze del g.a. di rigetto dell'impugnazione dei provvedimenti applicativi di interdittive antimafia ex l. n. 159 del 2011, in quanto tali misure non determinano una limitazione della libertà personale, né in senso stretto - non venendo realizzate attraverso l'uso della coercizione fisica - né nel senso più ampio precisato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 30 del 1962, dal momento che, pur ammettendone il carattere di "stigma morale", non sono tali da comportare un totale assoggettamento della persona all'altrui potere.

    Art. 13 cost. · Art. 111 cost. · Art. 91 codice antimafia · Art. 94 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 149/2026

    Parametro
    24 luglio 2026

    riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedi…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 27 cost. · Art. 58-quater Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 152/2026

    Parametro
    24 luglio 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le question…

    Art. 580 c.p. · Art. 117 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/2026

    Parametro
    2 luglio 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 649…

    Art. 13 cost. · Art. 649 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (27)

Se ne mostrano 10 su 27, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art13

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari