Art. 33 — Trattazione in camera di consiglio

((1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione)) 52 Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 260/1998

    Questione infondata
    9 luglio 1998

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "laddove subordina la pubblicità dell'udienza in cui si svolge la trattazione della causa alla previa tempestiva istanza di almeno una delle parti", in quanto identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 141 del 1998 e non sono stati dedotti profili nuovi o diversi che possano indurre la Corte ad un riesame della medesima. - S. n. 141/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 33 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 141/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Non è fondata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui subordina la trattazione della controversia in pubblica udienza alla istanza di almeno una delle parti, in quanto - posto che, trovando l'amministrazione della giustizia fondamento nella sovranità popolare in base all'art. 101, comma 1 Cost., deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, può subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e che nel nuovo processo tributario i due riti, in pubblica udienza e in camera di consiglio, coesistono in rapporto di alternatività - l'ammissibilità del rito camerale non risulta lesiva dell'art. 101, comma 1, sia per la natura documentale del processo tributario (nel quale la pubblicità degli atti e della decisione, mediante il deposito della stessa in segreteria, garantisce sufficientemente le esigenze di conoscenza delle vicende tributarie e di controllo dell'opinione pubblica), sia per l'interesse generale alla rapidità del medesimo; in quanto il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, entro il quale l'istanza di discussione in pubblica udienza deve essere depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite, non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, potendo le parti provvedere ad assolvere siffatti oneri sin dal primo atto difensivo e, comunque, durante tutto il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dell'udienza di trattazione e i dieci giorni liberi prima di tale data; ed in quanto la pubblicità degli atti di causa e della decisione tributaria e la necessità di una congrua motivazione della stessa valgono ad escludere la violazione, in mancanza della pubblica udienza, del canone della trasparenza della imposizione tributaria e del principio costituzionale della corrispondenza del prelievo alla capacità contributiva desumibili dall'art. 53, comma primo, Cost.. - S. nn. 50/1989, 543/1989; O. nn. 587/1989, 121/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 33 Disposizioni sul processo tributario · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 4 gennaio 2024. 7 parole tolte, 79 parole aggiunte.

aggiunto: 1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non tolto: abbia chiesto aggiunto: chieda la discussione in pubblica udienza, aggiunto: in presenza o da remoto, con apposita istanza da tolto: depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 32, comma 2tolto: .aggiunto: , e da depositare nella segreteria unitamente alla prova della notificazione. Se una parte chiede la discussione in pubblica udienza e in presenza e un'altra parte chiede invece di discutere da remoto, la discussione avviene in presenza, fermo il diritto, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto. Nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art33 · fonte del testo

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