Art. 296 c.p.c. — Sospensione su istanza delle parti

((Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo)).

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 296 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    14 maggio 2026

    In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).

    Art. 296 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 42 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 13, 14 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1139/2025

    16 gennaio 2025

    La pendenza tra altre parti, su analoga questione, di un giudizio di legittimità costituzionale o di un procedimento ex art. 267 TFUE davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, non giustifica la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., mancando il necessario carattere di pregiudizialità della controversia richiesto dalla norma, con la conseguenza che, in tali casi, il giudice, ove ritenga la questione rilevante ai fini del decidere, può solo rinviare la trattazione del processo in attesa della sua decisione, salva la possibilità di una sospensione su accordo delle parti.

    Art. 296 c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Rassegna di gennaio 2025, p. 85 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 330/2000

    Parametro
    21 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 76 della Costituzione, dalla Commissione…

    Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 296 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 4 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, tolto: puo' disporre aggiunto: ove sussistano giustificati motivi, puo' disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tolto: quattro mesi aggiunto: tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art296 · fonte del testo

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