Codice di procedura civile

Art. 326 c.p.c. — Decorrenza dei termini

I termini stabiliti nell'articolo 325 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il relativo procedimento si perfeziona per il destinatario, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o la falsita' o la collusione o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. 171 173 Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

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ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 326 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11574/2026

    28 aprile 2026

    L'applicazione del principio di unicità del processo di impugnazione, in base al quale, in caso di più ricorsi per cassazione proposti contro lo stesso provvedimento, ciascun ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale ed è soggetto al rispetto dei termini di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., presuppone che il ricorrente successivo sia stato destinatario della notificazione del primo ricorso, posto che, ove tale condizione manchi, risulterebbe lesivo del diritto costituzionalmente tutelato di agire in giudizio (e dunque anche di impugnare) rapportare la verifica della tempestività (e dunque anche, eventualmente, dell'ammissibilità) della successiva impugnazione a un'attività (il deposito telematico dell'atto, richiesto dall'art. 371 c.p.c., nel testo novellato dalla cd. riforma Cartabia, applicabile ratione temporis) che la parte, non avendo ricevuto la notifica dell'altrui precedente impugnazione, non è in condizioni di percepire come rilevante.

    Art. 326 c.p.c. · Art. 370 c.p.c. · Art. 371 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9074/2026

    10 aprile 2026

    Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione della sentenza, cui fa riferimento l'art. 326 c.p.c. come "dies a quo" e che come tale opera anche nei confronti del notificante, non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti. Ne consegue che deve escludersi che il termine possa decorrere dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice "a quo" il rilascio della copia autentica della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione, facendo decorrere il termine breve dalla data dell'estrazione di copia ad uso appello, anziché dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 326 c.p.c.).

    Art. 326 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 5464/2026

    11 marzo 2026

    L'Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) è un ente pubblico economico dotato di autonoma soggettività giuridica rispetto all'Agenzia delle entrate (ADE), pur essendo ad essa strumentale a soggiacendo al relativo potere di controllo e vigilanza; pertanto, ai fini del decorso del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza eseguita ad Agenzia delle entrate-Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetti nei confronti di quest'ultima.

    Art. 326 c.p.c. · Art. 325 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 3144/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

    Art. 326 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 51 Disposizioni sul processo tributario

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art326 · fonte del testo

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