Art. 131-bis c.p. — Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

[1]Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale.

[2]L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.

[3]L'offesa non puo' altresi' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede:

  • 1)per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
  • 2)per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il delitto previsto dall'articolo 343;
  • 3)per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 388 393.
  • 4)per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • 4-bis)per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge.
  • 4-ter)per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 384

[4]Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[5]Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

[6]La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante. 306

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

306

La Corte Costituzionale con sentenza 25 giugno - 21 luglio 2020, n. 156 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2020, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nellaparte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ai reati per i quali non e' previsto un minimo edittale di pena detentiva".

Corte Costituzionale

384

La Corte Costituzionale con sentenza 20 ottobre - 27 novembre 2025, n. 172 (in G.U. 1ª s.s. 3/12/2025, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice".

Corte Costituzionale

388

La Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2025 - 22 gennaio 2026, n. 5 (in G.U. 1ª s.s. 28/1/2026, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto previsto dall'art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.".

Corte Costituzionale

393

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 31 marzo 2026, n. 44 (in G.U. 1ª s.s. 01/04/2026, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.".

Testo vigente dal 2 aprile 2026

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 131-bis c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 28647/2026

    29 luglio 2026

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

    Art. 131-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 33369/2024

    3 settembre 2024

    La Prima Sezione penale, in tema di reati militari, ha affermato che, con riguardo al delitto di disobbedienza di cui all’art. 173 cod. pen. mil. pace, la concreta offensività della condotta ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., deve essere parametrata alle circostanze di fatto in cui si è verificata la violazione e all’incidenza dell’ordine violato, quantomeno in prospettiva, sulla regolarità ed efficienza del servizio cui l’ordine era correlato.

    Art. 131-bis c.p. · Art. 173 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 35 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 172/2025

    Ha colpito questo articolo
    27 novembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. La disciplina censurata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., è manifestamente irragionevole, poiché esclude per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che è invece ammessa – dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente. Per effetto del nuovo quadro normativo, è quindi venuta a determinarsi una distonia che ridonda a scapito del reo, anche sul piano della finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 82/2022 - mass. 44660).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 339 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 156/2020

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2020

    Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis , sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016 ).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 219/2025

    Questione infondata
    30 dicembre 2025

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per motivazione lacunosa in punto di non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Giudice di pace di Lecce in riferimento agli artt. 2, 24, 102 e 111 Cost., dell’art. 131-bis cod. pen., il quale prevede una generale causa di esclusione della punibilità per i reati al di sotto di una soglia massima di gravità, nella parte in cui non lo rende applicabile anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace. Con l’ordinanza n. 224 del 2021 la Corte costituzionale ha adottato una analoga decisione con riguardo a questioni identiche, che il medesimo Giudice di pace di Lecce, nell’ambito di un diverso procedimento penale, aveva sollevato. Anche in questa occasione il rimettente, da un lato, si è limitato a dedurre censure generiche e meramente assertive, senza specificare i motivi della ritenuta violazione di ciascuno dei parametri costituzionali; dall’altro, in riferimento all’art. 24 Cost., la violazione è soltanto indicata. (Precedente: O. 224/2021 - mass. 44397).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 2 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

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  7. 30 dicembre 2022 — 8 agosto 2023per 7 mesi
  8. 20 dicembre 2020 — 30 dicembre 2022per 2 anni
  9. 22 ottobre 2020 — 20 dicembre 2020per un mese
  10. 23 luglio 2020 — 22 ottobre 2020per 3 mesi
  11. 10 agosto 2019 — 23 luglio 2020per 12 mesi
  12. 15 giugno 2019 — 10 agosto 2019per un mese
  13. 2 aprile 2015 — 15 giugno 2019testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2026 al 2 aprile 2026. .

… 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 31 marzo 2026, n. 44 (in G.U. 1ª s.s. 01/04/2026, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art131bis · fonte del testo

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