Art. 2192 c.c. — Ricorso contro il decreto del giudice del registro

[1]Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti, l'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

[2]Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel registro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2192 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14008/2025

    26 maggio 2025

    Il decreto emesso in sede di reclamo dal tribunale, ai sensi dell'art. 2192 c.c., non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, di cui all'art. 111 Cost., con riguardo alle statuizioni che si riferiscono alla gestione del registro e, quindi, agli atti da iscrivere o da cancellare, mentre ad opposta conclusione deve pervenirsi con riguardo all'eventuale distinta decisione con la quale il giudice, pronunciando sul reclamo, condanni una parte al pagamento delle spese processuali, in quanto questa ha carattere decisorio e definitivo, risolvendo un conflitto tra le parti in ordine ad un diritto soggettivo senza che la stessa sia modificabile o revocabile neppure in un procedimento diverso.

    Art. 2192 c.c. · Art. 2191 c.c. · Art. 8 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 80 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2192 · fonte del testo

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