Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 74 c.c.i.i. — Proposta di concordato minore

I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che ((incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda)). La proposta di concordato minore ((prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento)) e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria ((solo)) per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 74 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14555/2026

    16 maggio 2026

    L'omologazione del concordato minore mediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria (cd. cram down), non è subordinata all'obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 CCII, essendo applicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un'autonoma e più semplificata procedura con il necessario intervento dell'OCC, che rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, c.c.i.i., l'applicazione delle diverse e più rigide modalità di approvazione disposte nell'art. 88, comma 6, del medesimo codice, laddove è richiesto il previo "parere conforme" della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimere il voto sia una Direzione provinciale.

    Art. 74 c.c.i.i. · Art. 80 c.c.i.i. · Art. 88 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025

    28 ottobre 2025

    In tema di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2470 e 2471 c.c. e la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, in forza e nei limiti del rinvio contenuto nell'art. 74, comma 4, CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d'ufficio e senza dover attendere l'apertura del giudizio di omologazione, in ossequio ai principi di economia e di sollecita definizione delle procedure, a ciò non ostando la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della domanda di concordato minore di cui all'art. 77 CCII.

    Art. 74 c.c.i.i. · Art. 2740 c.c. · Art. 2741 c.c. · Art. 77 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17721/2025

    30 giugno 2025

    (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 74 c.c.i.i. · Art. 47 c.c.i.i. · Art. 78 c.c.i.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17481/2025

    29 giugno 2025

    In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

    Art. 74 c.c.i.i. · Art. 111 cost. · Art. 77 c.c.i.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 18 parole tolte, 40 parole aggiunte.

… concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che tolto: aumentino aggiunto: incrementino in misura apprezzabile tolto: la soddisfazione dei creditori aggiunto: l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. La proposta di concordato minore tolto: ha contenuto libero, aggiunto: prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico tolto: tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento e aggiunto: modalita' e tempi di adempimento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria aggiunto: solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art74 · fonte del testo

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