Art. 1676 c.c. — Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente

Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1676 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12415/2026

    3 maggio 2026

    In tema di appalti pubblici, la garanzia prevista dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, ratione temporis vigente, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell'appaltatore o subappaltatore, si caratterizza per la configurazione di un meccanismo di attivazione dell'amministrazione appaltante, anche in corso di esecuzione del contratto, per l'operatività del quale è sufficiente la denuncia, senza necessità di particolari formalità, dell'inadempimento da parte del lavoratore, che determina l'insorgere dell'obbligo, in capo alla stazione appaltante, di procedere ai dovuti accertamenti e all'eventuale pagamento diretto all'esito del contraddittorio con l'appaltatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'operatività della garanzia ritenendo inidonea la comunicazione del lavoratore priva di quantificazione del credito e di richiesta di pagamento diretto, nonché per circostanze sopravvenute quali la cessazione del rapporto e l'assenza di debiti residui dell'ente verso l'appaltatore).

    Art. 1676 c.c. · Art. 30 ((Codice dei contratti pubblici)) · Art. 2112 c.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 187 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28770/2025

    31 ottobre 2025

    Quella prevista dall'art. 1676 c.c. è un'azione diretta di cognizione con cui i dipendenti dell'appaltatore fanno valere, nei confronti del committente, un credito ex lege fino alla concorrenza del debito di questi verso l'appaltatore, e non è preclusa dalla procedura esecutiva contestualmente o anteriormente promossa da altri dipendenti dell'appaltatore contro il medesimo committente quale terzo pignorato, rilevando quest'ultima unicamente sul piano esecutivo e del concorso nella distribuzione delle somme pignorate presso il terzo, sempre che non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione (che segna il momento a partire dal quale il committente non è più debitore dell'appaltatore).

    Art. 1676 c.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 133 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1676 · fonte del testo

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