Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Procedimento civile

Sospensione del processo

Sottovoce della voce 133 nella classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 16 gennaio 2025 al 14 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    Prosecuzione del processo

    Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Illegittimità - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Sussistenza - Fattispecie.

    In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).

    Rv. 678646-01Rassegna di maggio 2026, p. 13Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 14226/2026

    Prosecuzione del processo

    Sospensione del processo al di fuori dei casi tipici - Mancata impugnazione con il regolamento di competenza - Riassunzione tardiva - Estinzione - Esclusione - Istanza di prosecuzione - Ammissibilità.

    In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo - in quanto difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c. e non riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c. - pur non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo ove le parti non ne abbiano richiesto la prosecuzione entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi, ma, riscontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, gli è consentita l'adozione, su istanza di parte o d'ufficio, di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

    Rv. 678646-02Rassegna di maggio 2026, p. 14Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 295 c.p.c. · Art. 296 c.p.c. e altri 6Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 6498/2026

    Necessaria

    La contemporanea pendenza del giudizio di risoluzione per inadempimento proposto dal contraente in bonis prima del fallimento del convenuto e trasferito in sede fallimentare e di quello avente ad oggetto la contrapposta domanda avanzata dal contraente poi fallito e proseguito dal curatore in sede ordinaria, non determina la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, in quanto l'accertamento dei diritti restitutorio e risarcitorio deve aver luogo, unitamente alla pronuncia sulla pregiudiziale costituiva, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall., nel rispetto dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza che informano quest'ultimo e che, in ogni caso, la stabilità della pronuncia resa in sede fallimentare, assicurata dal giudicato endofallimentare, non si presta ad essere incisa dagli sviluppi del giudizio di un'azione di massa quale quella di risoluzione promossa dal curatore.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 677271-02Rassegna di marzo 2026, p. 14Art. 52 fallimento · Art. 93 fallimento · Art. 96 fallimento · Art. 295 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1484/2026

    Necessaria

    Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).

    Rv. 677671-01Rassegna di gennaio 2026, p. 74Art. 42 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 657 c.p.c. · Art. 665 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1490/2026

    Necessaria

    In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Titolo esecutivo

    Rv. 677673-02Rassegna di gennaio 2026, p. 76Art. 615 c.p.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33249/2025

    Necessaria

    Responsabilità sanitaria - Azione civile risarcitoria promossa nei confronti della struttura - Pendenza del processo penale nei confronti dell’imputato - Sospensione del giudizio civile - Esclusione - Ragioni.

    Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Professionisti

    Rv. 677177-02Rassegna di dicembre 2025, p. 113Art. 295 c.p.c. · Art. 75 c.p.p. · Art. 651 c.p.p. · Art. 654 c.p.p. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30177/2025

    Necessaria

    Va esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità e, dunque, il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. tra il procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del coniuge e il giudizio da questi precedentemente promosso, nell'esercizio di un proprio diritto personalissimo, per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; infatti, la pendenza del procedimento rivolto all'apertura dell'amministrazione non esclude di per sé la legittimazione processuale dell'interessato, né ha alcun effetto invalidante degli atti pregressi sino alla sua conclusione con la nomina di un amministratore di sostegno, che si affianca al beneficiario con l'effetto di garantire al medesimo idonea assistenza per il valido compimento degli atti specificamente individuati, preservandone il più possibile la sua autonomia e la libertà di autodeterminazione.

    Classificata anche sotto: Capacità della persona fisica

    Rv. 676312-02Rassegna di novembre 2025, p. 27Art. 404 c.c. · Art. 295 c.p.c. · Art. 149 c.p.c. · Art. 409 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 29900/2025

    Necessaria

    Società di capitali a ristretta base partecipativa - Accertamento del maggior reddito di partecipazione dei soci - Impugnazione - Rapporto con il giudizio avverso l'accertamento rivolto alla società - Pregiudizialità tecnica - Conseguenze - Sospensione necessaria del processo relativo al socio - Esclusione - Ragioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

    L'impugnazione, da parte del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, dell'avviso di accertamento del suo maggior reddito di partecipazione dà luogo a un procedimento indipendente da quello sorto dall'impugnazione, da parte della società, dell'avviso emesso a suo carico, tenuto conto della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, sicché non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del primo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il secondo, non potendo il socio subire effetti pregiudizievoli da un giudicato formatosi in un giudizio al quale non ha partecipato o non è stato messo in grado di partecipare, ferma restando la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., del giudizio relativo al socio quando quello relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, in ragione della pregiudizialità tecnica esistente tra i due rapporti, discendente dalla comunanza dei presupposti fattuali, che comporta l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c..

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) · Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 677063-01Rassegna di novembre 2025, p. 125Art. 295 c.p.c. · Art. 337 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 39 Disposizioni sul processo tributario e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 26733/2025

    Necessaria

    La contemporanea pendenza del giudizio di opposizione allo stato passivo e del giudizio ordinario di accertamento della validità del rapporto sostanziale da cui origina il credito da ammettere al passivo non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio endoconcorsuale in attesa di quello ordinario, essendo anzi quest'ultimo improcedibile quanto all'accertamento del credito verso la massa, posta la specialità e l'esclusività del procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 676219-01Rassegna di ottobre 2025, p. 16Art. 295 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 26689/2025

    Necessaria

    Successione ex lege di Agenzia delle Entrate-Riscossione ad Equitalia s.p.a. - Erronea dichiarazione di interruzione del processo - Inosservanza del termine semestrale di riassunzione - Estinzione del processo - Esclusione.

    Nel giudizio tributario, in caso di erronea dichiarazione di interruzione del processo ex art. 40, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 546 del 1992, per la successione a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad una società del gruppo Equitalia (art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modif. dalla l. n. 225 del 2016), l'inosservanza del termine semestrale per la riassunzione non comporta l'estinzione del giudizio per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 546 citato.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

    Rv. 676655-01Rassegna di ottobre 2025, p. 138Art. 40 Disposizioni sul processo tributario · Art. 43 Disposizioni sul processo tributario · Art. 45 Disposizioni sul processo tributarioDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 132/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

  • Ordinanza n. 118/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 307 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 291, terzo comma, e 307, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005. F.to: Fernan…

  • Ordinanza n. 182/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 519/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 307 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 307 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi con le ordinanze in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181 e…

  • Sentenza n. 34/1970Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 297 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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