Art. 94 — Offerta al pubblico di titoli

L'offerta pubblica di titoli e' disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonche' dalle disposizioni della presente sezione. La Consob e' l'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 ((, 6 e 6-bis,)), del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilita' e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonche' l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicita' e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; e' inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 2024, N. 21. Nessuno puo' essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunita' di investire nei titoli. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsita' delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

Testo vigente dal 22 maggio 2026

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 94, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3281/2026

    13 febbraio 2026

    In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari sono investiti di un generale dovere di agire informati sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di obblighi particolarmente incisivi di impedire possibili violazioni, in virtù dei regolamenti e delle circolari delle autorità competenti in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.

    Art. 94 · Art. 2381 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28122/2025

    22 ottobre 2025

    In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, non sussiste alcun obbligo del giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la questione interpretativa del diritto unionale, ogni volta in cui - vertendosi in ipotesi di "acte clair" - la corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea è così ovvia da non lasciare spazio a nessun ragionevole dubbio, nonché nel caso - configurante un "acte éclairé" - nel quale la stessa Corte ha già interpretato la questione in un caso simile, o in materia analoga, in un altro procedimento in uno degli Stati membri. (Nella specie, la S.C. ha escluso il rinvio pregiudiziale richiesto, rilevando - in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità - l'impossibilità di assimilare le sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB, ai sensi dell'art. 191, comma 2, TUF, per violazione di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, a sanzioni sostanzialmente penali e, quindi, di configurare un problema di compatibilità con l'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU).

    Art. 94 · Art. 191 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 111 cost.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28127/2025

    22 ottobre 2025

    In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esaustiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

    Art. 94 · Art. 13 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 2380-bis c.c. · Art. 2381 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20980/2025

    23 luglio 2025

    Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazioni in materia di offerta al pubblico di titoli ex art. 94 TUF, non hanno carattere punitivo e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte EDU del 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia), non essendo equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni Consob relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali.

    Art. 94

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 154 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 22 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2024 al 22 maggio 2026. 2 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… una bozza. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 tolto: e 6aggiunto: , 6 e 6-bis,, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art94 · fonte del testo

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