Codice civile

Art. 1256 c.c. — Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea

[1]L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

[2]Se l'impossibilita' e' solo temporanea, il debitore, finche' essa perdura, non e' responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilita' perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non puo' piu' essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu' interesse a conseguirla.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1256 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16593/2026

    27 maggio 2026

    Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, ai sensi dell'art. 651, comma 1, c.c., obbliga l'onerato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario oppure a pagarne al legatario il giusto prezzo, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo; l'obbligazione di pagamento del controvalore ha natura facoltativa e, in caso di impossibilità di adempimento per causa non imputabile all'onerato, questi è liberato da ogni obbligo, incluso il pagamento del giusto prezzo, il quale, peraltro, non può essere determinato con riferimento alla data di apertura della successione, ma al momento della liquidazione, trattandosi, infatti, di un'obbligazione di valore, non avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro.

    Art. 1256 c.c. · Art. 651 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 33334/2025

    20 dicembre 2025

    La successione ex lege delle Regioni agli enti compresi nella tabella B allegata al D.P.R. n. 616 del 1977 (nella specie, della Regione Campania all'ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli) deve considerarsi avvenuta a titolo particolare, con conseguente trasferimento alla Regione dei beni e del personale dell'ente, ma non anche dei restanti rapporti obbligatori, sicché l'obbligazione testamentaria modale gravante sull'ente soppresso - anche in assenza di disposizioni di diritto pubblico che la regolino - deve considerarsi estinta per impossibilità sopravvenuta ex lege, consistente nella soppressione dell'ente onerato, della relativa prestazione, non trovando applicazione la disciplina privatistica contenuta negli artt. 676 e 677 c.c., dettati per la successione a causa di morte.

    Art. 1256 c.c. · Art. 676 c.c. · Art. 677 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17013/2025

    25 giugno 2025

    In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

    Art. 1256 c.c. · Art. 1463 c.c. · Art. 1464 c.c. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10188/2025

    17 aprile 2025

    In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità, sia materiale che giuridica, il giudice di merito, quando ritiene ignota la causa dell'evento dannoso, non è tenuto ad indagare sulle relative ragioni, dimostrando di poter risolvere tutti i relativi problemi tecnici, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati nella sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento.

    Art. 1256 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 1176 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'impossibilità oggettiva di adempimento è prevista come modo di estinzione dell'obbligazione per una più corretta e meno angusta considerazione di quel fenomeno giuridico che il codice del 1865 identificava nel perimento della cosa dovuta (art. 1298, primo e secondo comma). In realtà, con tale identificazione si aveva riguardo alle sole obbligazioni di dare; e la dottrina, per comprendere nella disciplina pure le obbligazioni di fare, aveva dovuto intendere in senso largamente estensivo il concetto di perdita della cosa. L'impossibilità che produce l'estinzione dell'obbligazione è quella stessa che esonera il debitore dalla responsabilità per danni (art. 1256, primo comma, in relazione all'art. 1218): impossibilità che incida sulla prestazione, che derivi da un fatto non imputabile al debitore e che abbia carattere definitivo. È impossibilità estintiva anche lo smarrimento, naturalmente incolpevole, se l'obbligazione ha per oggetto una cosa determinata (art. 1257, primo comma). L'impossibilità temporanea, essendo superabile con il decorso del tempo, più propriamente concerne il problema della responsabilità del debitore per ritardo anzichè quello dell'estinzione dell'obbligazione. Concerne quest'ultimo problema solo quando perdura oltre quei limiti, superati i quali può ritenersi che il creditore non abbia interesse alla medesima che il debitore non possa più ritenersi obbligato ad eseguirla (art. 1256, secondo comma). Così, l'impossibilità temporanea estingue l'obbligazione non solo nel caso di termine essenziale, ma, anche indipendentemente dall'essenzialità di un termine, se il ritardo dura tanto da potersi ragionevolmente escludere, secondo le circostanze, la persistenza dell'obbligazione, data l'inutilità ulteriore della prestazione. Si ha impossibilità temporanea pure nel caso di smarrimento, se la cosa è ritrovata in tempo successivo. Il nuovo codice regola l'ipotesi nell'art. 1257, secondo comma, sulla base dei seguenti principii: il ritrovamento impedisce l'estinzione dell'obbligazione se avviene prima che il debitore possa ritenersi liberato; se invece si verifica dopo che l'effetto estintivo si è prodotto, il ritrovamento, com'è naturale, non ha più rilevanza. Produce però l'estinzione dell'obbligazione soltanto l'impossibilità che si ripercuota sulla totalità della prestazione. Se invece l'impossibilità concerne una parte di essa, il debitore è tenuto all'esecuzione per la parte rimasta possibile (art. 1258, primo comma), il che, nel caso di obbligazione avente per oggetto una cosa determinata, si risolve nell'obbligo di consegnare la cosa stessa, anche se deteriorata e nell'obbligo di prestare i residui della cosa perita (art. 1258, secondo comma). Si è evitata un'espressa generalizzazione dell'art. 1299 del codice del 1865 che avrebbe potuto dar luogo a seri inconvenienti, lasciando alla giurisprudenza di applicare secondo le circostanze, all'infuori delle prestazioni di cose determinate, lo stesso principio che sta alla base del predetto art. 1299; si è soltanto ritenuto di dover chiarire che il debitore deve prestare al creditore quanto abbia conseguito a titolo di risarcimento (art. 1259). DELLA CESSIONE DEI CREDITI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 577

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1256 · fonte del testo

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