CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Nozione - Volo con una o più coincidenze - Interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 novembre 2020, causa C-367/20 - Valutazione unitaria - Fattispecie. In tema di trasporto aereo, per "vettore operativo", onerato della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, l'operatore che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta nei confronti dei passeggeri, così assumendone la responsabilità della realizzazione, con la conseguenza che, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia UE (sentenza 12 novembre 2020, in causa C-367/20), il volo caratterizzato da una o più coincidenze, frutto di un'unica prenotazione, va valutato unitariamente dal luogo di partenza a quello di destinazione e l'operatore che ha stipulato il contratto con il passeggero ne risponde anche nel caso in cui si sia avvalso, nell'esecuzione di parte del servizio, di vettore ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di compensazione pecuniaria nei confronti del vettore con cui il passeggero aveva stipulato il contratto, sulla base dell'erroneo rilievo che la tratta da questi direttamente operata non era all'origine del ritardo).
Art. 1228 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.
Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 244 ↗