Art. 1228 c.c. — Responsabilità per fatto degli ausiliari

Salva diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1228 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9949/2026

    17 aprile 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017 all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, rileva unicamente il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione erogata attraverso l'organizzazione della struttura - che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali - indipendentemente dalla qualificazione, in termini contrattuali o aquiliani, della responsabilità del sanitario verso il paziente, atteso che, in tale ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c., con la conseguenza che quest'ultima risponde verso il danneggiato per fatto proprio, mentre nei rapporti interni il sanitario è tenuto nei limiti del dolo o della colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, così subordinando l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza nel caso concreto).

    Art. 1228 c.c. · Art. 9 gelli bianco · Art. 1218 c.c. · Art. 2049 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 263 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8688/2026

    7 aprile 2026

    CE n. 261 del 2004 - Soggetto onerato - "Vettore operativo" - Nozione - Volo con una o più coincidenze - Interpretazione resa dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 novembre 2020, causa C-367/20 - Valutazione unitaria - Fattispecie. In tema di trasporto aereo, per "vettore operativo", onerato della compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261 del 2004, deve intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e dell'art. 5, par. 1, lett. c) del medesimo Regolamento, l'operatore che ha concluso il contratto di trasporto con il passeggero e che, nell'ambito della propria attività di trasporto, abbia deciso di effettuare un determinato volo, fissandone l'itinerario e creando un'offerta nei confronti dei passeggeri, così assumendone la responsabilità della realizzazione, con la conseguenza che, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia UE (sentenza 12 novembre 2020, in causa C-367/20), il volo caratterizzato da una o più coincidenze, frutto di un'unica prenotazione, va valutato unitariamente dal luogo di partenza a quello di destinazione e l'operatore che ha stipulato il contratto con il passeggero ne risponde anche nel caso in cui si sia avvalso, nell'esecuzione di parte del servizio, di vettore ausiliario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di compensazione pecuniaria nei confronti del vettore con cui il passeggero aveva stipulato il contratto, sulla base dell'erroneo rilievo che la tratta da questi direttamente operata non era all'origine del ritardo).

    Art. 1228 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 244 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6499/2026

    18 marzo 2026

    La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).

    Art. 1228 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 2049 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 218 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4624/2026

    2 marzo 2026

    L'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, comminato sulla base dell'erroneo giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni da parte del medico competente, non esclude la colpa del datore di lavoro - e, dunque, la sua responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c. -, dal momento che, in primo luogo, il medico competente riveste il ruolo di ausiliario, del cui operato il datore è tenuto a rispondere ex art. 1228 c.c. e, in secondo luogo, la suddetta valutazione comporta prioritariamente l'obbligo, per il datore medesimo, di ricercare altre posizioni di lavoro compatibili con lo stato di salute del lavoratore, non imponendogli il recesso dal rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur a fronte dell'accertata illegittimità del licenziamento, aveva escluso la colpa del datore di lavoro, che aveva fondato la propria decisione unicamente sul giudizio espresso dal medico competente, in assenza di ulteriori elementi, indagini e verifiche quali accertamenti sanitari e certificazioni provenienti da enti o strutture pubbliche, ovvero la conferma del predetto giudizio da parte dell'azienda sanitaria locale, che lo stesso datore può adire ai sensi dell'art. 41, comma 9, del d.lgs. n. 81 del 2008).

    Art. 1228 c.c. · Art. 18 statuto dei lavoratori · Art. 5 statuto dei lavoratori · Art. 1218 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 284 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1228 · fonte del testo

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