Codice civile

Art. 1358 c.c. — Comportamento delle parti nello stato di pendenza

Colui che si e' obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1358 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 24849/2025

    9 settembre 2025

    L'art. 25 del c.c.l. per i dirigenti di aziende FCA e CNH del 12 marzo 2016 si deve interpretare nel senso che, subordinando l'erogazione dell'indennità supplementare al dirigente licenziato alla sua rinuncia all'impugnazione del licenziamento mediante conciliazione sindacale, stabilisce una condizione sospensiva non identificabile con una condizione potestativa semplice, con conseguente applicabilità della finzione di avveramento di cui all'art. 1359 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità al dirigente licenziato nonostante la mancata sottoscrizione della conciliazione, ritenendo applicabile la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c. in base al comportamento, contrario a buona fede, tenuto dal datore di lavoro, il quale, in pendenza della condizione, non aveva riscontrato i solleciti del dirigente in ordine al tempo e luogo della sottoscrizione della conciliazione, evidenziando così un interesse contrario al verificarsi della condizione medesima).

    Art. 1358 c.c. · Art. 1359 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 243/2025

    7 gennaio 2025

    In tema di preliminare di compravendita immobiliare, la controversia tra promittente alienante e promissario acquirente per il mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, va risolta accertando, in concreto e sulla scorta delle emergenze di causa, quale di esse sia stata inadempiente (o prevalentemente inadempiente, in caso di inadempimenti reciproci) per aver tenuto una condotta contraria alla buona fede in pendenza della condizione.

    Art. 1358 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1353 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Durante la pendenza della condizione possono essere compiuti tutti gli atti tendenti alla conservazione del proprio diritto. È ovvio che il relativo potere spetta all'acquirente nel caso di negozio sotto condizione sospensiva (art. 1356, primo comma) e all'alienante se il negozio è subordinato a condizione risolutiva (art. 1356, secondo comma), sul riflesso che la condizione, risolutiva per una delle parti è, in sostanza, sospensiva per la parte che si contrappone alla prima. La pendenza della condizione non esclude la disponibilità del diritto ad opera dell'attuale titolare. Ma la trasmissione sarà egualmente subordinata alla condizione a cui era soggetto il diritto trasmesso; perciò, sarà sotto condizione sospensiva o risolutiva, se il diritto oggetto dell'alienazione era subordinato rispettivamente all'una o all'altra (art. 1357). Si è dunque generalizzata la norma contenuta nell'art. 1976 cod. civ. del 1865. Si vuole, in fondo, che tutti i poteri di cui consta il diritto siano esercitati in modo da non arrecare pregiudizio alla parte interessata all'avveramento della condizione; il che è ripetuto nell'art. 1358 a proposito del dovere di buona fede imposto a chi ha attualmente il potere di esercitare il diritto sottoposto a condizione. Nell'art. 1358 si sintetizzano i principi di responsabilità espressi nell'art. 1163 del cod. civ. abrogato per il caso di perimento o di deterioramento della cosa che è oggetto della prestazione; ma la formula del codice del 1865 viene dilatata fino a creare, quando ciò sia richiesto dalla buona fede, un obbligo di agire attivamente per la conservazione del diritto dell'altra parte, e a sancire una responsabilità per la violazione di tale obbligo: non si distingue tra condizione risolutiva e condizione sospensiva, nè tra negozio obbligatorio e negozio traslativo, in conseguenza del rilevato carattere generale del dovere di buona fede. Tale dovere importa che l'interessato non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto da cui deve dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto: perciò la condizione deve considerarsi come avverata se è mancata per un impedimento proveniente dall'interessato. Ma l'impedimento dovrà risalire a un comportamento colposo, perchè la finzione di avveramento è una sanzione, e, nel nostro sistema, normalmente è la colpa la base della responsabilità. Il che era pacifico nell'interpretazione dell'art. 1169 cod. civ., e oggi trovasi espressamente stabilito nell'art. 1359. Si può altresì influire sul corso naturale dell'evento posto in condizione, provocandone con proprio vantaggio l'avveramento. Non si è contemplata tale ipotesi per applicarvi una corrispondente sanzione, perchè non può a priori ritenersi che sia normalmente illecito simile comportamento; l'illiceità potrà dipendere dalle circostanze.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 620

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1358 · fonte del testo

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