Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impiego pubblico

Impiegati dello Stato

Sottovoce della voce 098 nella classificazione del Massimario

54 massime, da pronunce dal 12 gennaio 2025 al 30 maggio 2026

Pagina 1 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

54 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 17019/2026

    Stipendi › Passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione

    Passaggio dal ruolo ministeriale al Garante della privacy - Pregressa posizione di comando o fuori ruolo - Continuazione del rapporto di lavoro - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Riconoscimento dell'anzianità pregressa - Limiti - Condizioni - Ricostruzione della carriera - Esclusione.

    In tema di mobilità dei pubblici dipendenti, il passaggio volontario del dipendente di un'amministrazione statale all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, presso cui egli già prestava servizio in posizione di fuori ruolo, comporta la continuazione del rapporto di lavoro con tale Ufficio, avendo luogo un fenomeno di modificazione soggettiva del rapporto di lavoro assimilabile all'ipotesi della cessione del contratto, senza però diritto al riconoscimento "ai fini giuridici" dell'anzianità pregressa maturata al momento del passaggio, assumendo rilievo l'anzianità complessiva - come pure quelle specifiche maturate in precedenza, nonché le concrete professionalità acquisite ed ogni altro eventuale elemento significativo - nei limiti derivanti (se del caso sulla base di congrue assimilazioni) dalla disciplina vigente presso il nuovo datore di lavoro, senza ricostruzioni di carriera.

    Rv. 678749-01Rassegna di maggio 2026, p. 211Art. 1406 c.c. · Art. 30 TU pubblico impiego · Art. 156 codice privacyDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15703/2026

    Riammissione in servizio a seguito di condanna penale - Art. 10 l. n. 19 del 1990 - Effetti - Ricostituzione del precedente rapporto di lavoro - Sussistenza - Restitutio in integrum - Esclusione - Fondamento.

    In tema di impiego pubblico, la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 10 della l. n. 19 del 1990, a seguito di destituzione automatica conseguente a condanna penale, condizionata alla riedizione negativa del potere disciplinare, non determina - a differenza di quanto accade nel caso in cui essa consegue a dimissioni del dipendente - la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la ricostituzione di quello originario, quanto a posizione di status (attribuzione della qualifica, livello ed anzianità posseduti alla data della precedente cessazione dal servizio), con esclusione, per il principio di sinallagmaticità, del diritto alla restitutio in integrum relativamente al trattamento retributivo per il periodo non lavorato.

    Rv. 679200-01Rassegna di maggio 2026, p. 207Art. 10 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendentiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15420/2026

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Pubblico impiego privatizzato - Dipendente sottoposto a procedimento penale - Sospensione cautelare dal servizio - Legittimità - Riferimento alla disciplina della contrattazione collettiva di comparto - Necessità - Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Enti locali.

    Ai fini della legittimità del provvedimento che dispone la sospensione cautelare dal servizio del pubblico dipendente sottoposto a procedimento penale, occorre fare riferimento alla disciplina pattizia dettata dalla contrattazione collettiva di comparto, non avendo né il d.lgs. n. 165 del 2001 né la successiva riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2009 - che si è limitata, con l'introduzione dell'art. 55-ter nell'impianto di cui al T.U., a definire i rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale - espressamente regolamentato l'istituto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, in applicazione di una espressa previsione contenuta nel CCNL del comparto Regioni ed Enti locali, pro tempore applicabile, che non richiedeva la previa emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, aveva affermato la legittimità della sospensione disposta nei confronti di un dipendente pur in assenza di formalizzazione dell'accusa).

    Rv. 679163-01Rassegna di maggio 2026, p. 201Art. 55-ter TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13976/2026

    Stipendi › Passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione

    Passaggio ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 al Comparto Ministeri – Inquadramento del personale trasferito - Equiparazione tra aree e profili professionali di provenienza e di destinazione – Art. 6 CCNL Ministeri 2006/2009 - Compatibilità - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di passaggio al Comparto Ministeri, ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, il principio secondo il quale l'inquadramento del personale trasferito avviene, prima che sulla base del criterio della maggiore prossimità economica, con l'equiparazione tra aree e profili professionali di provenienza e di destinazione, attraverso il confronto tra le mansioni, le responsabilità e i titoli di accesso indicati nelle declaratorie contrattuali delle medesime aree funzionali e categorie, si applica nonostante il superamento, da parte dell'art. 6 del CCNL Ministeri 2006/2009, del previgente sistema di classificazione del personale, caratterizzato da mansionari differenziati anche per profilo e posizione economica, e l'introduzione di un sistema nel quale ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all'interno dell'area, salvo quelle per le quali siano richieste specifiche abilitazioni professionali, posto che la possibilità di piena mobilità delle mansioni infra area non ha soppresso ogni rilevanza ai profili professionali.

    Rv. 679214-01Rassegna di maggio 2026, p. 191Art. 30 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 12788/2026

    Stipendi › Passaggio ad altro ruolo o ad altra amministrazione

    Psicologi inquadrati nei ruoli degli Enti locali - Trasferimento in base a legge regionale presso le Aziende sanitarie - Attribuzione di qualifica dirigenziale - Legittimità - Sussistenza - Necessità di previa istituzione di un posto dirigenziale - Esclusione - Fattispecie.

    In tema di passaggio di personale tra amministrazioni diverse, gli psicologi transitati, in attuazione dell'art. 28, comma 1, l.r. Calabria n. 9 del 2007, dagli Enti locali alle Aziende sanitarie, vanno inquadrati come dirigenti sanitari non medici ai sensi dell'art. 1 del c.c.n.l. area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa comparto sanità del 5 dicembre 1996, e dei contratti collettivi successivi, applicati dall'ente di destinazione, non essendo a tal fine necessaria la previa istituzione di un posto dirigenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato l'attribuzione della qualifica dirigenziale chiesta da uno psicologo transitato dalla Regione ad un'Azienda sanitaria provinciale (ASP), e spettante in base al pertinente contratto collettivo applicato dalla medesima Azienda, in ragione dell'erroneo rilievo della mancata previsione nella sua pianta organica di un posto dirigenziale vacante).

    Rv. 678953-01Rassegna di maggio 2026, p. 188Art. 2103 c.c. · Art. 2112 c.c. · Art. 31 TU pubblico impiego · Art. 52 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6165/2026

    Condizioni psichiche del lavoratore - Pericolo per la sicurezza o incolumità dello stesso o degli altri dipendenti - Obbligo di adozione di misure cautelari - Fondamento e contenuto.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di comportamenti del lavoratore che denotano condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o l'incolumità dell'interessato o degli altri dipendenti, l'esigenza di assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro crea per l'Amministrazione - in forza dei poteri-doveri datoriali ex art. 2087 c.c. e della normativa di prevenzione ex art. 15 del d.lgs. 81 del 2008 - l'obbligo (e non la mera facoltà) di dare corso agli accertamenti sanitari ex artt. 55-octies del d. lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995; di adottare le necessarie misure cautelari, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche (con trattamento economico secondo il regime della malattia); infine, di risolvere il rapporto per causa oggettiva in caso di accertata, permanente e totale inidoneità psicofisica.

    Rv. 678639-01Rassegna di marzo 2026, p. 296Art. 2087 c.c. · Art. 15 t.u.s.l. · Art. 55-octies TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6219/2026

    Incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività)

    Incompatibilità tra impiego pubblico e professione di avvocato - Fondamento - Presupposti - Iscrizione all'albo - Sufficienza - Esercizio effettivo della professione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).

    Rv. 678758-01Rassegna di marzo 2026, p. 298Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 60 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 53 TU pubblico impiego e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6340/2026

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Condanna penale - Pena accessoria - Interdizione temporanea pubblici uffici - Cancellazione liste elettorali - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo - Estinzione automatica - Conseguenze - Limiti.

    La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del soggetto condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 223 del 1967 - si estingue automaticamente a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, per come previsto dall'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, come modif. dalla l. n. 3 del 2019, che collega all'esito suddetto, dichiarato con provvedimento dal tribunale di sorveglianza, l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale (ad eccezione delle pene accessorie perpetue) nonché il diritto per il soggetto cancellato di essere iscritto nuovamente nelle liste elettorali del suo comune di residenza, con decorrenza dalla data di definitività del menzionato provvedimento.

    Rv. 677607-01Rassegna di marzo 2026, p. 56Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3981/2026

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Ufficio per i procedimenti disciplinari - Composizione collegiale - Presenza di tutti i componenti - Differenziazione in base alle attività da compiere - Sussistenza - Contestazione disciplinare - Sottoscrizione da parte del Presidente dell'Ufficio - Mancata menzione di tale qualità - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ove istituito come organo collegiale, deve operare in tale composizione nelle fasi in cui compie valutazioni tecnico-discrezionali o esercita prerogative decisorie, ma non quando compie atti preparatori, istruttori o strumentali, tra i quali rientra anche la contestazione disciplinare, sicché è irrilevante se questa sia stata sottoscritta dal solo Presidente dell'Ufficio, senza menzionare tale qualità. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato una sanzione disciplinare la cui contestazione era stata sottoscritta solo dal Presidente dell'U.P.D., spendendo non tale qualità, ma quella coesistente di dirigente dell'Ufficio Ambito territoriale scolastico, e senza far riferimento ad una precedente decisione collegiale di tale Ufficio quale organo affidatario delle funzioni di U.P.D).

    Rv. 678002-01Rassegna di febbraio 2026, p. 103Art. 55-bis TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4023/2026

    Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Computo delle assenze per malattia - Periodi di sospensione dal servizio per accertamenti dell'idoneità psicofisica del dipendente - Potere dell'amministrazione di considerarli d'ufficio come malattia - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel computo delle assenze per malattia non vanno considerati i periodi di sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 171 del 2011, in pendenza degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, con la conseguente illegittimità sia della collocazione in malattia del dipendente attuata "d'ufficio", sia del licenziamento intimato computando le assenze maturate per effetto di tale sospensione.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678003-01Rassegna di febbraio 2026, p. 103Art. 2110 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 246/2011Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 19 TU pubblico impiego

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,…

  • Sentenza n. 124/2011Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 19 TU pubblico impiego

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttiv…

  • Sentenza n. 75/1968Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie. Così…

  • Ordinanza n. 398/2005Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 19 TU pubblico impiego

    Dispositivo: riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici del Tribunale di Roma rimettenti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to:…

  • Ordinanza n. 190/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 658 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale…

  • Ordinanza n. 9/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, dell'art. 26 (settimo comma) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'art. 4 (sesto comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina d…

  • Sentenza n. 491/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamen…

  • Sentenza n. 103/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2103 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103 del codice civile, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presi…

  • Ordinanza n. 36/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

  • Sentenza n. 802/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamen…

  • Ordinanza n. 16/1984Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 358 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., 1 e 25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camer…

  • Ordinanza n. 17/1984Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 358 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della Corta costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE…

  • Sentenza n. 189/1980Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: 1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. 2. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara…

  • Sentenza n. 45/1975Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata; b) dic…

  • Ordinanza n. 197/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFA…

  • Sentenza n. 85/1974Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: 1. - dichiara: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto n…

  • Sentenza n. 18/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -…

  • Sentenza n. 188/1973Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l'indennità di anzianità nella misura de…

  • Sentenza n. 204/1971Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI…

  • Ordinanza n. 121/1968Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione, promossa con ordinanza 15 gennaio 1968 del Tribunale di Varese. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari