[1]Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
[2]
[2]Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Nel contratto di agenzia, la clausola che riservi al preponente la facoltà di riconoscere o meno all'agente la provvigione c.d. indiretta sugli affari conclusi direttamente dal primo è nulla, ex art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; tale nullità, tuttavia, non inficia la validità del contratto, che resta valido, con conseguente sussistenza del diritto dell'agente alla suddetta provvigione, la quale, in tal caso, trova la sua fonte nell'art. 1748, comma 2, c.c..
Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del S.S.N. laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" da quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, autosufficiente o meno, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata con il S.S.N., giacché la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria e ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.
L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.
Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarietà nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.
Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, a fronte d'un testo chiaro ed inequivoco, non è consentito al giudice sindacare la convenienza economica dell'affare per l'assicurato, al fine di giustificare interpretazioni che mutino il contenuto oggettivo dei patti contrattuali.
L'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario - in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito - regolato da una disciplina di natura imperativa quale norma d'ordine pubblico, come tale certamente inderogabile, volta ad evitare la trasformazione del contratto di assicurazione in fonte di lucro e di incentivo alla provocazione dolosa del sinistro da parte dell'assicurato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione del principio indennitario rinvenibile nell'art. 1910 c.c., aveva escluso il diritto all'indennizzo dell'assicurato che aveva scientemente omesso di comunicare all'assicuratore l'esistenza di altre polizze infortuni aventi ad oggetto il danno patrimoniale da diminuzione della capacità lavorativa generica).
La perizia contrattuale può assumere, ove il suo contenuto sia riconducibile al disposto dell'art. 808-ter c.p.c. e preveda una definitiva rinunzia delle parti ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario, natura di arbitrato irrituale; in mancanza di una simile rinunzia la perizia contrattuale costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare.
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, CCII, la Corte d'appello, in caso di accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omologazione, può confermare la decisione del tribunale solo su richiesta del proponente, non essendo necessaria l'adesione delle altre parti costituite, né, in particolare, del creditore reclamante, la quale è ammissibile esclusivamente ove il reclamo attenga alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria e non anche quando siano accertati ulteriori profili di illegittimità della proposta, quali la violazione dell'autonomia negoziale del reclamante mediante modifica unilaterale di contratti pendenti.
Il collegamento negoziale postula, sul piano oggettivo, la sussistenza di un nesso teleologico e, sul piano soggettivo, la volontà delle parti di realizzare un programma negoziale unitario volto al perseguimento di un fine ulteriore rispetto a quello dei singoli atti, senza richiedere necessariamente l'identità soggettiva delle parti dei diversi negozi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato il collegamento tra due coeve vendite immobiliari parzialmente simulate, tale per cui, nella prima, la società venditrice aveva trasferito un immobile dichiarando un prezzo inferiore a quello realmente pattuito e, nella seconda, l'acquirente del primo immobile aveva trasferito al legale rappresentante della medesima società altro immobile al prezzo, mai versato, pari alla differenza sul prezzo realmente voluto della prima vendita).
In tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, l'art. 1, comma 2, della l. n. 431 del 1998, nella parte in cui esclude l'applicabilità del regime vincolistico, previsto dalla stessa legge, agli immobili di pregio, non costituisce norma imperativa, sicché le parti possono derogarvi liberamente pattuendo l'assoggettamento del rapporto avente ad oggetto detti immobili alla relativa disciplina, richiamandola adeguatamente in contratto, in forza dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c.
Il rapporto tra contratti collettivi di diverso ambito non è regolato dai principi di gerarchia e specialità propri delle fonti legislative ma dall'effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, di modo che anche i contratti territoriali o aziendali, in virtù del principio di cui all'art. 1322 c.c., possono prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus, senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solo la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la computabilità, nella retribuzione utile per il TFR, dell'assegno integrativo introdotto da un accordo aziendale - con la previsione che esso non fosse valido a nessun effetto retributivo - senza procedere a un'interpretazione complessiva della previsione, tale da tener conto del senso dell'intero accordo e da coordinarsi anche con le clausole del vigente c.c.n.l. che definivano la nozione di retribuzione, la base di calcolo del TFR e l'ambito di competenza della contrattazione integrativa).
Il deposito fiduciario o di garanzia è il negozio giuridico atipico, bilaterale o trilaterale, con cui le parti del contratto principale affidano in custodia uno o più beni di varia natura ad un soggetto - terzo il quale, all'avveramento della condizione prevista dal contratto, provvederà alla relativa consegna o trasferimento in favore di chi risulterà averne diritto; detto contratto assolve ad una funzione mista, di conservazione e di garanzia rispetto ad alcune obbligazioni del contratto principale, cui è avvinto in forza di collegamento negoziale.
Il contratto atipico "a causa mista" trova la sua disciplina nelle norme del contratto tipico al cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti del negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato il contratto oggetto del giudizio alla stregua di contratto di trasporto, senza adeguatamente motivare in ordine agli elementi addotti dal ricorrente, deponenti per la diversa qualificazione in termini di appalto di servizi, in ragione della preponderanza assunta dall'organizzazione del servizio di trasporto rispetto alla prestazione di trasferimento di cose).
In tema di subfornitura, il divieto ex art. 9 l. n. 192 del 1998 non concerne ogni situazione di dipendenza economica, ma solo quella abusivamente sfruttata dalla parte dominante, per trarne profitti ulteriori da quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale, cosicché, ai fini di verificarne l'esistenza, è necessario accertare, quanto alla dipendenza economica, se via sia uno squilibrio eccessivo tra le parti e non una mera asimmetria di diritti e di obblighi e se l'altro contraente sia realmente privo di alternative economiche sul mercato e, quanto all'abuso, se vi sia una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di vessare l'altra impresa per fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, in quanto volta essenzialmente a cagionare un pregiudizio altrui.
L'emissione di un assegno in bianco o postdatato a scopo di garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c..
Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive nell'ordinario termine decennale, che, in difetto di diversa pattuizione, decorre dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, giacché il termine di prescrizione può partire non dalla mera richiesta del fiduciante, ma solo dall'inadempimento del soggetto obbligato e nel negozio fiduciario sussiste, prima di tale richiesta, un mero obbligo al ritrasferimento e non un'obbligazione inadempiuta; ne deriva che l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può far ritenere che egli abbia rinunciato per facta concludentia al diritto al ritrasferimento, né è configurabile la sua inerzia prima della violazione del negozio e della rottura della fiducia.
Il contratto con il quale una parte si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a svolgere l'incarico, conferitogli dall'altra, di promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, e in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica, non essendo assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.
Il negozio di cessione di cubatura tra privati, con cui il proprietario di un fondo distacca, in tutto o in parte, la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura assentita dal piano regolatore e, formandone un diritto a sé stante, lo trasferisce a titolo oneroso al proprietario di altro fondo urbanisticamente omogeneo, è atto immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale, non richiedente la forma scritta ad substantiam e trascrivibile ex art. 2643, n. 2-bis, c.c., con la conseguenza che, ai fini del registro, è assoggettabile ad imposta proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 nonché, in caso di trascrizione e voltura, ad imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa propria degli atti diversi da quelli traslativi o costitutivi di un diritto reale immobiliare ex artt. 4 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990 e 10, comma 2, del d.lgs. cit..
E'valido l'accordo tra coniugi diretto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali per il caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione, dunque, dell'autonomia negoziale dei consorti, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c., essendo il fallimento del matrimonio non causa genetica, ma mero evento condizionale dell'accordo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la liceità del contratto che prevedeva, nel caso di separazione coniugale, un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'apporto finanziario della stessa per il restauro di un immobile di proprietà del marito e per l'acquisto di beni, riconoscendo al marito, di contro, un'imbarcazione, un motociclo, l'arredo della casa familiare, nonché una somma di denaro, così regolamentando in modo libero ed equilibrato l'assetto patrimoniale per il caso di scioglimento della comunione).
In tema di condominio, i poteri dell'assemblea possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, solo quando tale invasione sia stata da essi specificamente accettata, o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato come atto di straordinaria amministrazione, adottato a maggioranza anziché all'unanimità, la sostituzione dell'originario impianto idrico di un edificio condominiale con uno a servizio dei soli appartamenti e non anche dei locali commerciali, senza considerare che il ricorrente, proprietario di un terraneo commerciale, non aveva accettato tale modificazione, che lo aveva privato del godimento di una cosa comune).
I contratti complessi o plurilaterali sono caratterizzati da uno scopo comune, rilevante sul piano della causa concreta (che resta unica), e si distinguono, dunque, dai negozi collegati, i quali, pur conservando una propria causa autonoma, si trovano in rapporto di interdipendenza funzionale, finalizzata alla realizzazione di un risultato economico unitario e complesso, la quale dà luogo a una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, nel senso che le vicende di un contratto si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia (principio del "simul stabunt, simul cadent").
In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli.
In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.
L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
L'individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l'eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell'ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola "claims made" è pienamente partecipe.
Nel contratto di fideiussione il termine di efficacia del contratto si distingue da quello di decadenza dai diritti dallo stesso derivanti, in quanto il primo indica il momento entro cui deve verificarsi l'inadempimento per essere coperto dalla garanzia, mentre il secondo individua il tempo entro il quale il creditore, una volta rimasto inadempiente il debitore, deve attivarsi per far valere il diritto nei confronti del garante, pena la sua perdita. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riferimento ad una fideiussione prestata a garanzia della stipula di un contratto definitivo, fino alla sottoscrizione del rogito notarile e comunque non oltre una certa data, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato tale termine come di decadenza, anziché di efficacia).
Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Se si traggono le logiche conseguenze dal principio corporativo che assoggetta la libertà del singolo all'interesse di tutti, si scorge che, in luogo del concetto individualistico di signoria della volontà, l'ordine nuovo deve accogliere quello più proprio di autonomia del volere. L'autonomia del volere non è sconfinata libertà del potere di ciascuno, non fa del contratto un docile strumento della volontà privata; ma, se legittima nei soggetti un potere di regolare il proprio interesse, nel contempo impone ad essi di operare sempre sul piano del diritto positivo, nell'orbita delle finalità che questo sanziona e secondo la logica che lo governa (art. 1322. comma primo). Il nuovo codice, peraltro, non costringe l'autonomia privata a utilizzare soltanto i tipi di contratto regolati dal codice, ma le consente di spaziare in una più vasta orbita e di formare contratti di tipo nuovo se il risultato pratico che i soggetti si propongono con essi di perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico (art. 1322, comma secondo): l'ordine giuridico, infatti, non può apprestare protezione al mero capriccio individuale, ma a funzioni utili che abbiano una rilevanza sociale, e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto. Si pensi, per esempio, ad un contratto col quale alcuno consenta, dietro compenso, all'astensione da un'attività produttiva o a un'esplicazione sterile della propria attività personale o a una gestione antieconomica o distruttiva di un bene soggetto alla sua libera disposizione, senza una ragione socialmente plausibile, ma solo per soddisfare il capriccio o la vanità della controparte. Un controllo della corrispondenza obiettiva del contratto alle finalità garantite dall'ordinamento giuridico è inutile se le parti utilizzano i tipi contrattuali legislativamente nominati e specificatamente disciplinati: in tal caso la corrispondenza stessa è stata apprezzata e riconosciuta dalla legge col disciplinare il tipo particolare di rapporto e resta allora da indagare, come si dirà più avanti (n. 614), se per avventura la causa considerata, non esista in concreto o sia venuta meno. Quando il contratto non rientra in alcuno degli schemi tipici legislativi, essendo mancato il controllo preventivo e astratto della legge sulla rispondenza del tipo nuovo di rapporto alle finalità tutelate, si palesa invece necessaria la valutazione del rapporto da parte del giudice, diretta ad accertare se esso si adegui ai postulati dell'ordinamento giuridico.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 603
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1322 · fonte del testo
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