Codice civile

Art. 1322 c.c. — Autonomia contrattuale

[1]Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

[2]Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purche' siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

30 pronunce che riguardano l’art. 1322 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16294/2026

    26 maggio 2026

    Nel contratto di agenzia, la clausola che riservi al preponente la facoltà di riconoscere o meno all'agente la provvigione c.d. indiretta sugli affari conclusi direttamente dal primo è nulla, ex art. 1355 c.c., risolvendosi in una condizione meramente potestativa; tale nullità, tuttavia, non inficia la validità del contratto, che resta valido, con conseguente sussistenza del diritto dell'agente alla suddetta provvigione, la quale, in tal caso, trova la sua fonte nell'art. 1748, comma 2, c.c..

    Art. 1322 c.c. · Art. 1355 c.c. · Art. 1748 c.c. · Art. 1419 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16188/2026

    25 maggio 2026

    Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del S.S.N. laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" da quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, autosufficiente o meno, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata con il S.S.N., giacché la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria e ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.

    Art. 1322 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 3 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 53 Istituzione del servizio sanitario nazionale

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15631/2026

    21 maggio 2026

    L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, riferibile anche a tipi contrattuali non riconducibili alla subfornitura, non può ravvisarsi nell'attività svolta dal visurista per una società di informazioni commerciali, in quanto la possibilità di reperire alternative soddisfacenti sul mercato, rivolgendosi ad altri soggetti quali notai e banche, denota la mancanza di un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi tra le parti.

    Art. 1322 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14478/2026

    15 maggio 2026

    Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarietà nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

    Art. 1322 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 1872 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Se si traggono le logiche conseguenze dal principio corporativo che assoggetta la libertà del singolo all'interesse di tutti, si scorge che, in luogo del concetto individualistico di signoria della volontà, l'ordine nuovo deve accogliere quello più proprio di autonomia del volere. L'autonomia del volere non è sconfinata libertà del potere di ciascuno, non fa del contratto un docile strumento della volontà privata; ma, se legittima nei soggetti un potere di regolare il proprio interesse, nel contempo impone ad essi di operare sempre sul piano del diritto positivo, nell'orbita delle finalità che questo sanziona e secondo la logica che lo governa (art. 1322. comma primo). Il nuovo codice, peraltro, non costringe l'autonomia privata a utilizzare soltanto i tipi di contratto regolati dal codice, ma le consente di spaziare in una più vasta orbita e di formare contratti di tipo nuovo se il risultato pratico che i soggetti si propongono con essi di perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico (art. 1322, comma secondo): l'ordine giuridico, infatti, non può apprestare protezione al mero capriccio individuale, ma a funzioni utili che abbiano una rilevanza sociale, e, come tali, meritino di essere tutelate dal diritto. Si pensi, per esempio, ad un contratto col quale alcuno consenta, dietro compenso, all'astensione da un'attività produttiva o a un'esplicazione sterile della propria attività personale o a una gestione antieconomica o distruttiva di un bene soggetto alla sua libera disposizione, senza una ragione socialmente plausibile, ma solo per soddisfare il capriccio o la vanità della controparte. Un controllo della corrispondenza obiettiva del contratto alle finalità garantite dall'ordinamento giuridico è inutile se le parti utilizzano i tipi contrattuali legislativamente nominati e specificatamente disciplinati: in tal caso la corrispondenza stessa è stata apprezzata e riconosciuta dalla legge col disciplinare il tipo particolare di rapporto e resta allora da indagare, come si dirà più avanti (n. 614), se per avventura la causa considerata, non esista in concreto o sia venuta meno. Quando il contratto non rientra in alcuno degli schemi tipici legislativi, essendo mancato il controllo preventivo e astratto della legge sulla rispondenza del tipo nuovo di rapporto alle finalità tutelate, si palesa invece necessaria la valutazione del rapporto da parte del giudice, diretta ad accertare se esso si adegui ai postulati dell'ordinamento giuridico.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 603

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1322 · fonte del testo

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