Codice di procedura civile

Art. 808-ter c.p.c. — Arbitrato irrituale

[1]Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

[2]Il lodo contrattuale e' annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

  • 1)se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata nel procedimento arbitrale;
  • 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
  • 3)se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
  • 4)se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo;
  • 5)se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 808-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11959/2026

    30 aprile 2026

    La clausola di perizia contrattuale "pura" ha natura meramente obbligatoria con la conseguenza che ciascuna parte può introdurre un'azione giudiziaria che abbia ad oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito, assumendo, tuttavia, detta condotta valore di inadempimento che la espone ad ogni conseguenza risarcitoria ad esso correlata.

    Art. 808-ter c.p.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 2934 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/2016

    Questione inammissibile
    20 luglio 2016

    È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 808- ter cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 Cost., che circoscrive la possibilità di impugnativa del lodo arbitrale irrituale ai motivi in esso elencati, tra i quali non figurano i vizi del consenso, l'incapacità e l'omessa motivazione. Le lacune dell'ordinanza di rimessione - la quale non chiarisce per quale dei motivi indicati, nel caso di specie, le parti hanno impugnato il lodo né prende in considerazione l'orientamento consolidato della Corte di cassazione in base al quale il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento - si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo. Sulla manifesta inammissibilità della questione per omessa o insufficiente descrizione della fattispecie, non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione, che preclude il necessario controllo in punto di rilevanza, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 338/2011, 6/2011, 3/2011, 343/2010, 318/2010, 85/2010, 211/2009, 201/2009 e 191/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per le lacune nella ricostruzione della fattispecie concreta, che si riflettono nel difetto di motivazione sulla necessità di fare applicazione della disposizione censurata e, quindi, in ordine alla rilevanza della questione rispetto al giudizio a quo , v., ex multis , la citata ordinanza n. 269/2015. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni rispetto alle quali il rimettente si è limitato ad affermarne apoditticamente la rilevanza, con la conseguenza che l'incidenza della invocata declaratoria di incostituzionalità, ai fini della decisione da adottare nel giudizio principale, risulta solo ipotetica e virtuale, v. la citata ordinanza n. 34/2006.

    Art. 808-ter c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art808ter · fonte del testo

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